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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26628/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro (o del relativo controvalore) depositato dal ricorrente presso E.G.M. s.p.a. mediante il contratto 'Conto Tesoro', in quanto terzo interessato nel sequestro preventivo disposto sulle attività della società nell'ambito di procedimento per reati tributari. Il ricorrente ha dedotto di essere proprietario dei preziosi, di trovarsi in buona fede, della perdurante efficacia del contratto e ha invocato la tutela prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) per ottenere il riconoscimento del credito o il controvalore, nonché ha richiamato la consulenza tecnica di parte e la mancanza di responsabilità per la presunta confusione dell'oro nella contabilità della EGM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo di questioni già decise (provvedimento del 24/11/2023) e che il ricorrente non avesse contestato gli effetti preclusivi di quella decisione né indicato nuovi elementi di novità. Inoltre la Corte ha confermato che, pur riconoscendo la buona fede del terzo, la disciplina del d.lgs. n. 159/2011 prevede una procedura di verifica concorsuale dei crediti (art. 57 e ss.), sicché il terzo può vantare principalmente un diritto di credito da far valere davanti al giudice delegato e non un immediato effetto restitutorio quando l'amministratore giudiziario ha ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro e a versare il ricavato nel F.U.G. Ha altresì ricordato che le facoltà contrattuali potranno essere esercitate eventualmente nei confronti dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 159/2011. Infine, ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

    art. 52 e ss.; art. 57; art. 58; art. 56

    Le disposizioni del codice antimafia regolano la tutela dei terzi estranei al reato: la buona fede è presupposto per l'accoglimento della domanda e il terzo ha diritto a far valere un credito nel procedimento di verifica (art.57 e ss.); l'art.56 consente all'amministratore giudiziario di subentrare e gestire le richieste contrattuali dei terzi

  • disposizioni di attuazione del c.p.p.

    art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Stabilisce l'applicabilità delle norme del d.lgs. 159/2011 alla procedura penale in tema di tutela dei terzi interessati da misure ablative

  • codice di procedura penale

    Richiamato per il principio secondo cui l'appello (anche cautelare) deve specificare i punti di censura e non può essere mera riproposizione di questioni già decise; l'impugnazione deve mirare a un risultato produttivo di effetti immediati nella sfera giuridica dell'impugnante

Massime di principio

  • Quando beni di terzi risultano coinvolti in un sequestro disposto nei confronti della società detentrice, la tutela riconosciuta al terzo dalla normativa antimafia (d.lgs. 159/2011) passa principalmente attraverso la procedura di verifica dei crediti (art. 57 e ss.), non mediante un automatismo di dissequestro.
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata dei beni: se l'amministratore giudiziario ha ottenuto autorizzazione a vendere i beni e a versare il ricavato nel fondo (F.U.G.), il terzo diventa titolare di un credito da far valere nella procedura concorsuale.
  • Se un'istanza è già stata esaminata e respinta in un precedente provvedimento, un'appello che ripropone le stesse argomentazioni senza elementi nuovi è inammissibile per preclusione processuale; l'appello deve indicare specificità e punti di censura nuovi o motivi proporzionati.
  • In presenza di confusione materiale o contabile dei beni, l'onere di provare una titolarità esclusiva e l'assenza di responsabilità per la confusione grava sul terzo; tuttavia, anche in caso di prova della proprietà, la strada ordinaria è il riconoscimento del credito nella verifica dei passivi.
  • I diritti contrattuali verso la società in sequestro possono essere fatti valere anche nei confronti dell'amministratore giudiziario che subentra (art.56 d.lgs. 159/2011), ma ciò non garantisce un risultato immediato se l'esecuzione o la vendita dei beni è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria.

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