Deliberazione n. 505 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito. Le misure urgenti avevano disposto l’immediata adozione di interventi per impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme, nonché la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è quindi di mera ratifica ex post dell’atto d’urgenza già assunto dal dirigente competente.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy avente ad oggetto il rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile alla persona interessata. Il procedimento si inserisce nella disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente un intervento rapidissimo dell’Autorità per impedire la circolazione del materiale sulle piattaforme digitali.
Origine della segnalazione e attivazione della procedura d’urgenza
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con il perimetro applicativo della norma, che attribuisce al Garante il potere di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimenti adottati in via d’urgenza
Sulla base della verifica preliminare, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 18 agosto 2025, le determinazioni nn. 279 e 280/2025 ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019. Con tali atti ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare per 12 mesi, a soli fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme il 19 agosto 2025. Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante, nella riunione dell’11 settembre 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermandone l’efficacia nei confronti dei destinatari.
Punti principali
Origine della procedura
La vicenda nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, la quale ha rappresentato la sussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.
Provvedimenti urgenti adottati il 18 agosto 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 279 e 280/2025, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale e prescrivendo la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermandone integralmente gli effetti nei confronti dei soggetti destinatari.
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