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Legge

L.R. Sardegna 1/2014

Norme urgenti in materia di competenza relative alle associazioni turistiche pro loco

Normativa regionaleL.R. Sardegna 1/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 1/2014 trasferisce dal 2014 alla Regione le competenze sugli interventi in materia di associazioni pro loco, abrogando la relativa lettera della l.r. n. 9/2006. Alle province resta l’erogazione dei contributi annui per le annualità fino al 2013. Prevista copertura finanziaria di 2 milioni annui dal 2014.

Competenze e finanziamenti delle associazioni pro loco

Competenze in materia di associazioni pro loco

La legge interviene in via urgente sulla disciplina regionale sarda delle associazioni turistiche pro loco, ridistribuendo le competenze amministrative e chiarendo il regime dei finanziamenti. La normativa si applica esclusivamente alla Regione autonoma della Sardegna.

Trasferimento di funzioni alla Regione

A decorrere dall’anno 2014, sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi già previsti dall’articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, relativi alle funzioni in materia di associazioni pro loco disciplinate dal decreto dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 5 novembre 1997, n. 887.

Con il medesimo intervento, la lettera e) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006 viene abrogata, con effetto dalla riforma recata dalla legge in esame.

Regime dei contributi per le annualità pregresse

Per le annualità sino al 2013, la competenza all’erogazione dei finanziamenti annui a favore delle associazioni pro loco resta in capo alle province. Tali contributi sono quelli previsti dalla legge regionale n. 10 del 1974 e devono essere posti a carico delle rispettive risorse del fondo di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, per la parte attribuita alle province.

Copertura finanziaria

Per gli interventi derivanti dal nuovo assetto di competenze è autorizzata una spesa valutata in 2.000.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2014. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, limitatamente alla quota attribuita alle province.

Le conseguenti variazioni di bilancio sono demandate al bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e successivi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Testo integrale

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