Cassazione Civile, Ordinanza n. 32708/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciare sulle spese di lite. La decisione di merito impugnata non è stata esaminata nel merito dalla Suprema Corte, poiché la definizione transattiva della controversia ha reso inutile la prosecuzione del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Le parti ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto della loro domanda risarcitoria per asserita illegittima segnalazione alla centrale rischi e aveva accolto la domanda riconvenzionale della banca. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la difesa dei ricorrenti ha depositato un accordo transattivo e la documentazione relativa ai pagamenti intervenuti, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La Corte ha quindi rilevato che non occorreva esaminare i motivi di ricorso, poiché il sopravvenuto accordo aveva eliminato l'interesse ad agire in cassazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene una transazione che definisce la controversia e soddisfa l'interesse delle parti, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso se il thema decidendum viene meno per effetto di un accordo transattivo depositato in giudizio.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza provvedere sulle spese.
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