L.R. Sardegna 13/2005
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Sardegna, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, la nomina dei commissari e la rimozione/sospensione degli amministratori locali, rinviando per il resto alla normativa statale. Prevede anche la competenza regionale in luogo delle prefetture, salvo i casi di ordine pubblico e mafia. L’art. 5 è abrogato dal 2016.
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari in Sardegna
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari in Sardegna
La legge disciplina, nell’ambito della Regione Sardegna, le procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, la sospensione degli organi, la rimozione e sospensione degli amministratori locali, nonché la nomina e il trattamento dei commissari. Per quanto non regolato espressamente, continua ad կիրառarsi la disciplina statale.
Ambito di applicazione e rapporto con la normativa statale
La legge interviene in attesa di una disciplina regionale organica dell’ordinamento degli enti locali. Stabilisce che, per tutto ciò che non è previsto e fino a diversa disciplina regionale, si applicano le disposizioni statali. La portata è limitata al territorio della Sardegna.
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
Nei casi previsti dall’articolo 141 del TUEL, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, se prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli enti locali. La stessa procedura vale anche negli altri casi previsti dalla legislazione statale vigente, salvo le ipotesi escluse relative ai motivi di ordine pubblico e all’infiltrazione mafiosa.
La proposta dell’Assessore deve essere corredata da una relazione con i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti, relazione che viene allegata al decreto di scioglimento ai fini della pubblicazione.
Sospensione dei consigli in attesa dello scioglimento
In caso di grave e urgente necessità, l’Assessore degli enti locali può disporre con proprio decreto la sospensione del consiglio comunale o provinciale in attesa del decreto di scioglimento. La sospensione deve essere immediatamente comunicata alla Giunta regionale insieme alla proposta di scioglimento, se non già presentata, e non può durare oltre 90 giorni; cessano gli effetti allo scadere del termine, salvo sopravvenuto scioglimento.
Estensione ad altri enti locali
Salvo diversa previsione regionale, la medesima procedura si applica a tutti gli enti locali e ai consorzi e associazioni di enti locali di qualunque tipo.
Pubblicità e comunicazioni istituzionali
I provvedimenti di scioglimento e gli atti connessi devono essere comunicati immediatamente al Consiglio regionale e al Parlamento, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale, e trasmessi al Prefetto competente per territorio.
Casi sottratti alla competenza regionale
Restano di competenza degli organi statali i provvedimenti di scioglimento per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Per questi casi la legge regionale non interviene.
Rimozione e sospensione degli amministratori locali
Nei casi disciplinati dall’articolo 142 del TUEL, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o delle comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte e del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli enti locali.
L’eventuale sospensione per motivi di grave e urgente necessità è disposta dall’Assessore con proprio decreto e immediatamente comunicata alla Giunta regionale.
Commissari: requisiti, incompatibilità e trattamento economico
I commissari sono scelti tra:
- dirigenti ed ex dirigenti del sistema Regione con almeno un triennio nella qualifica dirigenziale;
- segretari ed ex segretari comunali o provinciali;
- dirigenti ed ex dirigenti degli enti locali che abbiano esercitato funzioni dirigenziali per almeno tre anni in un ente locale con popolazione non inferiore a quella dell’ente commissariato;
- revisori dei conti con almeno 10 anni di esperienza, iscritti nella fascia 2 dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali e con almeno due mandati completi e consecutivi nei collegi dei revisori di province, città metropolitane o capoluogo di Regione;
- funzionari del sistema Regione in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza, con almeno cinque anni di servizio e almeno due incarichi di commissario ad acta negli enti locali.
Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell’ente soggetto a commissariamento.
Al commissario spetta un’indennità pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia commissariati; per i dipendenti pubblici in servizio l’indennità è ridotta della metà.
Competenze regionali in luogo delle prefetture
Le funzioni attribuite alle prefetture dal TUEL sono esercitate dalla Regione, salvo i casi richiamati per lo scioglimento per ordine pubblico o mafia.
Effetti di modifiche e stato di attualità
La disciplina è stata oggetto di vari interventi successivi, ma il nucleo operativo resta quello relativo ai poteri regionali in materia di scioglimento e commissariamento degli enti locali. L’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è stato richiamato dalla modifica del 2005, ma il relativo articolo 5 bis della presente legge è stato abrogato nel 2016. La legge conserva utilità soprattutto per il regime regionale di scioglimento, commissariamento e rimozione/sospensione degli amministratori locali.
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