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Legge

L.R. Sardegna 8/2014

Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016

Normativa regionaleL.R. Sardegna 8/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio di previsione della Regione Sardegna per il 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016, fissando entrate, spesa autorizzata e numerose regole di gestione/variazione contabile. Le disposizioni hanno efficacia per l’esercizio 2014 e, per il pluriennale, per il triennio 2014-2016, quindi oggi sono sostanzialmente obsolete.

Bilancio regionale Sardegna 2014 e pluriennale 2014-2016

Bilancio di previsione della Regione Sardegna per il 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016

La legge definisce il quadro finanziario della Regione autonoma della Sardegna per l’esercizio 2014 e approva il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. La disciplina è tipicamente contabile e autorizzatoria: stabilisce limiti di entrata e di spesa, criteri per la gestione dei capitoli e numerose facoltà di variazione in capo all’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio.

Entrate e gestione dello stato di previsione dell’entrata

Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014 sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali secondo lo stato di previsione allegato alla legge. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio può istituire, con propri decreti, nuovi capitoli di entrata nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base già istituite o da istituire.

La legge fissa inoltre limiti specifici alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata:

  • euro 15 per la rinuncia alla riscossione di singole poste di entrata;
  • euro 35 come limite massimo per la rinuncia alla riscossione di crediti su fondi di rotazione e assimilati gestiti da istituti di credito incaricati di leggi di incentivazione e per il rimborso di entrate dovute a qualsiasi titolo.

Spesa autorizzata e limiti di bilancio

Per il 2014 la spesa complessiva della Regione è approvata in euro 7.498.590.000 in termini di competenza. Sono autorizzati impegni, liquidazioni e pagamenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, entro il limite degli stanziamenti previsti e secondo le regole della contabilità regionale.

Il limite per il mantenimento dei residui passivi è fissato in euro 2.000. La legge consente inoltre il ricorso ai fondi e alle procedure previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 per spese obbligatorie, integrazioni di stanziamento, somme perente e riassegnazioni.

Elenchi di spese obbligatorie, d’ordine e vincolate

La legge qualifica come:

  • spese obbligatorie e d’ordine quelle indicate nell’elenco n. 1;
  • spese per integrazioni relative a restituzione di tributi indebitamente percepiti, stipendi, pensioni e assegni fissi, nonché al fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente, quelle dell’elenco n. 2;
  • spese per depositi e somme per conto terzi quelle dell’elenco n. 3.

Per la riassegnazione di somme ex articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006, la deliberazione della Giunta regionale non è necessaria per le somme derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata e per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari. La procedura ordinaria resta limitata alle somme superiori a euro 500.000.

Approvazione del quadro generale riassuntivo e bilancio pluriennale

La legge approva il quadro generale riassuntivo del bilancio 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016 nel testo allegato. La portata delle disposizioni pluriennali è quindi circoscritta al triennio indicato.

Variazioni di bilancio e reiscrizioni autorizzate

Numerose disposizioni attribuiscono all’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio la facoltà di apportare variazioni di bilancio con proprio decreto, talvolta previa deliberazione della Giunta regionale o comunicazione alla Commissione consiliare competente. Le principali ipotesi riguardano:

  • iscrizione di fondi assegnati con specifica destinazione da Regione, Stato, UE o altri soggetti;
  • reiscrizione di somme per economie di stanziamento o entrate già riscosse/versate;
  • iscrizione di quote di mutui contratti dalla Regione, anche con oneri a carico dello Stato;
  • variazioni per programmi integrati d’area, progettazione integrata, programmazione negoziata e accordi di programma;
  • adeguamenti per ordinanze governative e per l’attuazione di programmi comunitari;
  • variazioni necessarie per il cofinanziamento regionale dei programmi UE, con copertura mediante il fondo ex articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006;
  • adeguamento degli stanziamenti per le rate dei mutui;
  • adeguamenti tecnici per l’applicazione del SIOPE.

Gestione di sentenze, liti, arbitrati e atti notarili informatici

Per soddisfare obbligazioni derivanti da sentenze, liti, arbitrati e fattispecie analoghe, l’Assessore può utilizzare il fondo previsto dalla legge regionale n. 11 del 2006 per incrementare i capitoli di spesa interessati e, se necessario, il capitolo per le procure speciali in giudizio. Se il fondo non ha capienza, il Presidente della Regione può intervenire con ordinanza per le necessarie variazioni di bilancio.

È inoltre prevista una specifica autorizzazione per coprire le spese connesse alla stipula di atti pubblici notarili informatici, con incremento del relativo capitolo di spesa mediante utilizzo del fondo di bilancio.

Disposizioni sul personale regionale e sui relativi fondi

La legge disciplina vari movimenti di bilancio relativi al personale regionale e ai fondi di produttività:

  • incremento del fondo risultato dirigenti con iscrizione dei compensi corrisposti da terzi ai dirigenti;
  • riparto dei fondi unici per la retribuzione di rendimento e di posizione tra le direzioni generali;
  • utilizzo delle economie di spesa per i fondi previsti dal contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2011;
  • variazioni per la copertura di oneri assicurativi e per trattamenti economici del personale rientrante nell’Amministrazione regionale;
  • trasferimento di somme per il personale regionale allocato presso enti;
  • trasferimenti tra capitoli per compensi, missioni, straordinari, oneri riflessi e IRAP connessi a interventi e programmi finanziati;
  • gestione delle anticipazioni regionali relative ai programmi operativi ammissibili;
  • trasferimenti delle ritenute per IRAP al capitolo dedicato;
  • variazioni compensative tra le unità previsionali di base del personale per garantire il pagamento delle retribuzioni.

Fondi, compensazioni e entrate vincolate di natura tecnica o settoriale

La legge prevede ulteriori meccanismi di iscrizione e compensazione per specifiche entrate:

  • trasferimenti dal fondo per la revisione dei prezzi contrattuali, anche con reiscrizione dei capitoli soppressi; per importi fino a euro 260.000 non serve deliberazione della Giunta;
  • iscrizione di interessi attivi maturati sui conti correnti, sugli importi erogati agli enti locali e sulle economie al 31 dicembre 2013;
  • compensazione delle spese per manutenzione straordinaria di immobili regionali affidati in concessione, con decurtazione del canone;
  • introiti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, da destinare al suo aggiornamento e alla produzione cartografica;
  • rimborsi delle anticipazioni ai comuni per la redazione e attuazione dei piani di risanamento urbanistico;
  • spese amministrative per notifiche e sorveglianza di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
  • rimborsi di garanzie fideiussorie per opere di ripristino ambientale nelle attività di cava;
  • iscrizione delle sanzioni in materia urbanistica e paesaggistica per finanziare gli interventi previsti dalla normativa sui beni culturali e paesaggio;
  • rimborsi delle spese di partecipazione a fiere agro-alimentari e turistiche, utilizzabili anche per eventuali restituzioni in caso di mancata partecipazione;
  • risorse derivanti da sanzioni in materia di attività estrattiva, destinate alle missioni di vigilanza e controllo.

Interventi settoriali specifici

Sono previste anche disposizioni puntuali per alcuni settori:

  • utilizzo degli stanziamenti per l’Azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne anche per i maggiori oneri degli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici;
  • riparto delle spese sanitarie mediante trasferimento delle somme iscritte nel fondo da ripartire del servizio sanitario regionale e successivo ripristino delle disponibilità del fondo attraverso riduzione degli stanziamenti alimentati dallo stesso.

Entrata in vigore e limitazioni temporali

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS. Le sue principali previsioni hanno efficacia finanziaria riferita all’esercizio 2014; il bilancio pluriennale riguarda invece il triennio 2014-2016. Trattandosi di disciplina di bilancio riferita a esercizi già conclusi, l’atto è oggi sostanzialmente privo di utilità applicativa diretta.

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