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Legge

L.R. Marche 18/2015

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”

Normativa regionaleL.R. Marche 18/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Marche 10/1997 su animali da affezione e prevenzione del randagismo, introducendo nuove fattispecie, modificando definizioni e procedure, sostituendo vari articoli e aggiungendo nuovi articoli alla disciplina vigente. Prevede disposizioni transitorie demandate agli enti competenti e conferma l’invarianza finanziaria: nessun nuovo o maggiore onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale su animali da affezione e randagismo

Modifiche alla disciplina regionale sugli animali da affezione e sul randagismo

La legge regionale 20 aprile 2015, n. 18 interviene sulla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10, aggiornandone in modo esteso il testo in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo. L’atto opera esclusivamente nell’ambito della Regione Marche e disciplina la versione risultante delle norme modificate.

Oggetto delle modifiche

Il provvedimento rivede numerosi articoli della l.r. 10/1997, mediante:

  • inserimento di nuove lettere e commi in più disposizioni;
  • sostituzione integrale di alcuni articoli;
  • abrogazione di singole previsioni;
  • introduzione di nuovi articoli (14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies).

Le modifiche incidono sulla disciplina organizzativa e sostanziale già vigente, senza che nel testo fornito siano riportati i contenuti letterali delle singole nuove previsioni.

Regime transitorio e attuazione

L’attuazione delle disposizioni introdotte è demandata agli enti competenti, che devono stabilire criteri, modalità e termini applicativi in modo da assicurare:

  • il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti stessi;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 della legge.

La legge non indica ulteriori termini autonomi di efficacia nel testo fornito.

Invarianza finanziaria

La legge stabilisce espressamente che dalla sua applicazione:

  • non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione;
  • non possono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Utilità attuale della norma

Si tratta di una legge di modifica di una disciplina ancora settorialmente rilevante; tuttavia, nel testo fornito non sono indicati profili temporali limitati a esercizi già conclusi o eventi esauriti. La norma appare quindi attuale come fonte modificativa del corpus regionale vigente in materia.

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