Circolare numero 144 del 11-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’aggiornamento delle procedure automatizzate per la liquidazione dell’assegno sociale, istituisce la nuova categoria di pensione "AS" con codice "078" e fornisce istruzioni contabili, procedurali e di numerazione. Indica inoltre i criteri di calcolo dell’importo per soggetti coniugati e non coniugati, la provvisorietà della prestazione, le limitazioni per i ricoverati, la periodicità dei pagamenti e l’uso dei programmi AS/400. In allegato richiama anche le regole di numerazione delle pensioni nelle strutture AS/400 nella stessa provincia.
Aggiornamento procedure per la liquidazione degli assegni sociali e istruzioni operative AS/400
Aggiornamento delle procedure per la liquidazione degli assegni sociali
La circolare disciplina l’adeguamento delle procedure automatizzate necessarie alla liquidazione dell’assegno sociale previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’intervento riguarda sia gli aspetti di acquisizione e lavorazione delle domande, sia il trattamento contabile, la numerazione delle prestazioni e le regole applicative da seguire nelle Sedi dotate di sistema AS/400.
Riferimenti normativi e precedenti istruzioni
La disciplina si inserisce nel quadro già definito dalla circolare n. 303 del 14 dicembre 1995, che aveva fornito i criteri normativi della prestazione. Le modalità di presentazione delle domande erano già state illustrate con il messaggio n. 11585 del 20 febbraio 1996, mentre il messaggio n. 22427 del 18 aprile 1996 aveva fornito le istruzioni per il caricamento delle domande nell’archivio EAD 75. Vengono inoltre richiamati i messaggi n. 17725 e n. 22414 del 18 aprile 1996, con i programmi relativi alla liquidazione provvisoria in favore degli invalidi civili e delle pensioni sociali sostitutive con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996.
Nuova categoria di pensione e imputazione contabile
Per la liquidazione degli assegni sociali viene istituita la nuova categoria di pensione "AS", con codice categoria "078". La circolare precisa che tale sigla era già stata in passato utilizzata per l’assegno ai lavoratori anziani licenziati di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, allora gestito con procedura non meccanizzata.
Sul piano contabile, i pagamenti devono essere imputati al conto GAS 10/40, mentre i reincassi al conto GAS 24/31. Si tratta di conti già impiegati per i pagamenti e i reincassi delle pensioni sociali, con l’obiettivo di mantenere coerenza gestionale tra le due prestazioni.
Procedura di liquidazione e acquisizione dei dati
L’acquisizione degli assegni sociali deve essere effettuata mediante il programma 4296, che individua la prestazione da liquidare sulla base della data di nascita del titolare e dell’eventuale presenza, nel campo 36 dell’archivio EAD 75, del codice di invalido civile. I dati devono essere inseriti tramite i pannelli AN2, AN3, AN4 e AN5 secondo le istruzioni della circolare n. 1064 EAD/35 del 18 febbraio 1986 e del punto 4.3 del supplemento agli Atti Ufficiali di aprile 1993 relativo alla liquidazione dei trattamenti pensionistici e procedure collegate.
Resta temporaneamente inibita l’acquisizione dei dati nei campi "Recuperi: Causale, N. Cod. Conto e Importo". Inoltre, qualora le Sedi abbiano già erogato acconti, il pagamento dell’assegno sociale deve essere localizzato presso un ufficio pagatore di Sede, così da consentire il recupero sugli arretrati dell’importo anticipato.
Limitazioni per i ricoverati
La circolare segnala che il decreto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 non è ancora stato emanato. Per tale ragione, al momento non è possibile liquidare prestazioni a favore di ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.
Provvisorietà della prestazione e conguaglio
Il comma 6 dell’articolo 3 della legge n. 335 prevede che l’assegno sociale sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base di una dichiarazione di responsabilità del richiedente relativa ai redditi percepiti nell’anno di riferimento. Se il richiedente è coniugato, la dichiarazione deve comprendere anche i redditi del coniuge.
L’importo in pagamento deve essere conguagliato entro il mese di luglio dell’anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dal titolare e dal coniuge. La natura provvisoria della prestazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento di accoglimento.
Misura dell’assegno per soggetti non coniugati
Per i soggetti non coniugati, identificati dagli stati civili 1 (celibe/nubile), 3 (vedovo/a), 4 (separato/a) e 5 (divorziato/a), l’assegno spetta se il reddito annuo è inferiore, per l’anno 1996, a lire 6.240.000.
La circolare stabilisce che:
- se il richiedente non possiede redditi, l’assegno spetta nella misura di lire 480.000 mensili;
- se il reddito è pari o superiore al limite annuo, l’assegno non spetta;
- se il reddito è inferiore al limite, l’assegno spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra il limite di reddito e il reddito posseduto, importo da dividere per 13 ed erogare per i mesi di spettanza;
- la tredicesima mensilità si determina frazionando l’importo mensile in relazione ai mesi di godimento dell’assegno nell’anno.
Misura dell’assegno per soggetti coniugati
Per i soggetti coniugati, identificati dallo stato civile 2, il diritto all’assegno sussiste se la somma dei redditi del richiedente e del coniuge è inferiore, per l’anno 1996, a lire 12.480.000.
In particolare:
- se il totale dei redditi è pari o superiore al limite annuo, l’assegno non spetta;
- se il totale è inferiore o uguale al limite previsto per il soggetto non coniugato, l’assegno spetta in misura intera;
- se il totale è compreso tra il limite per i non coniugati e quello per i coniugati, la prestazione spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra il limite di reddito e il reddito complessivo del richiedente e del coniuge.
Esclusioni e prestazioni accessorie
Sull’assegno sociale non spetta la maggiorazione sociale. Inoltre, sulla tredicesima mensilità dell’assegno non è previsto il rimborso ticket riconosciuto per le pensioni sociali dall’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nella misura di lire 10.000.
Importi esigui e interessi legali
Qualora l’importo mensile dell’assegno sociale sia inferiore a lire 3.000, il pagamento viene localizzato presso l’ufficio pagatore di sede ESA.
Ai richiedenti spettano inoltre gli interessi legali secondo la normativa vigente. La relativa liquidazione avviene con le consuete modalità tramite la procedura residente sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni.
Pagamento, periodicità e documentazione
L’assegno sociale viene pagato nei mesi dispari alle stesse scadenze previste per la pensione sociale. In relazione all’importo mensile, la periodicità può essere bimestrale o semestrale.
I documenti prodotti dalle procedure sono gli stessi previsti per le pensioni sociali, a conferma della sostanziale omogeneità della gestione documentale tra le due prestazioni.
Numerazione delle prestazioni e regole operative per le Sedi
La numerazione degli assegni sociali è automatica, come per le altre pensioni. Devono essere utilizzati i numeri della serie da 4.000.000 a 4.999.999; all’interno di tale intervallo, i numeri da 4.000.000 a 4.010.000 sono riservati ai trasferimenti degli assegni sociali tra Sedi.
Prima di avviare la procedura di acquisizione, le Sedi devono attivare, da operatore con identificativo 03, il programma 157, funzione "F", codice procedura "PN", e inserire i numeri da utilizzare a partire da 4.010.001. La numerazione è su base provinciale: se nella stessa provincia operano più strutture dotate di sistema dipartimentale AS/400, la serie deve essere ripartita dalla Sede provinciale tra le diverse strutture.
Programmi disponibili e richiamo alle istruzioni sulla numerazione
La circolare elenca i programmi messi a disposizione per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400, con indicazione di livello e versione, tra cui TNFP3160, TNFP3166, TNFP3167, TNFP3168, TNFP3173, TNFP3176, TNFP3186, TNRP4296, TNCP4319, TNAP4320, TNDP4321, TNBP4324, TNHP4325, TNDP4326, TNAP4328, TNCP4329, TNBP4331, TNVP4332, TNBP0104, TNBP0105, TNBP3411, TNFP3419, TNDP3453, TNEP4279, TNIP4348, TNIP4349, TNGP4350, TNCP4351, TNIP4356, TNEP4357, TNHP4359, PSTTE08 e PSTCATE.
In allegato 5 è richiamato il messaggio n. 35472 del 26 ottobre 1994, che disciplina la numerazione delle pensioni nelle strutture dotate di AS/400. Il messaggio ribadisce che, per evitare duplicazioni nell’ambito della stessa provincia, la Sede provinciale deve assegnare a ciascuna Sede zonale e a ciascun Centro operativo una successione distinta di numeri, e che i Centri operativi devono richiedere la serie alla Sede provinciale oppure una sottoserie alla Sede zonale di provenienza. Viene anche evidenziata l’opportunità di riservare una serie numerica per le pensioni trasferite da altre province già liquidate con il sistema PN1, identificabili dalla serie numerica maggiore di 50.000.000.
Punti principali
Aggiornamento delle procedure e riferimenti precedenti
Le procedure automatizzate sono state aggiornate per consentire la liquidazione degli assegni sociali previsti dall’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La circolare richiama i precedenti criteri normativi della circolare n. 303 del 14 dicembre 1995, le modalità di presentazione delle domande illustrate dal messaggio n. 11585 del 20 febbraio 1996 e le istruzioni di caricamento nell’archivio EAD 75 del messaggio n. 22427 del 18 aprile 1996. Sono inoltre richiamati i messaggi n. 17725 e n. 22414 del 18 aprile 1996 relativi ai programmi per la liquidazione provvisoria degli invalidi civili e delle pensioni sociali sostitutive.
Nuova categoria di pensione e imputazione contabile
Per la liquidazione degli assegni sociali viene istituita la nuova categoria di pensione "AS", con codice categoria "078". La categoria e il codice erano già stati utilizzati in passato per l’assegno ai lavoratori anziani licenziati di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, gestito con procedura non meccanizzata. I pagamenti degli assegni sociali devono essere imputati al conto GAS 10/40, mentre i reincassi al conto GAS 24/31, già usati per le pensioni sociali.
Procedura di liquidazione e acquisizione dati
Gli assegni sociali devono essere acquisiti con il programma 4296, che individua la prestazione da liquidare in base alla data di nascita del titolare e all’eventuale presenza nel campo 36 dell’archivio EAD 75 del codice di invalido civile. I dati vanno inseriti tramite i pannelli AN2, AN3, AN4 e AN5 secondo le istruzioni della circolare n. 1064 EAD/35 del 18 febbraio 1986 e del punto 4.3 del supplemento agli Atti Ufficiali di aprile 1993. Rimane per ora bloccata l’acquisizione nei campi "Recuperi: Causale, N. Cod. Conto e Importo". Se sono stati erogati acconti, il pagamento dell’assegno sociale deve essere localizzato presso un ufficio pagatore di Sede per consentire il recupero sugli arretrati.
Limitazioni per i ricoverati e provvisorietà della prestazione
Non essendo stato ancora emanato il decreto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, non è possibile liquidare per il momento prestazioni a ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Il comma 6 prevede inoltre che l’assegno sia erogato in via provvisoria sulla base di una dichiarazione di responsabilità sui redditi dell’anno di riferimento, comprensiva, se il richiedente è coniugato, anche dei redditi del coniuge. Il conguaglio deve essere effettuato entro il mese di luglio dell’anno successivo sulla base dei redditi effettivamente percepiti. La provvisorietà deve essere evidenziata nel provvedimento di accoglimento.
Misura dell’assegno per soggetti non coniugati
Per i soggetti non coniugati (stato civile 1, 3, 4 o 5) l’assegno spetta se i redditi annui sono inferiori, per il 1996, a lire 6.240.000. Se il richiedente non ha redditi, l’importo è di lire 480.000 mensili. Se possiede redditi inferiori al limite, l’assegno è ridotto della differenza tra limite e reddito posseduto, differenza poi divisa per 13 ed erogata per i mesi di spettanza nell’anno; la tredicesima è calcolata in proporzione ai mesi di godimento.
Misura dell’assegno per soggetti coniugati
Per i soggetti coniugati (stato civile 2), l’assegno spetta se la somma dei redditi del richiedente e del coniuge è inferiore, per il 1996, a lire 12.480.000. Se il totale è pari o superiore al limite annuo, la prestazione non spetta. Se il totale è inferiore o uguale al limite previsto per il soggetto non coniugato, l’assegno spetta in misura intera. Se il totale è compreso tra i due limiti, l’assegno spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra il limite di reddito e il reddito complessivo.
Esclusioni e prestazioni accessorie
Sull’assegno sociale non spetta la maggiorazione sociale. Inoltre, sulla tredicesima mensilità non spetta il rimborso ticket previsto per le pensioni sociali dall’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nella misura di lire 10.000.
Assegni di importo esiguo e interessi legali
Se l’importo mensile dell’assegno sociale è inferiore a lire 3.000, il pagamento viene localizzato presso l’ufficio pagatore di sede ESA. Ai richiedenti spettano gli interessi legali secondo le disposizioni vigenti, con liquidazione effettuata tramite la procedura residente sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni.
Periodicità di pagamento, stampe e numerazione
L’assegno sociale viene pagato nei mesi dispari alle stesse scadenze previste per la pensione sociale; la periodicità può essere bimestrale o semestrale in relazione all’importo mensile. I documenti emessi dalle procedure sono gli stessi previsti per le pensioni sociali. La numerazione è automatica e deve utilizzare la serie da 4.000.000 a 4.999.999, con i numeri da 4.000.000 a 4.010.000 riservati ai trasferimenti tra Sedi. Prima dell’acquisizione, le Sedi devono attivare il programma 157, funzione "F", codice procedura "PN", inserendo i numeri da 4.010.001 in poi. La numerazione è provinciale e, in presenza di più strutture AS/400 nella stessa provincia, la serie deve essere ripartita dalla Sede provinciale.
Programmi disponibili e allegato sulla numerazione
La circolare elenca i programmi disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400, con relativi livelli e versioni, tra cui TNFP3160, TNRP4296, TNCP4319, TNDP4321, TNHP4325, TNVP4332 e altri. In allegato 5 è richiamato il messaggio n. 35472 del 26 ottobre 1994, che ribadisce le regole di assegnazione delle serie numeriche alle Sedi e ai Centri operativi dotati di AS/400, per evitare duplicazioni di numeri di certificato nella stessa provincia e disciplinare anche la numerazione delle pensioni trasferite da altre province già liquidate con il sistema PN1.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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