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Legge

L.R. Sardegna 4/2014

Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’ARBAM come agenzia regionale della Sardegna per bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione delle aree minerarie dismesse o in dismissione, subentrando a IGEA Spa. Disciplina organi, funzioni, personale, patrimonio e controlli. La soppressione di IGEA è prevista dopo 90 giorni dall’entrata in vigore; alcuni termini iniziali (nomine, trasferimenti, proroghe) sono ormai superati.

Istituzione dell'ARBAM e riordino delle funzioni sulle aree minerarie dismesse in Sardegna

Istituzione dell’ARBAM e riordino delle funzioni minerarie e ambientali

La legge regionale della Sardegna istituisce l’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), quale struttura tecnico-operativa regionale dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. Il provvedimento mira a concentrare in un unico ente le funzioni di bonifica, messa in sicurezza, riqualificazione e gestione residuale del settore minerario, con subentro nelle funzioni prima svolte da IGEA Spa.

Finalità dell’intervento

La disciplina è finalizzata a:

  • garantire la corretta gestione del territorio interessato da attività minerarie dismesse o in dismissione, per sicurezza, bonifica, riqualificazione ambientale ed eliminazione del rischio sanitario;
  • attivare processi di sperimentazione per la riqualificazione e bonifica del settore minerario;
  • accrescere la qualificazione in materia di bonifica mineraria;
  • contribuire alla tutela e valorizzazione dei compendi immobiliari della società IGEA Spa soppressa.

Funzioni attribuite all’ARBAM

L’Agenzia opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi regionali nel settore minerario e ambientale e svolge, tra le altre, le seguenti attività:

  • caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o permanente, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie e industriali dismesse o in dismissione, nelle aree di sua disponibilità o appartenenti a società interamente partecipate dalla Regione prive di adeguati mezzi tecnico-finanziari;
  • messa in sicurezza delle concessioni minerarie, anche ai fini della restituzione all’uso legittimo;
  • studi, ricerche, sperimentazioni tecnico-scientifiche, rilevamenti geologici e geofisici;
  • rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, programmi e interventi per prevenzione degli inquinamenti e decontaminazione delle acque sotterranee;
  • nelle more del trasferimento delle competenze al gestore del servizio idrico integrato, realizzazione e gestione di opere idrauliche e civili/industriali connesse all’uso di acque sotterranee profonde della Sardegna;
  • gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Agenzia, con attenzione alle procedure di cessione previste dalla normativa richiamata;
  • manutenzione, messa in sicurezza e recupero ambientale di compendi immobiliari adibiti a percorsi turistico-museali legati alle attività minerarie, su specifici affidamenti;
  • gestione dell’Archivio storico minerario, in attesa dell’individuazione del soggetto gestore.

Organi dell’Agenzia e governance

Gli organi dell’ARBAM sono:

  • il direttore generale;
  • il collegio dei revisori dei conti;
  • il comitato regionale di coordinamento.

La Regione esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’Agenzia. La Giunta regionale approva gli atti di indirizzo, il programma triennale e annuale, il bilancio preventivo e consuntivo, lo statuto e i regolamenti interni relativi a uffici, pianta organica, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Direttore generale: nomina, durata e compiti

Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, entro sei mesi dall’approvazione della legge, con procedura ad evidenza pubblica. Può essere scelto tra dirigenti regionali o tra esterni con laurea e comprovata esperienza almeno quinquennale nella direzione di sistemi organizzativi complessi.

L’incarico:

  • comporta rapporto di lavoro a tempo pieno;
  • è incompatibile con attività professionali e incarichi elettivi;
  • per i dipendenti pubblici richiede aspettativa o fuori ruolo senza assegni;
  • dura cinque anni ed è rideliberato entro la scadenza;
  • è confermato o revocato entro tre mesi dall’insediamento di una nuova Giunta regionale.

Il direttore generale rappresenta legalmente l’Agenzia, ne dirige e coordina le attività, predispone regolamento di organizzazione, programma annuale, bilancio e rendiconto, assegna obiettivi e risorse ai dirigenti, valuta i risultati, decide sui ricorsi gerarchici interni e promuove o resiste alle liti. Il rapporto è regolato da contratto di diritto privato secondo la disciplina regionale della dirigenza.

Revoca del direttore generale e commissariamento

Il direttore generale può essere revocato in caso di:

  • grave disavanzo;
  • grave violazione di legge;
  • mancato raggiungimento degli obiettivi;
  • difformità rispetto alle finalità istituzionali;
  • inosservanza delle direttive.

La revoca avviene con iniziativa del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta e previa contestazione dell’Assessore competente. In tal caso la Giunta nomina un commissario straordinario per la sola gestione ordinaria e per gli atti urgenti e indifferibili. Il commissariamento dura per il tempo necessario alla nomina del nuovo direttore generale e comunque al massimo tre mesi, prorogabili una sola volta per 45 giorni.

Comitato regionale di coordinamento

Il comitato è nominato dal Presidente della Regione, dura tre anni ed è composto da:

  • Presidente della Regione, che lo presiede;
  • Assessore regionale della difesa dell’ambiente;
  • Assessore regionale dell’industria.

Esso:

  • verifica l’andamento generale delle attività e formula valutazioni e proposte alla Giunta;
  • esprime parere obbligatorio sul programma triennale e annuale delle attività.

Dopo diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, può esprimere un motivato parere sull’operato del direttore in caso di manifesta inattuazione del programma. I pareri devono essere resi entro 20 giorni, altrimenti si intendono favorevoli. Alle riunioni partecipa senza voto il direttore generale.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, uno dei quali presidente, ed è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta. Dura in carica cinque anni.

Svolge le funzioni di revisione previste dalla normativa regionale richiamata e può ricevere ulteriori compiti con deliberazione della Giunta su proposta del Presidente. È prevista la revoca in caso di mancato o irregolare svolgimento delle funzioni. Ai componenti spetta un’indennità di carica determinata secondo la disciplina regionale, da intendersi non comprensiva di IVA e oneri previdenziali.

Controlli, vigilanza e commissario ad acta

L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale. Il controllo preventivo di legittimità e di merito è esercitato dall’Assessorato della difesa dell’ambiente sugli atti previsti dalla normativa regionale di riferimento.

Sono previste specifiche regole per la trasmissione di alcuni atti anche all’Assessorato competente in materia di personale e, per il bilancio, anche all’Assessore competente in materia di bilancio e al Consiglio regionale. Se l’Agenzia non adotta atti obbligatori o richiesti, la Giunta può nominare un commissario ad acta previa diffida di 30 giorni.

L’ARBAM è inoltre inserita nella tabella degli enti soggetti alla vigilanza regionale ed è sottoposta al controllo di gestione previsto dalla disciplina del personale regionale.

Patrimonio, entrate e contabilità

Il patrimonio dell’Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili della soppressa IGEA Spa riconosciuti strettamente funzionali alle attività dell’ARBAM tramite atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione. I beni non funzionali sono trasferiti alla Regione per l’acquisizione al patrimonio regionale e la successiva gestione secondo la normativa vigente.

Le entrate dell’Agenzia comprendono:

  • contributo ordinario regionale per i compiti istituzionali e le spese del personale;
  • contributi comunitari, statali e regionali;
  • proventi da attività e servizi;
  • rendite patrimoniali;
  • ogni altro introito.

La contabilità è disciplinata in coerenza con la legge regionale di programmazione, bilancio e contabilità della Sardegna.

Personale e organizzazione interna

L’ARBAM opera con personale a tempo indeterminato o determinato soggetto al contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie. La copertura della pianta organica avviene mediante concorsi pubblici.

In prima applicazione:

  • il personale a tempo indeterminato di IGEA Spa è trasferito all’ARBAM;
  • al personale trasferito si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie;
  • se il trattamento economico in godimento è superiore, è riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile;
  • il personale a tempo determinato di IGEA Spa che abbia superato il periodo di prova al momento dell’entrata in vigore della legge è anch’esso trasferito;
  • i rapporti a termine trasferiti sono prorogati fino al 31 dicembre 2014, salvo scadenza successiva.

Per organizzazione degli uffici e rapporto di lavoro del personale si applica la legge regionale sul personale, in quanto compatibile.

Soppressione di IGEA Spa e successione nei rapporti

Decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, IGEA Spa è soppressa. Con deliberazione della Giunta, sulla base di criteri generali, sono definite forme e modalità di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.

Alla medesima data l’ARBAM succede a IGEA Spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare:

  • nelle obbligazioni relative alle attività di bonifica nelle aree nella sua disponibilità;
  • nei rapporti derivanti dalla gestione delle attività minerarie secondo la disciplina sui rifiuti delle industrie estrattive.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale di tre membri, con i compiti previsti dal codice civile.

Regime transitorio

Nelle more del trasferimento dei rapporti giuridici all’ARBAM, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a IGEA Spa attività di progettazione e lavori di messa in sicurezza e bonifica nelle aree minerarie dismesse in capo alla società, anche per conseguire obbligazioni giuridicamente vincolanti richieste da finanziamenti statali.

Disposizioni finanziarie

Per il contributo ordinario regionale previsto a favore dell’Agenzia, gli oneri sono valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. La copertura è assicurata mediante riduzione di autorizzazioni di spesa già previste nel bilancio regionale. La legge di bilancio 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016 avrebbero dovuto apportare le conseguenti variazioni.

Decorrenza ed efficacia attuale

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS. Tuttavia molte sue previsioni hanno esaurito i propri effetti temporali o sono riferite a termini già scaduti, come la soppressione di IGEA dopo 90 giorni, le nomine iniziali, la proroga dei contratti a termine fino al 31 dicembre 2014 e le previsioni finanziarie legate al bilancio 2014-2016. Pertanto, nella realtà applicativa attuale il testo ha principalmente rilievo storico-istituzionale e non operativo.

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