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Sentenza

Sentenza n. 9005/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- in data 8 ottobre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1° giugno 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; Prefettura di Perugia non costituita in giudizio;

Giustizia amministrativa202300404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato su una notizia di reato e sul relativo procedimento penale

Esito

NON DETERMINABILE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’erroneità dei presupposti e la violazione dei principi di partecipazione, difesa e contraddittorio. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse considerato le osservazioni trasmesse in risposta al preavviso di diniego, nelle quali erano stati rappresentati l’esito prescrizionale del procedimento penale e il diverso titolo di reato effettivamente contestato, ossia il furto aggravato e non la ricettazione. Il Ministero aveva comunicato i motivi ostativi con atto del 18 marzo 2021 e aveva erroneamente ritenuto che non fossero pervenute osservazioni, sebbene il ricorrente le avesse trasmesse il 2 aprile 2021, cinque giorni dopo la scadenza del termine di dieci giorni indicato dall’Amministrazione.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato il diniego, rilevando che l’Amministrazione aveva omesso di considerare le controdeduzioni presentate dal privato in risposta al preavviso di diniego. La violazione dell’art. 10-bis sussiste non solo quando manchi la comunicazione dei motivi ostativi, ma anche quando l’Amministrazione non esamini le osservazioni tempestivamente o tardivamente prodotte, qualora il termine assegnato non sia perentorio. Il fatto che le osservazioni fossero state trasmesse cinque giorni dopo il termine di dieci giorni non ne consentiva l’automatica pretermissione. Il vizio non poteva essere superato mediante il meccanismo di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché le osservazioni avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento: esse riguardavano sia l’estinzione del reato per prescrizione sia la diversa qualificazione del fatto contestato. L’annullamento non comporta il riconoscimento della spettanza della cittadinanza, ma la regressione del procedimento e la riedizione del potere amministrativo, con rivalutazione complessiva della posizione dell’interessato, della sua integrazione economica e sociale e di ogni eventuale profilo ostativo, da comunicare mediante un nuovo preavviso ove necessario. Il dispositivo, tuttavia, contiene una contraddizione interna: la motivazione dichiara il ricorso fondato e dispone l’annullamento del diniego, mentre il P.Q.M. afferma formalmente di respingerlo. La statuizione sulle spese condanna il Ministero dell’Interno al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri e accessori, in favore del ricorrente, coerentemente con l’accoglimento motivato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana sulla quale si è pronunciato il Ministero dell’Interno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone la comunicazione dei motivi ostativi e la considerazione delle osservazioni dell’interessato; la violazione ricorre anche quando l’Amministrazione ometta di esaminare le controdeduzioni presentate in risposta al preavviso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio procedimentale non è superabile se le osservazioni pretermesse avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento europeo richiamato, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base normativa per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ricorre soltanto quando manchi il preavviso di diniego, ma anche quando l’Amministrazione ometta di esaminare le osservazioni presentate dall’interessato in risposta ai motivi ostativi già comunicati.
  • Il termine assegnato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, se non qualificato come perentorio dalla legge, non consente di considerare automaticamente irrilevanti le osservazioni tardive, soprattutto quando esse contengano elementi potenzialmente idonei a incidere sul contenuto del provvedimento finale.
  • Il vizio derivante dall’omessa considerazione delle controdeduzioni non è sanato dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 quando le osservazioni pretermesse possano modificare la valutazione amministrativa dei presupposti sostanziali, degli esiti penali o della qualificazione dei fatti contestati.
  • L’annullamento di un diniego per violazione di una garanzia partecipativa comporta la regressione del procedimento e la riedizione del potere amministrativo, senza attribuire al ricorrente il diritto immediato al conseguimento del bene della vita; l’Amministrazione deve rivalutare la posizione nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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