Sentenza del 03/02/2017 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Debiti erariali - Responsabilità solidale del cessionario dell'azienda - Notifica oltre i termini, previsti dall'art. 25, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, della cartella di pagamento al cessionario dell'azienda quale coobbligato - La notifica della cartella al debitore principale effettuata nei termini, esclude la decadenza del termine per la notifica al coobbligato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione della C.T.P. di Prato contestando la cartella di pagamento notificatale quale coobbligata solidale per debiti IVA dichiarati e non versati dalla società cedente M. s.r.l. Ha dedotto, in particolare, la tardività della notifica della cartella, effettuata oltre il termine previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973; il difetto di motivazione dell’atto; l’assenza dei presupposti della responsabilità del cessionario ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, tra cui l’inerenza del debito all’azienda ceduta, la preventiva escussione della cedente e la corretta quantificazione del debito; nonché la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha stabilito che la notifica della cartella al debitore principale, effettuata nei termini, impedisce la decadenza anche se la successiva notifica al coobbligato cessionario è avvenuta oltre il termine ordinario, poiché l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non impone necessariamente una notifica autonoma al coobbligato entro lo stesso termine. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, conforme al modello ministeriale e indicativa del debitore principale, del cessionario, dell’anno d’imposta e degli omessi versamenti. Le contestazioni sui presupposti della responsabilità ex art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 sono state considerate generiche e non adeguatamente supportate, anche alla luce dei documentati tentativi di riscossione infruttuosi nei confronti della società cedente. È stata confermata anche la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Equitalia Centro, liquidate in euro 2.900 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 25, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o, in alternativa, al coobbligato, nei confronti dei quali procede.
La notifica tempestiva della cartella al debitore principale è sufficiente a impedire la decadenza dell’azione di riscossione anche nei confronti del coobbligato, quando la notifica a quest’ultimo avvenga successivamente.
Art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.
Il cessionario d’azienda può rispondere solidalmente dei debiti tributari della cedente, nei limiti del debito risultante dagli atti dell’Amministrazione alla data del trasferimento e con preventiva escussione del cedente. La norma non richiede, come elemento necessario della responsabilità tributaria, che il debito risulti dalle scritture contabili obbligatorie ai sensi dell’art. 2560 c.c.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
La cartella è sufficientemente motivata quando consente al destinatario di identificare il debitore principale, il titolo della pretesa, il periodo d’imposta, la natura dei versamenti omessi e il ruolo del cessionario quale coobbligato.
Art. 2560 cod. civ.
La disciplina civilistica dei debiti aziendali e delle scritture contabili non si applica automaticamente quale requisito ulteriore della responsabilità tributaria del cessionario, che trova la propria disciplina specifica nell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.
Art. 54-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633
La cartella indicava che il recupero IVA derivava dal controllo automatizzato della dichiarazione e dagli omessi versamenti, elementi ritenuti sufficienti a rendere comprensibile la pretesa.
Massime di principio
- Quando esiste una responsabilità solidale del cessionario d’azienda per debiti tributari, la tempestiva notifica della cartella al debitore principale può impedire la decadenza anche se la notifica al cessionario avviene oltre il termine ordinario previsto per la cartella.
- Il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari della cedente nei limiti risultanti dagli atti dell’Amministrazione finanziaria alla data della cessione e beneficia, in linea generale, della preventiva escussione del cedente.
- Le contestazioni contro la responsabilità del cessionario devono essere specifiche: occorre indicare concretamente il superamento del limite del debito, l’assenza o insufficienza della preventiva escussione, l’errata riferibilità del debito e gli eventuali vizi della cartella.
- Per contestare efficacemente la motivazione di una cartella non è sufficiente lamentare l’uso di un modello standard; bisogna dimostrare che l’atto non consente di individuare il debito, il periodo d’imposta, il debitore principale o la ragione della responsabilità del coobbligato.
- La documentazione dei tentativi di riscossione infruttuosi nei confronti della società cedente può essere decisiva per dimostrare il rispetto del beneficio della preventiva escussione.
- L’Agenzia delle Entrate può non essere legittimata passivamente quando la contestazione riguarda esclusivamente l’attività del concessionario della riscossione e non vengono impugnati specifici atti autonomamente adottati dall’Ufficio.
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