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Legge

L.R. Sardegna 11/2005

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull’istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Normativa regionaleL.R. Sardegna 11/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 11 del 2005 interviene sulla legge regionale n. 29 del 1997 sul servizio idrico integrato, attribuendo alle province una quota di rappresentatività nell’Autorità d’ambito e consentendo di rivedere le quote di contribuzione degli enti locali al fondo di dotazione. Entra in vigore il giorno della pubblicazione. Le modifiche sono però oggi abrogate dalla legge regionale n. 4 del 2015.

Modifiche alla disciplina sarda del servizio idrico integrato e dell’Autorità d’ambito

Modifiche alla disciplina sarda del servizio idrico integrato

La legge regionale Sardegna 12 luglio 2005, n. 11 interviene sulla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, che disciplina l’istituzione del servizio idrico integrato in attuazione della legge n. 36 del 1994. Il provvedimento introduce integrazioni alla composizione e alla rappresentanza nell’Autorità d’ambito e modifica una previsione relativa agli organi dell’ente.

Rappresentatività delle province nell’Autorità d’ambito

A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale approvata dal Consiglio regionale l’8 luglio 2005, a ciascuna provincia è riconosciuta, per l’esercizio delle proprie prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d’ambito, una quota di rappresentatività pari all’unità.

Quote di contribuzione al fondo di dotazione

L’assemblea dell’Autorità d’ambito viene abilitata a modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai fini della loro contribuzione al fondo di dotazione. La norma attribuisce quindi un margine di adeguamento interno delle quote, collegato al sistema di finanziamento dell’ente.

Modifica alla composizione degli organi dell’Autorità d’ambito

Viene soppressa, nell’ambito della disciplina della lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 29 del 1997, la previsione secondo cui almeno uno dei componenti doveva rappresentare gli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia. La modifica incide sulla formulazione dei requisiti di rappresentanza previsti per l’organo interessato.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Tuttavia, il testo oggi non ha utilità applicativa perché gli articoli modificativi sono stati abrogati dall’art. 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, con decorrenza dal 12 febbraio 2015.

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