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Legge

L.R. Marche 14/2015

Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 14/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina, per la Regione Marche, la disciplina del Collegio dei revisori dei conti: composizione a tre membri sorteggiati da un elenco regionale, requisiti, incompatibilità, durata quinquennale, funzioni di vigilanza contabile e pareri su bilancio, variazioni, assestamento e rendiconto. Contiene norme transitorie per la prima ricostituzione del Collegio e dispone l’abrogazione della l.r. 40/2012.

Riordino del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche

Riordino del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche

La legge disciplina in modo organico il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, in attuazione della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011. Regola composizione, nomina, requisiti, incompatibilità, funzioni, compensi e disposizioni transitorie per il rinnovo dell’organo.

Composizione, nomina e costituzione

Il Collegio è composto da tre membri. La scelta avviene tramite estrazione a sorte da un elenco di candidati istituito presso l’Assemblea legislativa regionale. L’estrazione si svolge in seduta pubblica dell’Ufficio di presidenza, con assegnazione di numeri progressivi agli iscritti e verbalizzazione delle operazioni da parte del Segretario generale. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa.

Elenco dei candidati e requisiti di iscrizione

Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco solo i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che possiedano tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra cui:

  • qualificazione professionale almeno quinquennale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria;
  • specifica competenza sull’ordinamento contabile delle Regioni e sui bilanci armonizzati;
  • requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ovvero il rispetto dei doveri degli albi professionali di appartenenza. L’elenco è aggiornato almeno ogni tre anni e pubblicato sul sito dell’Assemblea legislativa. Gli iscritti devono comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti dichiarati. L’Ufficio di presidenza definisce criteri ulteriori per iscrizione, tenuta dell’elenco ed estrazione.

Durata della carica, cessazione, decadenza e revoca

Il Collegio resta in carica cinque anni dalla data del decreto di costituzione. I componenti non sono immediatamente rinominabili. In caso di sostituzione, il nuovo componente dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato. La cessazione anticipata è prevista in caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza o revoca. La decadenza interviene per perdita dei requisiti, sopravvenienza delle cause di esclusione o di incompatibilità ed è accertata dall’Ufficio di presidenza. La revoca compete all’Assemblea legislativa, previo contraddittorio, per grave inadempienza, impedimento permanente o mancanza dei requisiti di indipendenza/professionalità.

Sede, organizzazione e funzionamento

Il Collegio ha sede presso la Giunta regionale. Al suo interno elegge il Presidente, che convoca le riunioni, le quali devono tenersi almeno una volta ogni tre mesi. Il Collegio delibera con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono approvati i verbali delle sedute, delle ispezioni e dei controlli individuali; il registro dei verbali è custodito presso la sede della Regione. Il Presidente trasmette i verbali, entro venti giorni dalla seduta, ai vertici istituzionali regionali, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e ai dirigenti regionali competenti in materia di bilancio. Il Collegio adotta un proprio regolamento di funzionamento nella prima seduta utile.

Funzioni di controllo e pareri obbligatori

Il Collegio svolge la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Giunta e dell’Assemblea legislativa, e i compiti previsti dal d.lgs. 123/2011. In particolare esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di iniziativa della Giunta relative a:

  • bilancio annuale e pluriennale;
  • variazioni di bilancio;
  • assestamento del bilancio;
  • rendiconto generale. Il Collegio esprime inoltre parere sulla regolarità dei conti giudiziali degli agenti contabili regionali.

Termini per i pareri

Per bilancio annuale e pluriennale, assestamento e rendiconto il parere è reso entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto; per ragioni d’urgenza il termine può essere ridotto a 8 giorni. Per le variazioni di bilancio il termine è di 5 giorni lavorativi, riducibile a 3 in caso d’urgenza. Se i termini decorrono inutilmente, la Regione può prescindere dal parere. I pareri su bilancio, variazioni e assestamento sono trasmessi contestualmente alla presentazione delle proposte e comunque prima della conclusione dell’istruttoria in commissione; il parere sul rendiconto è trasmesso dopo la parifica e prima della scadenza dell’esame in commissione.

Modalità di esercizio, accesso e supporto

L’attività del Collegio si ispira a continuità, campionamento e programmazione dei controlli. Il Collegio non interviene nella gestione attiva, ma può svolgere ispezioni e controlli individuali. Su richiesta dei Presidenti, può partecipare alle sedute della Giunta e della commissione assembleare competente in materia di bilancio. Gli uffici regionali devono fornire il supporto tecnico e informativo necessario. La Giunta mette a disposizione una segreteria dedicata. Il Collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti della Giunta e dell’Assemblea legislativa nei limiti previsti per i consiglieri regionali.

Responsabilità, indennità e rimborsi

I componenti rispondono della veridicità delle attestazioni rese e devono adempiere con la diligenza del mandatario, mantenendo riservatezza sui fatti e documenti conosciuti per ragioni d’ufficio. È previsto un compenso annuo pari a euro 27.500,00 per i componenti e a euro 35.000,00 per il Presidente, al netto di IVA e oneri, con aggiornamento annuale sulla base dell’indice ISTAT. Sono inoltre riconosciuti rimborsi spese per viaggio, pasti e, in taluni casi, alloggio, secondo la residenza del componente e i parametri previsti per i dirigenti dell’Assemblea legislativa.

Cause di esclusione e incompatibilità

La legge elenca numerose cause ostative alla nomina, tra cui incarichi politici o di vertice regionale e locale, incarichi in enti o società regionali, magistrature, rapporti con l’Avvocatura dello Stato o forze armate, situazioni di incapacità, condanne penali rilevanti, appartenenza ad associazioni segrete e misure di prevenzione. La sentenza di patteggiamento è equiparata a condanna ai fini delle esclusioni. Sono inoltre previste incompatibilità per rapporti di lavoro, consulenza o altri rapporti patrimoniali con la Regione o enti dipendenti, nonché per liti pendenti con la Regione. I componenti non possono assumere ulteriori incarichi o consulenze presso Regione, enti controllati o vigilati, società regionali ed enti locali. In caso di incompatibilità, l’Ufficio di presidenza invita l’interessato a optare entro 7 giorni; in difetto dichiara la decadenza.

Norme transitorie per la prima applicazione

Per la prima ricostituzione del Collegio, l’Ufficio di presidenza deve aggiornare l’atto attuativo e pubblicare l’avviso per l’iscrizione nell’elenco entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le domande devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i soggetti già iscritti nel precedente elenco devono integrare la domanda con la documentazione sui requisiti professionali e di indipendenza, a pena di esclusione. L’elenco è ricostituito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le domande; la nomina dei nuovi componenti avviene nella prima seduta utile e il Presidente dell’Assemblea costituisce il nuovo Collegio entro 7 giorni. I componenti in carica alla data di entrata in vigore continuano a svolgere le funzioni fino alla costituzione del nuovo Collegio e restano soggetti alla disciplina previgente.

Profili finanziari e abrogazione della disciplina previgente

Gli oneri per il 2015 sono coperti con risorse rese disponibili dall’abrogazione della l.r. 40/2012; per gli anni successivi la spesa è stabilita dalle leggi di bilancio. Le spese sono iscritte nell’UPB 10501, “Comitati, commissioni e collaborazioni”. La legge abroga la l.r. 3 dicembre 2012, n. 40, salvo quanto previsto per il regime transitorio sui componenti in carica.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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