L.R. Toscana 75/2015
Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 75/2015 modifica la l.r. 35/2015 sulle cave, spostando al 31 ottobre 2016 e al 31 gennaio 2017 vari termini attuativi e di adeguamento. Interviene anche su autorizzazioni/concessioni esistenti, regolamenti comunali, contributi e dotazione organica. Molte misure sono legate alla fase transitoria della riforma cave e a scadenze ormai concluse.
Proroghe e modifiche procedurali in materia di cave
Disposizioni urgenti e proroghe in materia di cave
La legge regionale Toscana 11 dicembre 2015, n. 75 interviene sulla disciplina delle cave dettata dalla l.r. 35/2015, soprattutto per rimodulare termini, prorogare adempimenti e chiarire il regime transitorio in attesa del piano regionale cave. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Toscana.
Quadro pianificatorio e regime transitorio
La legge aggiorna il preambolo della l.r. 35/2015 per chiarire la coesistenza temporanea dei diversi strumenti pianificatori del settore estrattivo. In particolare, viene precisato che:
- i piani provinciali PAERP restano vigenti per le province che li hanno adottati fino all’entrata in vigore del piano regionale cave (PRC);
- nelle province prive di PAERP continua a operare il piano regionale attività estrattive (PRAE);
- resta vigente per l’intero territorio regionale il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER).
Nuovi titoli abilitativi e durata delle attività estrattive
La disciplina transitoria sui titoli abilitativi viene resa più favorevole per alcune attività estrattive in scadenza, sempre in funzione dell’entrata in vigore della riforma. In sintesi:
- per le attività estrattive con termine in scadenza entro sette anni dal 31 ottobre 2016, possono essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza gara, purché sia presentato un idoneo progetto di coltivazione;
- la durata di tali titoli non può comunque superare i sette anni dal 31 ottobre 2016;
- se l’impresa si impegna, tramite convenzione da stipulare entro il 31 gennaio 2017, ad accrescere le fasi di lavorazione e trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, la durata può essere estesa fino a un massimo complessivo di venticinque anni, su domanda dell’interessato;
- per le attività in scadenza tra sette e venticinque anni dal 31 ottobre 2016 è possibile il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza non oltre i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, sempre previa convenzione.
Agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara
Per gli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara, il termine per gli adempimenti previsto dalla l.r. 35/2015 viene spostato al 31 ottobre 2016, sostituendo il precedente termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Contributo di estrazione e canone concessorio
Viene corretto il rinvio contenuto nella disciplina del contributo di estrazione e del canone concessorio, precisando che nel calcolo si fa riferimento agli importi previsti dal solo comma 2, anziché agli importi unitari di cui ai commi 1 e 2.
Autorizzazioni, concessioni esistenti e adeguamenti
La legge proroga vari termini relativi alle autorizzazioni e concessioni già esistenti, nonché agli adempimenti connessi all’adeguamento della disciplina vigente:
- più previsioni operative vengono fatte decorrere dal 31 ottobre 2016 invece che dall’entrata in vigore della legge;
- un termine di nove mesi è sostituito dal 31 gennaio 2017;
- viene inoltre corretto un rinvio interno, sostituendo il riferimento al comma 10 con quello al comma 11 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015.
Regolamenti comunali
I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti in materia di cave entro il 31 ottobre 2016, in luogo del precedente termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale.
Dotazione organica e copertura finanziaria
In materia di dotazione organica, la legge dispone che dal 1° gennaio 2016 le relative risorse confluiscano tra quelle della Regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse vengono inoltre integrate stabilmente dalla Regione per 120.000 euro annui a decorrere dalla stessa data.
Clausola valutativa
Viene modificato il termine di presentazione della clausola valutativa, sostituendo il mese di giugno con il mese di dicembre.
Valutazione di attualità
Si tratta di una legge tipicamente transitoria e di coordinamento con scadenze puntuali riferite al 2016 e al 2017; per questo, pur essendo formalmente una modifica della l.r. 35/2015, oggi ha utilità pratica molto limitata ed è da considerarsi sostanzialmente obsoleta.
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