L.R. Marche 19/2015
Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Regione l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici pubblici e privati, in attuazione della normativa statale sull’efficienza energetica. Definisce autorità competenti, Catasto unico regionale, segno identificativo, tariffe, controlli e sanzioni. Molte disposizioni transitorie riguardano il passaggio dal precedente regime e sono ormai superate.
Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici degli edifici
Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici
La legge disciplina, nel territorio della Regione, la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, con finalità di contenimento dei consumi energetici e di miglioramento dell’efficienza energetica. Il testo attua e coordina la normativa statale di riferimento in materia di climatizzazione, controlli, manutenzione e ispezioni.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina regionale riguarda le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Le definizioni applicabili sono quelle richiamate nell’Allegato 1. La legge si applica solo nell’ambito territoriale regionale e coordina gli adempimenti previsti dalla normativa statale richiamata.
Autorità competenti e organizzazione dei controlli
Gli accertamenti e le ispezioni sono affidati:
- ai Comuni con più di 40.000 abitanti, secondo il censimento 2011;
- alle Province per la restante parte del territorio.
Due o più enti possono accordarsi per individuare un’unica autorità competente, con durata dell’accordo di otto anni rinnovabile, da comunicare preventivamente alla struttura regionale competente. Le autorità competenti possono svolgere direttamente le attività con proprio personale oppure affidarle a un organismo esterno in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. 74/2013.
Soggetti responsabili dell’impianto e comunicazioni
L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto, nonché il rispetto delle norme sull’efficienza energetica, sono in capo al responsabile dell’impianto, che può delegare a un terzo secondo il d.p.r. 74/2013.
Il cambio del responsabile deve essere comunicato al soggetto esecutore:
- entro 10 giorni lavorativi se deriva dalla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
- entro 30 giorni lavorativi se dipende dal subentro di un nuovo proprietario o occupante.
La revoca, rinuncia o decadenza del terzo responsabile vanno comunicate entro 2 giorni lavorativi. Le comunicazioni avvengono con i modelli regionali, tramite Catasto unico regionale o per posta, salvo la possibilità di sola trasmissione telematica mediante upload.
Manutenzione, controllo periodico e dichiarazioni degli operatori
Installatori e manutentori devono fornire per iscritto al committente o all’utente le istruzioni per il controllo periodico, indicando controlli e frequenze, sulla base della documentazione tecnica. La dichiarazione va redatta secondo i modelli regionali, allegata stabilmente al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore.
In caso di nuova installazione o ristrutturazione:
- il responsabile o l’installatore aggiornano il libretto di impianto;
- viene aggiornato anche il Catasto unico regionale;
- nelle more dell’istituzione del Catasto, si trasmettono la scheda identificativa e, per tipologia di impianto, la dichiarazione prevista.
Il responsabile deve far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione con le cadenze previste dalla normativa statale. Per determinati impianti a gas tra 10 e 100 kW, il manutentore trasmette anche una dichiarazione di avvenuta manutenzione a metà del periodo indicato per il rapporto di controllo, entro 30 giorni e senza costi aggiuntivi per l’utente. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere redatto, sottoscritto e conservato con il libretto; una copia è trasmessa al soggetto esecutore.
Trasmissione del rapporto di controllo e segno identificativo
Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmessa al soggetto esecutore entro 30 giorni dall’esecuzione del controllo. La trasmissione avviene in via informatica tramite il Catasto, e può essere accompagnata o sostituita, nei casi previsti, da trasmissione telematica mediante upload.
Il rapporto deve recare il segno identificativo, che attesta il versamento del contributo dovuto. Il segno è acquisito dal manutentore o dal responsabile dell’impianto secondo le modalità stabilite dall’autorità competente; se anticipato dal manutentore, il costo è rimborsato dall’utente senza oneri aggiuntivi. I valori sono differenziati per tipologia e potenza dell’impianto e servono a coprire i costi di controlli, ispezioni e gestione del Catasto.
Imprese del settore energia: obblighi aggiuntivi
Le imprese che operano nella vendita, trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale e svolgono attività disciplinate dalla legge devono:
- utilizzare esclusivamente personale dipendente abilitato ai sensi del d.m. 37/2008;
- istituire nel comune di svolgimento dell’attività un ufficio con personale dedicato esclusivamente ai servizi post-contatore.
Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni
Sono soggetti ad accertamento o ispezione gli impianti termici autonomi o centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, cogenerazione o trigenerazione, se rientrano nelle soglie previste:
- impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o scambiatori collegati a teleriscaldamento con potenza utile nominale non inferiore a 10 kW;
- impianti a ciclo frigorifero con potenza utile nominale non inferiore a 12 kW in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento).
Accertamenti documentali e gestione delle anomalie
Per gli impianti a gas da 10 a 100 kW, e per gli impianti a ciclo frigorifero da 12 a 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica sostituisce l’ispezione.
In fase di accertamento:
- se emergono carenze gravi, il soggetto esecutore informa il Comune, che può disporre controlli in campo e, se necessario, la disattivazione dell’impianto; i costi sono a carico del responsabile;
- se emergono altre anomalie, il responsabile deve eliminarle entro 60 giorni;
- se emergono difformità tra i dati del soggetto esecutore e i rapporti trasmessi, il responsabile deve fornire chiarimenti entro 30 giorni.
Il mancato rispetto dei termini previsti può determinare l’ispezione con addebito.
Programmazione e svolgimento delle ispezioni
Le ispezioni sono programmate secondo priorità legate a criticità emerse, ritardi nella trasmissione dei rapporti o della dichiarazione di manutenzione, mancanza del segno identificativo e ordine di priorità per età e tipologia dell’impianto. Il cronoprogramma parte dagli impianti con più di 15 anni.
L’autorità competente stabilisce annualmente il numero delle ispezioni. Per gli impianti a fiamma con potenza al focolare superiore a 100 kW, le ispezioni si svolgono nel periodo di accensione della zona climatica, salvo i casi con criticità documentali o di mancata trasmissione.
L’ispezione deve essere preannunciata con almeno 15 giorni di anticipo. La data può essere spostata fino a due volte, con preavviso minimo di 3 giorni, e la nuova data deve cadere entro 20 giorni dalla data originaria.
Se la visita non può svolgersi per causa imputabile al responsabile, è dovuto il rimborso spese; se anche la seconda visita fallisce, il Comune può adottare i provvedimenti necessari e, per gli impianti a gas di rete, viene informata l’impresa distributrice.
Le ispezioni sono onerose anche quando il rapporto di controllo non è stato trasmesso, è stato trasmesso in ritardo o è privo del segno identificativo: il costo è posto a carico del responsabile, con possibile rivalsa verso il manutentore se la responsabilità è sua.
Obblighi del responsabile e dell’ispettore durante l’ispezione
Il responsabile può farsi sostituire da una persona maggiorenne di fiducia in caso di impedimento e può essere assistito dal manutentore. Deve mettere a disposizione il libretto, le istruzioni di manutenzione, le dichiarazioni di conformità o rispondenza e, se necessari, i documenti prevenzione incendi, INAIL e altri atti tecnici.
L’ispettore deve presentarsi nella fascia oraria indicata, essere identificabile, tenere un comportamento corretto, eseguire i controlli previsti, annotare osservazioni e prescrizioni e compilare il rapporto di prova in triplice copia, caricando i dati nel Catasto. Non può eseguire interventi sull’impianto né svolgere attività promozionale o esprimere giudizi sull’impianto o sugli operatori.
Esiti ispettivi, prescrizioni e adeguamenti
L’ispettore valuta l’efficienza energetica del generatore, il corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno dell’edificio e indica i possibili interventi economicamente convenienti per migliorare il rendimento.
Se il rendimento di combustione è sotto i limiti:
- l’impianto deve essere ricondotto nei limiti entro 15 giorni mediante manutenzione;
- se ciò non è possibile, il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni;
- il responsabile deve inviare le relative dichiarazioni al soggetto esecutore entro i termini previsti.
Se durante l’ispezione emergono difformità rispetto alla normativa, l’ispettore dispone l’adeguamento. Gli interventi possono essere eseguiti entro 60 giorni, prorogabili di altri 60 per motivi tecnici, procedurali o autorizzativi; entro 20 giorni dall’intervento va trasmessa la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, se dovuta, la relazione di conformità. Se la documentazione non dimostra l’adeguamento, scatta un’ispezione con addebito.
In caso di pericolo immediato, l’ispettore dispone la disattivazione dell’impianto; la riattivazione è consentita solo dopo i lavori di messa a norma e il rilascio della dichiarazione di conformità.
Impianti disattivati o mai denunciati
Sono considerati disattivati gli impianti o generatori privi delle parti essenziali o non collegati a una fonte di energia. Il responsabile deve dichiarare la disattivazione al soggetto esecutore entro 60 giorni, allegando copia al libretto.
La riattivazione è possibile solo dopo manutenzione e controllo di efficienza energetica e dopo trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione.
Se in ispezione emergono impianti mai denunciati, il responsabile deve regolarizzarli entro 30 giorni e aggiornare il Catasto. Se l’impianto è disattivato o inesistente e l’ispezione non può avere luogo, l’ispettore lo annota nel rapporto. Se la disattivazione non è stata dichiarata nei termini, è dovuto il rimborso spese previsto.
Segno identificativo, Catasto unico regionale e gestione telematica
È istituito presso la struttura regionale competente il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, che assegna a ogni impianto un codice univoco. Il Catasto gestisce anche la targa impianto, da apporre sull’impianto e da riportare in tutti i documenti e le comunicazioni.
Il Catasto consente la trasmissione telematica dei documenti, la stampa dei moduli e l’upload in sostituzione della trasmissione cartacea, nonché l’accreditamento degli utenti e la visualizzazione dei dati.
La Regione può chiedere ai distributori di combustibile i dati sulle utenze attive al 31 dicembre di ogni anno; i dati devono essere forniti entro il 31 marzo successivo. Sono compresi anche i gestori di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete.
Formazione, informazione e monitoraggio
La Giunta regionale promuove programmi di qualificazione e aggiornamento dei soggetti addetti alle ispezioni e può avvalersi di ENEA. Inoltre diffonde i contenuti della legge e informa il pubblico sulle finalità perseguite.
Ogni due anni le autorità competenti inviano alla Giunta una relazione sui controlli e sulle azioni promozionali. La Giunta predispone una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale e ne cura la divulgazione.
Tariffe, introiti e destinazione delle risorse
Le tariffe per il segno identificativo e per le ispezioni con addebito sono differenziate per tipologia e potenza. Le ispezioni con addebito sono interamente a carico del responsabile, con recupero del credito in caso di mancato pagamento.
I proventi spettano all’autorità competente, salvo la ripartizione prevista per il segno identificativo: a regime telematico, il 90% spetta all’autorità competente o all’organismo esterno indicato, e il 10% alla Regione, che utilizza tali risorse anche per il Catasto.
Sanzioni
Per le violazioni si applicano le regole generali sulle sanzioni amministrative e le sanzioni previste dalla normativa statale richiamata. L’irrogazione e l’introito delle sanzioni spettano all’autorità competente. Le somme riscosse sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione.
Disposizioni transitorie e fase di avvio
La legge contiene un articolato regime transitorio, oggi in gran parte esaurito, per il passaggio dal sistema precedente della l.r. 9/2008 al nuovo sistema regionale. In particolare disciplina:
- il completamento dei controlli sui bienni precedenti al 2013/2014;
- proroghe e regole speciali per l’autocertificazione con bollino;
- l’avvio del Catasto unico regionale e del segno identificativo;
- termini speciali per la trasmissione dei rapporti di controllo e delle dichiarazioni di manutenzione;
- il trattamento degli impianti disattivati al momento dell’entrata in vigore;
- la possibilità di adeguamenti tecnici con deliberazione della Giunta, senza modificare i costi di allegato.
È previsto anche un termine speciale, dal momento di attivazione del Catasto unico regionale fino al 30 luglio 2020, per la trasmissione del rapporto di controllo di cui all’articolo 5, fissato in 120 giorni.
Abrogazione della precedente disciplina
La legge abroga la l.r. 27 maggio 2008, n. 9, sostituendo il precedente sistema regionale di controllo degli impianti termici con la nuova disciplina consolidata.
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