Sentenza n. 825/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 25337/2025 del 19 agosto 2025, avente ad oggetto «Comunicazione di conclusione del procedimento – Istanza per adeguamento durata concessione demaniale marittima per specchio acqueo per uso maricoltura – richiedente: AQUA S.r.l. Società Agricola», nonché per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato, tra cui in particolare la comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. n. 23701 del 17 luglio 2025, trasmessa ai sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di adeguamento della durata di una concessione demaniale marittima per attività di maricoltura
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già titolare di una concessione demaniale marittima scaduta nel 2020 e successivamente destinataria di una concessione provvisoria rilasciata nel 2021, ha chiesto l’adeguamento della durata della concessione ai sensi della legge regionale ligure n. 3 del 2025. Il Comune ha emesso un preavviso di rigetto e, dopo avere esaminato le osservazioni, ha respinto l’istanza ritenendo che la ricorrente non potesse beneficiare della disciplina regionale poiché la concessione originaria era già scaduta. Sono stati dedotti: incompetenza del Comune; violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 3 del 2025, in relazione alla legittimità dell’occupazione fondata sull’autorizzazione rilasciata nel 2021 ai sensi dell’art. 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione; violazione della normativa eurounitaria; violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il primo motivo, ritenendo fondata la censura di incompetenza. La legge regionale Liguria n. 14 del 2025, entrata in vigore il 5 agosto 2025, ha attribuito alla Regione le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale per le attività di pesca e acquacoltura marittime, lasciando ai Comuni soltanto le attività di verifica e controllo dell’ottemperanza. L’istanza di adeguamento della durata costituisce una modificazione della concessione e rientra quindi nella competenza regionale. In applicazione del principio tempus regit actum, il Comune non era competente a decidere nel merito sull’istanza alla data del 19 agosto 2025, poiché nel frattempo era entrata in vigore la nuova disciplina attributiva della competenza. La normativa regionale n. 3 del 2025, anteriore alla legge n. 14 del 2025 e riferita alla precedente competenza comunale, non incide sul nuovo riparto. La radicalità del vizio di incompetenza ha assorbito le ulteriori censure. Il provvedimento impugnato è stato annullato; l’istanza potrà essere presentata all’amministrazione competente. Spese integralmente compensate per la sopravvenienza normativa intervenuta nella fase finale del procedimento.
Norme richiamate
art. 5 l.r. Liguria n. 14/2025
Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999, sono aggiunti i seguenti: “1 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca e acquacoltura marittime, con esclusione delle attività di verifica e controllo di ottemperanza dell’atto che restano in capo ai Comuni. 1 ter. La Regione approva direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 bis.”
La disposizione attribuisce direttamente alla Regione le funzioni amministrative concernenti anche la modificazione delle concessioni demaniali marittime per pesca e acquacoltura, mentre riserva ai Comuni le sole attività di verifica e controllo dell’ottemperanza.
art. 8, comma 1-bis, l.r. Liguria n. 13/1999
La norma, come modificata, individua nella Regione l’amministrazione competente al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime e delle zone di mare territoriale per pesca e acquacoltura.
art. 10, comma 1, lettera b), l.r. Liguria n. 13/1999
La disposizione, come modificata, esclude dalle concessioni demaniali marittime spettanti ai Comuni quelle rientranti nell’art. 8, comma 1-bis.
art. 23, comma 5, l.r. Liguria n. 3/2025
In sede di prima applicazione di quanto disposto dal comma 3, la durata delle concessioni demaniali marittime previste dai progetti di utilizzo delle aree demaniali per attività di pesca professionale e acquacoltura marittima operative alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilita in quindici anni.
La disposizione era stata invocata dalla ricorrente per ottenere l’adeguamento temporale della concessione, ma il giudice ha ritenuto prevalente il successivo mutamento legislativo della competenza amministrativa.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato emesso nel procedimento, ma le questioni relative alla sua legittimità sono state assorbite dall’accertamento dell’incompetenza del Comune.
tempus regit actum
La legittimità dell’esercizio del potere deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento; pertanto, il Comune non poteva decidere l’istanza dopo l’entrata in vigore della legge regionale che aveva trasferito alla Regione la competenza in materia.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un procedimento, una sopravvenienza normativa trasferisce a un’altra amministrazione la competenza relativa alla modificazione di una concessione, il provvedimento conclusivo deve essere adottato dall’amministrazione competente secondo la disciplina vigente alla data della decisione.
- L’adeguamento della durata di una concessione demaniale costituisce una modificazione della concessione e rientra nella competenza attribuita per legge all’amministrazione competente alle modificazioni, anche quando l’istanza sia stata originariamente presentata sotto un diverso regime di competenza.
- In applicazione del principio tempus regit actum, l’amministrazione non può decidere nel merito un’istanza quando, prima dell’adozione del provvedimento conclusivo, sia entrata in vigore una norma che abbia trasferito ad altro ente la relativa competenza.
- Il vizio di incompetenza dell’amministrazione che ha adottato il provvedimento è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte contro il contenuto dell’atto.
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