Deliberazione n. 520 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e Google a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è finalizzato a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a garantirne, se acquisito in chiaro, la conservazione per finalità probatorie per 12 mesi. Si tratta di una decisione urgente e di conferma successiva, adottata nel contesto della disciplina sul c.d. revenge porn.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per la rimozione/impedimento della diffusione di materiale riconducibile a revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 settembre 2025, tre determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e Google. L’intervento è scaturito da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardante la persona interessata e destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e l’intervento del Garante entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente da parte del dirigente competente con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e destinatari dell’intervento
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Telegram e YouTube. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 309, 310 e 311 dell’8 settembre 2025 nei confronti di:
- Facebook Italy;
- Meta Platforms Ireland Limited;
- Telegram FZ-LLC;
- Google Italy s.r.l.;
- Google LLC;
- Google Ireland.
Misure urgenti imposte alle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno imposto ai gestori delle piattaforme di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- limitare tale conservazione alla sola finalità probatoria;
- adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’adempimento e le misure adottate.
Ratifica finale
Acquisite le osservazioni rese ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza. La decisione non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure immediate predisposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito che la riguarda e che sarebbe dovuto rimanere privato. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente nelle ipotesi di c.d. revenge porn, e il correlato obbligo di decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
In via d’urgenza, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Le determinazioni richiamate sono le nn. 309, 310 e 311 dell’8 settembre 2025.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le stesse determinazioni hanno previsto, per l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, l’obbligo di conservazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. È inoltre richiesto l’uso di misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il giorno 8 settembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi funzione di conferma successiva delle misure già imposte ai gestori delle piattaforme.
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