Cassazione Civile, Ordinanza n. 09337/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di adesione al cosiddetto saldo e stralcio previsto dalla legge n. 145/2018 per alcuni carichi erariali indicati in cartelle di pagamento. L’agente della riscossione aveva comunicato il diniego al saldo e stralcio, ammettendo invece il contribuente alla diversa procedura di rottamazione-ter e indicando l’importo complessivo da versare in forma rateale. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti ai giudici tributari sostenendo che fosse carente di motivazione, perché non spiegava le ragioni del diniego, e contestando inoltre la legittimità dell’importo richiesto e della rateazione, anche per asserita incostituzionalità della disciplina applicata. In Cassazione ha riproposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 7 l. 212/2000 e 1, commi 184 ss., l. 145/2018 per difetto di motivazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. e della l. 145/2018, prospettando l’illegittimità costituzionale della disciplina del saldo e stralcio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano accertato che l’atto conteneva elementi sufficienti di motivazione, richiamando specificamente le cartelle interessate, e che il contribuente non aveva provato che i relativi debiti rientrassero nel perimetro applicativo del saldo e stralcio. La Corte ha anche rilevato che il ricorso era, sul punto, non autosufficiente perché il ricorrente aveva riprodotto solo stralci dell’atto senza consentire la verifica completa del contenuto. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo: la questione di costituzionalità è stata disattesa perché la disciplina in esame è caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa e la norma censurata non disciplina in sé l’imposizione tributaria. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché agli ulteriori oneri ex art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte richiama la compatibilità tra proposta del consigliere e composizione del collegio.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente come parametro del difetto di motivazione dell’atto; la censura è stata ritenuta infondata perché l’atto conteneva gli elementi essenziali per comprendere il diniego.
art. 7 l. 212/2000
L’obbligo di motivazione dell’atto tributario è funzionale a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente; nel caso concreto tale finalità è risultata soddisfatta.
art. 1, commi 184 ss., l. 145/2018
La disciplina del saldo e stralcio è stata ritenuta non incostituzionale; il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione dell’istituto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per dedurre violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 3 Cost.
Dedotto dal ricorrente come parametro di illegittimità costituzionale; la Corte non ha ravvisato violazione.
art. 53 Cost.
La censura è stata giudicata inconferente, perché la disciplina impugnata non regola in sé l’imposizione tributaria.
art. 97 Cost.
Dedotto dal ricorrente; la Corte ha escluso profili di incostituzionalità.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e deciso in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta che l’atto tributario indica gli elementi essenziali della pretesa o del diniego, la doglianza di difetto di motivazione non può essere accolta se il contribuente si limita a contestazioni generiche o meramente riproduttive dell’atto.
- L’onere di provare che i carichi rientrino nell’ambito applicativo di un beneficio fiscale speciale grava sul contribuente che ne invoca l’applicazione.
- L’obbligo di motivazione dell’atto tributario va valutato in funzione della sua finalità difensiva: non sussiste nullità se il contribuente ha potuto comprendere la pretesa e articolare compiutamente le proprie difese in giudizio.
- In sede di legittimità, la censura che investe il contenuto di un atto amministrativo o tributario deve essere sorretta dalla completa rappresentazione del suo testo rilevante; la mera riproduzione di estratti può rendere il ricorso non autosufficiente.
- Le norme che introducono regimi fiscali agevolativi o definitori speciali lasciano al legislatore un margine ampio di discrezionalità; la violazione dell’art. 53 Cost. non è configurabile in modo automatico se la norma contestata non disciplina direttamente il prelievo tributario.
- Nel procedimento definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la manifesta infondatezza del ricorso può giustificare, oltre alle spese, anche le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, comma 3, c.p.c. e dall’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09261/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09264/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09265/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09275/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09281/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →