Cassazione Civile, Sentenza n. 3839/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda l'impugnazione del decreto del Tribunale di Piacenza che, nell'ambito dell'opposizione ex art. 98 legge fall., ha ammesso il credito vantato da Banco BPM per mutuo fondiario in via chirografaria per € 60.979,63 ritenendo inammissibile la produzione, tardiva, della nota di iscrizione ipotecaria. La banca deduceva che l'esistenza dell'ipoteca risultava comunque dagli atti (in particolare dall'avviso ex art. 498 c.p.c. relativo a pignoramenti) prodotti in giudizio e non adeguatamente valutati dal Tribunale, chiedendo il riconoscimento del rango ipotecario per l'intero credito reclamato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la nota di iscrizione ipotecaria sia documento indefettibile e non surrogabile da altri atti (come l'avviso ex art. 498 c.p.c.) ai fini della prova dell'esistenza e dei termini dell'ipoteca. La decisione del Tribunale di Piacenza è stata confermata: l'avviso ex art. 498 è privo di decisività per il riconoscimento del privilegio ipotecario e non contiene le informazioni essenziali (capitale, interessi, annualità, modalità) richieste dalla registrazione; dunque l'ammissione con prelazione richiede la produzione della nota di iscrizione. Spese di lite a carico della ricorrente, liquidate in € 8.200,00 più accessori.
Norme richiamate
art. 98 legge fallimentare
Disciplina l'opposizione allo stato passivo; nel caso, è il rito con cui la banca ha contestato il decreto del giudice delegato sull'ammissione del credito.
art. 498 cod. proc. civ.
Norma che prevede l'avviso ai creditori risultanti dai pubblici registri nell'ambito di esecuzione; la Corte ha ritenuto tale avviso insufficiente a provare l'iscrizione ipotecaria ai fini della prelazione nel fallimento.
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 e n. 5
Richiamata nella contestazione dell'omesso esame della prova/documento (n.4) e, come meglio qualificato dalla Corte, come omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha valutato la doglianza alla stregua dell'art. 360 n.5 e l'ha rigettata.
art. 2839 cod. civ.
Elenca le indicazioni essenziali che la nota di iscrizione ipotecaria deve contenere (identità, titolo, importo, interessi, ecc.). La Corte rileva che solo la nota permette di verificare la conformità tra iscrizione e titolo.
art. 2826 cod. civ.
Riguarda la descrizione dei beni gravati; la Corte sottolinea che la nota deve contenere anche la situazione e l'indicazione dei beni secondo le prescrizioni di questa norma.
art. 2855 comma 2 cod. civ.
“qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione”
La Corte interpreta la norma nel senso che l'enunciazione della misura degli interessi nella nota di iscrizione è condizione per il riconoscimento della prelazione degli interessi; senza la nota l'ammissione degli interessi con prelazione non è possibile.
art. 54 comma 2 legge fallimentare
Richiama la necessità della prova dell'iscrizione ai fini del trattamento privilegiato del credito nel fallimento; la Corte lo utilizza per collegare l'art. 2855 alla disciplina fallimentare.
art. 363 cod. proc. civ.
Norma che regola l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte; con riferimento a questa, la Corte ha enunciato il principio sull'indefettibilità della nota di iscrizione ipotecaria.
DPR 115/2002 art. 13 comma 1 quater
Norma richiamata per quanto riguarda l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il credito che si pretende garantito da ipoteca deve essere provato mediante la produzione della nota di iscrizione ipotecaria: tale documento è indefettibile e non può essere surrogato da altri atti o avvisi.
- L'avviso ex art. 498 c.p.c., pur rilevante ai fini processuali relativi all'esecuzione, non è idoneo a provare l'effettiva iscrizione ipotecaria né i suoi termini (capitale, interessi, annualità) nel procedimento di verifica dello stato passivo.
- La pubblicità ipotecaria ha natura costitutiva: l'ipoteca nasce con l'iscrizione nei pubblici registri e la sua esistenza e contenuto devono essere dimostrati con la nota di iscrizione conforme al titolo.
- Se la nota di iscrizione manca o non è prodotta tempestivamente (o è prodotta tardivamente in violazione delle regole di ammissione documentale), il giudice è legittimato a non riconoscere la prelazione, ammettendo eventualmente il credito in via chirografaria.
- La mancata contestazione da parte del curatore non obbliga il giudice ad accogliere automaticamente la pretesa di rango privilegiato: il giudice deve valutare d'ufficio la correttezza e la completezza delle prove acquisite.
- Per ottenere il riconoscimento degli interessi in via di prelazione occorre che la misura degli interessi sia espressamente indicata nell'iscrizione (art. 2855, comma 2); in mancanza è precluso il riconoscimento preferenziale degli interessi.
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