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Circolare

Circolare numero 143 del 11-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per la liquidazione della pensione anticipata prevista per i lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, inclusi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova. Vengono richiamati il contingente aggiuntivo di 900 unità, i criteri di accesso, i requisiti anagrafici e contributivi maturati al 31 dicembre 1995, le modalità di presentazione della domanda e la decorrenza del trattamento. Per misura, incumulabilità, incompatibilità, trattamento dei titolari di pensione o assegno di invalidità e oneri, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 223 del 20 luglio 1994.

Pensione anticipata per lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali

Pensione anticipata per lavoratori delle compagnie e gruppi portuali

La circolare detta le istruzioni per la liquidazione della pensione anticipata riconosciuta a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, inclusi i dipendenti della Compagnia carenanti del porto di Genova. Il beneficio discende dall’integrazione del contingente previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 febbraio 1996, n. 65, come disposto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1996, n. 146, reiterato dal decreto legge 17 maggio 1996, n. 279, per un totale aggiuntivo di 900 unità.

Quadro normativo e criteri di accesso

I criteri e le modalità di accesso sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione approvato il 13 maggio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996. La circolare precisa che il beneficio spetta nel corso del 1996 ai soggetti inseriti negli elenchi allegati ai decreti ministeriali emanati sulla base dei criteri di tale decreto.

Requisiti soggettivi e contributivi al 31 dicembre 1995

Ai sensi delle disposizioni richiamate dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 146, il diritto al pensionamento anticipato sorge per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • età superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione;
  • età inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 27 anni di contribuzione.

Per la verifica del requisito contributivo restano validi i criteri già adottati per la categoria. In particolare, continuano a essere considerati utili i contributi figurativi accreditati per periodi di servizio militare e per periodi di cassa integrazione guadagni, secondo quanto previsto dal punto 2.2 della circolare n. 223 del 20 luglio 1994. Inoltre, per i lavoratori che non abbiano raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 1995, sono utili anche i contributi per recupero volontario dell’occasionato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1996 e con rinvio alla circolare n. 252 del 30 novembre 1990.

Presentazione della domanda e formazione delle graduatorie

Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha comunicato che i soggetti in possesso dei requisiti entro il 31 dicembre 1995 potevano presentare domanda di pensionamento anticipato all’Autorità portuale o alla competente Autorità del circondario marittimo entro il 22 aprile 1996. Sulla base delle domande presentate, le Autorità portuali e marittime hanno predisposto le graduatorie, utilizzate poi dal Ministero per disporre il collocamento in pensionamento anticipato mediante appositi decreti.

Decorrenza del trattamento

Le pensioni anticipate decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data dei decreti ministeriali con cui sono stati individuati i lavoratori ammessi al beneficio.

Misura della pensione, incompatibilità e rinvii applicativi

Per tutti gli aspetti relativi alla misura del trattamento, ai regimi di incumulabilità e incompatibilità, al riconoscimento del pensionamento anticipato ai titolari di pensione o assegno di invalidità e agli oneri conseguenti, la circolare non introduce regole nuove, ma richiama integralmente le istruzioni già contenute nella circolare n. 223 del 20 luglio 1994.

Punti principali

Ambito e destinatari del beneficio

Il beneficio del pensionamento anticipato riguarda, nel corso del 1996, i lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova. L’accesso è limitato ai soggetti inseriti negli elenchi allegati ai decreti ministeriali adottati in base ai criteri fissati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 maggio 1996.

Requisiti di anzianità e contribuzione

Hanno diritto al pensionamento anticipato i soggetti che al 31 dicembre 1995 risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: età superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione; oppure età inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 27 anni di contribuzione. Per il requisito contributivo continuano ad applicarsi i criteri di valutazione già adottati per la categoria, includendo i contributi figurativi per servizio militare e cassa integrazione guadagni. Per chi non abbia raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 1995 sono utili anche i contributi per recupero volontario dell’occasionalato.

Domanda di pensione e procedura di individuazione

Secondo quanto comunicato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, i soggetti che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995 potevano presentare domanda di pensionamento anticipato all’Autorità portuale o alla competente Autorità del circondario marittimo entro il 22 aprile 1996. Il Ministero ha poi disposto il collocamento in pensionamento anticipato dei soggetti interessati tramite decreti adottati sulla base delle graduatorie predisposte dalle Autorità portuali e marittime.

Decorrenza del trattamento

Le pensioni anticipate decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data dei decreti con i quali il Ministero dei trasporti e della navigazione ha individuato i lavoratori ammessi al beneficio.

Misura, compatibilità e rinvii

Per la misura della pensione, i regimi di incumulabilità e incompatibilità, il riconoscimento del pensionamento anticipato ai titolari di pensione o assegno di invalidità e gli oneri derivanti dal trattamento, la circolare rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella circolare n. 223 del 20 luglio 1994.

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