Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, riguardante una maggiore IVA derivante dall'utilizzo di cinque fatture passive emesse da E........ s.r.l., ritenuta società interposta o "cartiera", per operazioni soggettivamente inesistenti. Erano inoltre controverse l'omessa integrazione di fatture, l'indebita detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi dal reddito d'impresa. In Cassazione la questione decisiva è stata però rilevata d'ufficio: il giudizio riguardava anche il reddito d'impresa di una società di persone, con effetti automatici sui redditi dei soci, ma questi ultimi non erano stati tutti coinvolti nel processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e dell'integrità del contraddittorio. Non ha quindi deciso nel merito la fondatezza dell'accertamento IVA, né le questioni sulle fatture, sui costi o sulle sanzioni. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, che dovrà riesaminare il ricorso da capo dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti del socio accomandatario P.G. e degli eventuali ulteriori soci necessari. La riunione con il procedimento del socio accomandante G.D. non era sufficiente, perché non risultava la partecipazione di tutti i soci. Il procedimento relativo a G.D. era stato invece definito mediante condono fiscale, con cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Nei giudizi relativi all'accertamento unitario del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, devono partecipare la società e tutti i soci interessati.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 29

    Consente la riunione dei procedimenti connessi, ma la riunione può evitare la nullità soltanto quando siano già rispettati, in concreto, i requisiti di integrità del contraddittorio e vi sia sostanziale identità di oggetto, difese, trattazione e decisioni.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 5

    Prevede l'imputazione automatica ai soci del reddito prodotto dalle società di persone, in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione degli utili. Da ciò deriva il litisconsorzio necessario tra società e soci.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 40, comma 2

    È richiamato insieme all'art. 5 del TUIR quale base del collegamento tra l'accertamento della società di persone e quello dei soci, con conseguente necessità di trattazione unitaria per le imposte dirette.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione; artt. 6 e 13 CEDU

    Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare la riunione di cause già trattate separatamente, ma non consente di prescindere dalla partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • D.P.R. n. 917/1986 e disciplina IRAP

    La Corte ha ritenuto necessario il litisconsorzio anche per l'accertamento IRAP quando esso incide direttamente sulla determinazione del reddito dei soci e dell'IRPEF, in quanto imposta diretta collegata al reddito della società di persone.

  • D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111/2011

    La procedura di condono fiscale perfezionata dal socio G.D. ha determinato l'estinzione del relativo giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 12 gennaio 2006, causa C-354/03

    La decisione era stata richiamata dai giudici di merito per ritenere non applicabili sanzioni e interessi nei confronti del cessionario considerato in buona fede, ma la Cassazione non ha esaminato definitivamente tale questione perché ha annullato il processo per vizio del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari riguardanti una società di persone, quando l'accertamento del reddito della società si riflette automaticamente sui redditi dei soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari e devono partecipare allo stesso processo.
  • La mancata partecipazione anche di un solo socio determina una nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche dalla Corte di cassazione.
  • La riunione di procedimenti separati può evitare la rinnovazione del processo solo se tutti i soggetti necessari sono comunque presenti e vi è sostanziale identità di accertamento, oggetto, difese, trattazione e decisioni.
  • Quando un unico atto riguarda sia IRAP sia IVA e le contestazioni derivano dagli stessi fatti, può essere opportuno trattare unitariamente le controversie; tuttavia il litisconsorzio necessario opera direttamente per le imposte collegate al reddito dei soci, mentre l'IVA resta normalmente riferita alla società.
  • La dichiarazione di nullità per difetto di contraddittorio non equivale a una vittoria definitiva nel merito: il giudizio deve essere rifatto davanti al giudice di primo grado, con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
  • Prima di valutare le questioni sostanziali dell'accertamento, occorre verificare la corretta individuazione di tutte le parti processuali e l'eventuale esistenza di procedimenti paralleli relativi alla società e ai singoli soci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.