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Ordinanza

Ordinanza n. 316/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva e conseguenti provvedimenti comunali di cessazione dell’attività commerciale e revoca dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Trapani ai sensi degli artt. 84, 91 e 89-bis del d.lgs. 159/2011, nonché i provvedimenti consequenziali del Comune di Trapani: l’ordine di cessazione immediata dell’attività di commercio al dettaglio alimentare, con dichiarazione di inefficacia sine die della SCIA unica di subingresso e della richiesta di volturazione della registrazione sanitaria, e la revoca immediata dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dalla valutazione cautelare emerge la contestazione della legittimità del giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa e dei suoi effetti sull’attività d’impresa. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, a un primo sommario esame, di profili di fondatezza. Ha ritenuto che i dati raccolti dalla Prefettura fossero coerentemente orientati a fondare il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa dell’impresa. In particolare, sono stati valorizzati il rapporto di convivenza tra la titolare dell’impresa e una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dipendente dell’azienda, i legami familiari e le frequentazioni con soggetti ritenuti elementi apicali della consorteria mafiosa operante sul territorio, le modalità concrete di confluenza dell’azienda nella disponibilità della ricorrente e l’avvio dell’attività nel 2021, successivamente all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del convivente. Secondo il Collegio, tali elementi compongono un quadro d’insieme autonomo e distinto rispetto alla valutazione propria del giudice penale, idoneo, secondo il criterio del più probabile che non, a evidenziare una forte esposizione dell’impresa al rischio di condizionamento mafioso. L’interesse privato è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell’ordine pubblico economico e della legalità delle attività commerciali. È stata inoltre esclusa, in ragione del peso specifico degli indizi e del contesto geo-economico-criminale, l’applicazione cautelare di una misura più favorevole quale la prevenzione collaborativa, ferma restando la facoltà dell’impresa di chiedere al Prefetto la limitazione degli effetti dell’interdittiva ai sensi dell’art. 94, comma 1, del Codice antimafia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva e del sistema di prevenzione antimafia.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale disciplina dell’informazione antimafia e della valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento dell’adozione dell’informazione antimafia interdittiva.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Indicato come base della facoltà dell’interessata di chiedere all’autorità prefettizia la limitazione degli effetti del provvedimento interdittivo.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro un’informazione antimafia interdittiva, il giudice deve verificare in modo sommario se gli elementi raccolti dalla Prefettura siano coerentemente orientati a fondare un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa, senza richiedere la prova di un’accertata responsabilità penale o di un’associazione mafiosa definitivamente riconosciuta.
  • Il giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa può fondarsi su un quadro d’insieme composto da rapporti di convivenza, legami familiari, frequentazioni con soggetti collegati alla criminalità organizzata, modalità di acquisizione o trasferimento dell’attività d’impresa e collocazione temporale dell’avvio dell’attività rispetto all’applicazione di misure di prevenzione.
  • La valutazione antimafia ha natura preventiva e prognostica, è autonoma e distinta rispetto all’accertamento penale e può essere sorretta dal criterio del “più probabile che non”.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’impresa alla prosecuzione dell’attività può recedere rispetto all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali quando il quadro indiziario evidenzi una forte esposizione al rischio di condizionamento mafioso.
  • La prevenzione collaborativa o altra misura più favorevole non è applicabile quando, in relazione al contesto geo-economico-criminale e al peso specifico degli indizi, il quadro acquisito non consenta di ritenere sufficiente una misura meno incisiva, ferma la facoltà di chiedere al Prefetto la limitazione degli effetti dell’interdittiva nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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