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Sentenza

Sentenza n. 1461/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202300141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale di revisione dei pianini e degli atti della conferenza di servizi, nonché concessione per occupazione di suolo pubblico nella parte in cui negava l'occupazione dell'area antistante il ristorante

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Venezia relativa alla revisione dei pianini di varie aree del centro storico, inclusa Riva del Vin, i verbali della conferenza di servizi e gli ulteriori atti presupposti, nella parte in cui non consentivano l'occupazione di suolo pubblico nell'area immediatamente antistante il ristorante fronte Canal Grande. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il successivo provvedimento comunale di concessione per occupazione di suolo pubblico, nella parte in cui negava la specifica occupazione richiesta, unitamente agli atti presupposti. Dal testo risultano articolate plurime censure, il cui contenuto specifico non è riportato. Prima della decisione, la ricorrente ha formalmente rinunciato sia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'atto formale di rinuncia, predisposto secondo le modalità dell'art. 84 c.p.a., e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non vi è stata una decisione nel merito delle censure relative alla revisione dei pianini, agli atti della conferenza di servizi o al diniego parziale dell'occupazione di suolo pubblico. Le spese di lite sono state integralmente compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente e alla mancata opposizione del Comune di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; il giudice ha ritenuto che l'atto di rinuncia fosse formalmente conforme alle modalità previste.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.

  • art. 52 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nell'oggetto della deliberazione impugnata, relativa all'intesa tra Soprintendenza, Regione e Comune; non è stato applicato nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, se formalizzata secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
  • Quando la parte resistente prende atto della rinuncia e non si oppone alla compensazione, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo

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