L.R. Toscana 78/2015
Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana riduce da 30 a 15 giorni il termine per indire i referendum regionali e abrogativi, ricalibra il periodo minimo e massimo tra indizione e votazione per il referendum abrogativo e aggiorna i periodi di svolgimento. Resta applicabile ai referendum regionali disciplinati dalla l.r. 62/2007, dalla sua entrata in vigore.
Accelerazione delle procedure per i referendum regionali
Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali
La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina dei referendum regionali prevista dalla l.r. 62/2007, con l’obiettivo di velocizzare le fasi di indizione e di definire in modo più puntuale i periodi utili per lo svolgimento del referendum abrogativo.
Indizione del referendum
Per l’indizione del referendum, il termine entro cui provvedere è ridotto da trenta a quindici giorni. La modifica riguarda la disciplina generale del referendum regionale ed è diretta a comprimere i tempi decisionali successivi all’attivazione della consultazione.
Indizione del referendum abrogativo e tempi di svolgimento
Per il referendum abrogativo, la legge accorcia anche il termine per l’indizione, portandolo da trenta a quindici giorni.
Viene inoltre ridefinito l’intervallo temporale tra l’indizione e la votazione:
- il referendum deve essere convocato non meno di centoventi giorni e non più di centottanta giorni prima della data di svolgimento;
- in precedenza era previsto solo il limite minimo di centottanta giorni.
La consultazione si svolge in due giornate, domenica e lunedì, entro due finestre temporali precise:
- dal 1° marzo al 30 giugno;
- oppure dal 10 ottobre al 10 dicembre.
Se il termine massimo di centottanta giorni cade al di fuori di tali periodi, il referendum va indetto in una data compresa nel periodo successivo utile.
Periodi di sospensione
La modifica all’articolo sui periodi di sospensione adegua il testo al plurale, facendo riferimento a più periodi di sospensione e non a uno solo. La disciplina continua quindi a prevedere specifiche finestre temporali in cui i referendum non possono essere svolti.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda esclusivamente i referendum regionali della Regione Toscana regolati dalla l.r. 62/2007, e opera dalla data di entrata in vigore in avanti, senza indicazioni di applicazione limitata a un singolo esercizio o procedimento specifico.
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