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Legge

L.R. Sardegna 6/2014

Modificazioni agli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998

Normativa regionaleL.R. Sardegna 6/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma gli articoli 38 e 40 della l.r. Sardegna n. 31/1998: introduce il passaggio diretto di personale tra amministrazioni regionali e consente trasferimenti, assegnazioni e comandi con regole su pubblicità dei posti, criteri di equiparazione, pareri, trattamento economico e rimborso degli oneri. Sono salvi i concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore.

Modifiche alla mobilità e ai trasferimenti del personale regionale sardo

Modifiche alla disciplina del personale regionale e della mobilità

La legge regionale della Sardegna n. 6 del 2014 interviene sulla l.r. n. 31 del 1998 in materia di personale regionale e organizzazione degli uffici. La disciplina risultante riguarda soprattutto la mobilità tra amministrazioni pubbliche, il passaggio diretto di dipendenti e i trasferimenti interni, con effetti limitati al territorio regionale sardo.

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

L’Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso altre pubbliche amministrazioni che presentino domanda di trasferimento.

La copertura tramite mobilità è subordinata alla programmazione triennale del fabbisogno:

  • la Giunta regionale individua i posti copribili con cessione del contratto;
  • tali posti non possono superare il 50% di quelli destinati al reclutamento dell’Amministrazione regionale e degli altri enti, agenzie e comparti contrattuali della Regione;
  • devono essere indicate categorie e caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione;
  • anche agenzie ed enti regionali provvedono in modo analogo nei rispettivi programmi di reclutamento.

Procedura di mobilità e pubblicità dei posti

Prima di avviare i concorsi a tempo indeterminato, le amministrazioni interessate devono rendere pubblici i posti da coprire tramite cessione del contratto e i criteri per l’esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi.

Per i dipendenti soggetti a un contratto collettivo diverso da quello applicato nell’amministrazione di destinazione, la corrispondenza tra categoria o qualifica e quella richiesta nella procedura di mobilità è valutata in base ai contenuti delle prestazioni e al titolo richiesto per l’accesso dall’esterno.

È prevista la possibilità, per la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale e sentite le organizzazioni sindacali, di definire una tabella di equiparazione tra categorie e livelli retributivi dei contratti collettivi regionali e quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle pubbliche amministrazioni.

Effetti del trasferimento e trattamento economico

Il trasferimento è disposto dall’amministrazione di destinazione previo parere favorevole dell’amministrazione di provenienza.

Al dipendente trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo del personale dell’amministrazione di destinazione. Il livello economico riconosciuto è quello di valore pari o immediatamente inferiore a quello già posseduto; se necessario, è riconosciuto un assegno personale riassorbibile per garantire l’importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.

Trasferimenti interni, assegnazioni temporanee e comandi

La direzione generale competente in materia di personale dispone la mobilità dei dipendenti tra direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, sentiti il dipendente e il direttore generale della struttura di provenienza, su richiesta del direttore della struttura di destinazione oppure d’ufficio.

I pareri non sono richiesti nei casi di:

  • trasferimento per incompatibilità ambientale;
  • interventi generali di razionalizzazione organizzativa, anche finalizzati al riequilibrio della distribuzione del personale.

L’Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti regionali possono inoltre utilizzare dipendenti delle medesime amministrazioni in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente fino a un triennio, in presenza di specifiche esigenze di servizio o per l’impiego di particolari professionalità o competenze.

Copertura finanziaria degli oneri di assegnazione temporanea

Nei casi di assegnazione temporanea, l’amministrazione che utilizza il personale deve rimborsare all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento economico fondamentale, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e delle indicazioni, anche finanziarie, contenute nei programmi triennali del fabbisogno.

Regime transitorio e decorrenza

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 17 gennaio 2014. Sono espressamente fatti salvi i concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della legge.

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