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Provvedimento

Deliberazione n. 520 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e Google a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è finalizzato a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a garantirne, se acquisito in chiaro, la conservazione per finalità probatorie per 12 mesi. Si tratta di una decisione urgente e di conferma successiva, adottata nel contesto della disciplina sul c.d. revenge porn.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti per la rimozione/impedimento della diffusione di materiale riconducibile a revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 settembre 2025, tre determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e Google. L’intervento è scaturito da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardante la persona interessata e destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e l’intervento del Garante entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente da parte del dirigente competente con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e destinatari dell’intervento

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Telegram e YouTube. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 309, 310 e 311 dell’8 settembre 2025 nei confronti di:

  • Facebook Italy;
  • Meta Platforms Ireland Limited;
  • Telegram FZ-LLC;
  • Google Italy s.r.l.;
  • Google LLC;
  • Google Ireland.

Misure urgenti imposte alle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno imposto ai gestori delle piattaforme di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • limitare tale conservazione alla sola finalità probatoria;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità l’adempimento e le misure adottate.

Ratifica finale

Acquisite le osservazioni rese ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza. La decisione non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure immediate predisposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito che la riguarda e che sarebbe dovuto rimanere privato. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente nelle ipotesi di c.d. revenge porn, e il correlato obbligo di decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Intervento urgente del dirigente competente

In via d’urgenza, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Le determinazioni richiamate sono le nn. 309, 310 e 311 dell’8 settembre 2025.

Conservazione del materiale a fini probatori

Le stesse determinazioni hanno previsto, per l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, l’obbligo di conservazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. È inoltre richiesto l’uso di misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il giorno 8 settembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi funzione di conferma successiva delle misure già imposte ai gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

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