Circolare numero 145 del 11-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 301/1996 per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato e assimilati, attribuendone la competenza all’INPS e prevedendo una articolazione in elenchi trimestrali e annuali. Vengono disciplinati anche i meccanismi di rettifica, integrazione e impugnazione dei provvedimenti, nonché gli effetti delle calamità. La circolare chiarisce inoltre la cessazione della compilazione degli elenchi suppletivi dal 3 febbraio 1996, la gestione delle posizioni pregresse e le modalità di accertamento per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con provvedimenti motivati e notificati agli interessati.
Nuova disciplina degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e gestione delle posizioni pregresse
Nuova disciplina degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
La circolare illustra la riforma introdotta dal D.L. 3 giugno 1996, n. 301, che modifica la disciplina degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato e assimilati. Dal 1996 la competenza per la compilazione è attribuita all’Istituto, con un sistema articolato su elenchi trimestrali e annuali, nonché con regole specifiche per rettifiche, integrazioni e notifiche ai lavoratori.
Struttura degli elenchi trimestrali e annuali
Gli elenchi nominativi trimestrali sono pubblicati alle date del 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio e 25 aprile e hanno effetto notificativo rispetto alla posizione assicurativa denunciata nel trimestre di competenza. Gli elenchi nominativi annuali sono compilati entro il 31 maggio dell’anno successivo sulla base dei quattro elenchi trimestrali. Le giornate da riportare nell’elenco annuale derivano dalla somma algebrica tra le giornate dichiarate trimestralmente e le eventuali integrazioni o modifiche intervenute prima della compilazione annuale.
Contestazioni del lavoratore e procedura di accertamento
Qualora il lavoratore riscontri difformità tra le giornate effettivamente lavorate e quelle risultanti nell’elenco trimestrale, può trasmettere entro trenta giorni dalla pubblicazione una segnalazione circostanziata all’Ispettorato provinciale del lavoro competente. Tale comunicazione serve ad attivare la procedura prevista dall’art. 8 della legge n. 83/1970 per l’accertamento di rapporti di lavoro instaurati in violazione della normativa sul collocamento. Sulla base degli accertamenti ispettivi, la Commissione Circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l’integrazione dell’elenco.
Integrazioni, modifiche e provvedimenti notificati
Le integrazioni e modificazioni considerate dalla disciplina possono derivare da dichiarazioni di parte o d’ufficio, da errori materiali nei dati anagrafici o di acquisizione, oppure dalle risultanze dell’attività ispettiva e di controllo, comprese le risultanze INPS e dell’Ispettorato del lavoro, i verbali sottoscritti o notificati, i provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento delle giornate lavorative e i riscontri documentali effettuati dagli uffici. Le variazioni intervenute prima della compilazione annuale confluiscono nell’elenco annuale; quelle successive alla pubblicazione devono essere notificate al lavoratore interessato. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993 e costituiscono, o meno, titolo per le prestazioni.
Calamità e lavoratori assimilati
In sede di compilazione dell’elenco annuale l’Istituto deve tener conto delle eventuali calamità intervenute, verificando i requisiti oggettivi e soggettivi per l’attribuzione del beneficio e assegnando ai lavoratori le giornate più favorevoli. Se il decreto dichiarativo della calamità interviene dopo la pubblicazione dell’elenco annuale, il provvedimento di modifica deve essere notificato ai lavoratori interessati. Negli elenchi annuali sono inoltre inseriti i lavoratori assimilati agli operai a tempo determinato, come i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, con le giornate attribuite sulla base delle dichiarazioni annuali Acc1 CF-PC.
Cessazione degli elenchi suppletivi e gestione delle posizioni pregresse
L’art. 4, comma 18, del D.L. n. 301/1996 dispone che, a decorrere dal 3 febbraio 1996, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all’art. 7 della legge n. 83/1970. Le Commissioni Circoscrizionali non hanno più competenza a formare elenchi suppletivi, sia per le modifiche di elenchi già pubblicati negli anni 1995 e precedenti sia per i suppletivi 1996 relativi ad annualità pregresse. Rimane invece ferma la loro competenza per gli elenchi principali 1995 non ancora compilati a quella data.
Le Sedi dell’Istituto devono esaminare le richieste e le proposte di modifica delle posizioni pregresse, adottando provvedimenti motivati di riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro. Tali provvedimenti devono indicare con precisione l’elenco che viene variato, devono essere notificati agli interessati e sono impugnabili ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993. Essi assumono funzione costitutiva ai fini delle prestazioni.
Operai agricoli a tempo indeterminato
La circolare chiarisce infine che, sempre con decorrenza 3 febbraio 1996, è abrogato anche il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 375/1993, che prevedeva la compilazione di elenchi suppletivi per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riferimento a iscrizioni, cancellazioni e variazioni relative a periodi anteriori al 1 gennaio 1994. Per queste posizioni le Sedi devono adottare provvedimenti motivati di iscrizione, cancellazione e variazione, notificati agli interessati e impugnabili ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo, ai fini anche della costituzione del titolo per le prestazioni previdenziali.
Punti principali
Nuova disciplina degli elenchi nominativi agricoli
Dal 1996 la competenza per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato ed assimilati passa all’Istituto. Sono previsti elenchi trimestrali, pubblicati il 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio e 25 aprile, con effetto notificativo della posizione assicurativa denunciata nel trimestre, e un elenco annuale compilato entro il 31 maggio dell’anno successivo sulla base dei quattro trimestri.
Contestazioni del lavoratore e integrazioni dell’elenco
Se il lavoratore riscontra difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell’elenco trimestrale, può inviare entro 30 giorni dalla pubblicazione una segnalazione circostanziata all’Ispettorato provinciale del lavoro competente, per attivare la procedura dell’art. 8 della legge n. 83/1970. La Commissione Circoscrizionale può disporre l’integrazione dell’elenco sulla base degli accertamenti ispettivi, e tali integrazioni devono essere riportate nell’elenco annuale o notificate se sopravvenute dopo la sua compilazione.
Effetti delle modifiche e delle prove documentali
Le giornate dei trimestrali corrispondono esclusivamente a quelle dichiarate nei modelli Acc.1 OTD. Nell’elenco annuale confluiscono, oltre alle giornate trimestrali, eventuali integrazioni e modifiche derivanti da dichiarazioni di parte o d’ufficio, errori materiali o di acquisizione, esiti di attività ispettive e di controllo, provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento e sentenze definitive del giudice ordinario. I provvedimenti di modifica successivi alla pubblicazione dell’elenco annuale, in assenza degli elenchi suppletivi ormai abrogati, devono essere notificati al lavoratore e sono impugnabili ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993.
Calamità e lavoratori assimilati
In sede di compilazione dell’elenco annuale l’Istituto tiene conto delle calamità intervenute, verificando i requisiti oggettivi e soggettivi per attribuire ai lavoratori le giornate più favorevoli. Se il decreto dichiarativo della calamità interviene dopo la pubblicazione dell’elenco annuale, il relativo provvedimento di modifica deve essere notificato ai lavoratori. Negli elenchi annuali sono inseriti anche i lavoratori assimilati agli operai a tempo determinato, come compartecipanti familiari e piccoli coloni, sulla base delle dichiarazioni annuali Acc.1 CF-PC.
Cessazione degli elenchi suppletivi e gestione delle posizioni pregresse
Dal 3 febbraio 1996 cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali ex art. 7 della legge n. 83/1970. Le Commissioni Circoscrizionali non hanno più competenza a formare elenchi suppletivi, né per posizioni relative agli anni 1995 e precedenti né per i quattro suppletivi 1996 riferiti a tali annualità. Restano invece competenti per gli elenchi principali 1995 non ancora compilati a tale data. Le Sedi INPS devono esaminare le richieste di modifica pregresse e adottare provvedimenti motivati di riconoscimento o disconoscimento delle giornate, notificati agli interessati e impugnabili ex art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993, con efficacia costitutiva ai fini delle prestazioni.
Operai agricoli a tempo indeterminato
Con la stessa decorrenza del 3 febbraio 1996 è abrogato anche il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 375/1993, che prevedeva elenchi suppletivi per gli operai agricoli a tempo indeterminato relativi a iscrizioni, cancellazioni e variazioni per periodi anteriori al 1 gennaio 1994. Per tali lavoratori le Sedi devono emettere provvedimenti motivati di iscrizione, cancellazione e variazione, utili anche ai fini del titolo per le prestazioni previdenziali, notificandoli agli interessati e rendendoli impugnabili ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993.
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