L.R. Liguria 6/2009
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria l’organizzazione delle politiche per minori, adolescenti e giovani, definendo competenze di Regione, Province, Comuni e Garante, nonché servizi per la prima infanzia, tutela familiare, accoglienza, misure per i giovani, oratori e soggiorni socio-educativi. Prevede linee guida regionali, accreditamento, finanziamenti e transitorie, con abrogazione di precedenti norme confluite nel testo.
Promozione delle politiche per i minori e i giovani in Liguria
Promozione delle politiche per i minori e i giovani in Liguria
La legge regionale disciplina, per il territorio ligure, un sistema organico di interventi per minori, adolescenti, giovani e famiglie. Il provvedimento definisce principi, competenze istituzionali, servizi educativi e socioassistenziali, misure di tutela e inclusione, politiche giovanili, valorizzazione degli oratori e soggiorni socio-educativi.
Principi, finalità e impianto generale
La Regione orienta la propria azione alla promozione dei diritti, del benessere e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie. La disciplina si coordina con la normativa nazionale e internazionale, in particolare con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, e valorizza:
- la centralità della persona e la pari dignità sociale;
- il ruolo naturale e prioritario della famiglia;
- il contrasto a abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza;
- l’integrazione sociale, la partecipazione e la prevenzione del disagio giovanile;
- il sostegno alle reti associative, al Terzo Settore e alla creatività giovanile.
Riparto di competenze istituzionali
La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio, promuovendo l’integrazione tra servizi socio-sanitari, educativi e sociali e con le politiche regionali del lavoro, della casa e della cultura. In particolare:
- programma le politiche educative e sociali per minori, giovani e famiglia;
- favorisce l’omogeneità territoriale dei servizi;
- istituisce organismi di coordinamento;
- raccoglie ed elabora dati tramite l’Osservatorio delle Politiche Sociali;
- definisce standard, linee guida e indirizzi per autorizzazione e accreditamento;
- sostiene progetti innovativi, anche sperimentali.
Le Province curano formazione, aggiornamento, osservazione e monitoraggio, e promuovono i Forum provinciali dei giovani. I Comuni gestiscono gli interventi di livello locale, i servizi educativi per la prima infanzia, la vigilanza, la tutela dei minori e la promozione di progetti giovanili e forme di partecipazione. Il Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza svolge anche attività di sensibilizzazione sui media e partecipa al coordinamento tecnico regionale.
Programmazione, monitoraggio e coordinamento tecnico
La programmazione avviene nel Piano Sociale Integrato Regionale e, sul territorio, nel Piano di Ambito Territoriale Sociale e nel Piano di Distretto Sociosanitario, che è la sede della programmazione degli interventi sociosanitari integrati a favore di famiglia e minore. In ogni distretto sono previste azioni di coordinamento tra enti locali, ASL, scuole, gestori dei servizi e Terzo Settore.
È istituito presso il dipartimento regionale competente il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con compiti di promozione culturale, elaborazione di proposte per ridurre gli squilibri territoriali e diffusione delle buone pratiche. La partecipazione è gratuita e la Giunta ne disciplina composizione e funzionamento.
Rete socio-educativa per la prima infanzia
La legge promuove una rete diversificata di servizi per i bambini fino a tre anni, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle comunità territoriali e di sostenere le famiglie. I servizi comprendono:
- nido d’infanzia;
- servizi integrativi;
- servizi domiciliari;
- servizi ricreativi.
Il funzionamento è affidato a personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti previsti, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con le famiglie. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative e può gestire i servizi direttamente, in forma associata o tramite convenzione con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati. La Giunta definisce con linee guida i parametri strutturali, organizzativi e di personale.
Organizzazione, vigilanza e qualità dei servizi per la prima infanzia
I Comuni autorizzano i servizi per la prima infanzia nel rispetto delle linee guida regionali; per le strutture comunali l’autorizzazione è sostituita da dichiarazione del Sindaco di conformità. I Comuni trasmettono alla Regione i dati dei soggetti autorizzati e convenzionati.
La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie sono assicurate dalle ASL in via preventiva; il controllo sul funzionamento è affidato ai Comuni. Per il miglioramento dei servizi i Comuni devono predisporre forme di consultazione con le famiglie e sistemi di raccolta e analisi dei disservizi.
Integrazione educativa e inclusione dei minori
La Regione e gli enti locali perseguono l’integrazione tra servizi per la prima infanzia e sostegno alla genitorialità, la collaborazione tra gestori e la continuità educativa con la scuola dell’infanzia. In ogni distretto socio-sanitario il coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia è affidato dalla Conferenza dei Sindaci a soggetti di comprovata esperienza.
I servizi educativi garantiscono l’inserimento e l’integrazione dei bambini con disabilità, dei minori in disagio relazionale o socio-culturale e attuano interventi di prevenzione dello svantaggio e di educazione alla salute.
Tipologie dei servizi per la prima infanzia
Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini da tre mesi a tre anni, che assicura attività educative, gioco, pasti e riposo, con spazi organizzati in funzione delle diverse età e dei bisogni dei bambini, compresi quelli con disabilità. Il personale opera in équipe, in collaborazione con le famiglie, e deve possedere idoneo titolo di studio.
I servizi integrativi includono:
- centro bambino-genitori, con presenza dei genitori o accompagnatori;
- centro bambine-bambini, senza mensa e con frequenza più ridotta.
I servizi domiciliari comprendono educatore domiciliare, educatore familiare e mamma accogliente. Quest’ultima ha durata triennale rinnovabile per un ulteriore triennio. I servizi ricreativi offrono occasioni di gioco occasionale in ambienti adeguati con animatori.
Tutela della famiglia e prevenzione del disagio minorile
La legge colloca gli interventi in un sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, incentivando collaborazione tra soggetti pubblici e Terzo Settore. La Regione sostiene progetti e intese territoriali coerenti con la programmazione distrettuale e di ambito.
In materia di prevenzione dell’abbandono minorile, la Regione favorisce interventi di sostegno alle competenze genitoriali e misure che assicurino scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, in collaborazione con ospedali, servizi sociali e Tribunale per i minorenni.
È prevista anche la possibilità di anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore quando il genitore obbligato non corrisponda le somme dovute nei termini stabiliti dall’autorità giudiziaria; la Giunta disciplina le modalità dell’intervento.
Affidamento, adozioni e reti di accoglienza
In caso di impossibilità di permanenza nel nucleo familiare, si ricorre all’affidamento del minore secondo la disciplina statale; solo ove non possibile, il minore può essere inserito in comunità di tipo familiare. La Regione garantisce, tramite i servizi territoriali, progetto educativo e sociale individualizzato, monitoraggio continuo e sostegno psicosociale alla famiglia affidataria, anche tramite reti di mutuo-aiuto.
Per le adozioni nazionali e internazionali la Regione vigila sulle strutture e sui servizi, promuove protocolli di intesa tra i soggetti competenti, sostiene informazione, formazione e preparazione delle coppie e il supporto post-adozione, soprattutto per l’inserimento scolastico. È istituito il Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali, attivabile direttamente o tramite convenzione con servizi di altre Regioni.
La Regione promuove inoltre reti di famiglie per l’accoglienza, intese come associazioni senza scopo di lucro orientate all’affido e all’accoglienza.
Strutture residenziali e semiresidenziali per minori
Sono previste diverse tipologie di strutture per minori temporaneamente privi di idonee cure familiari:
- strutture residenziali: comunità educative, case famiglia, comunità genitore-bambino;
- strutture semi-residenziali: centri socio-educativi diurni e centri di aggregazione.
Le strutture sono soggette ad autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo secondo la normativa regionale sui presidi socio-sanitari e la disciplina di settore. L’accreditamento è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti pubblici.
Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero
La Regione favorisce servizi di educativa territoriale e di strada, partecipazione attiva dei minori, aggregazione nel tempo extrascolastico, promozione del gioco e collaborazione con le scuole per legalità, responsabilità civile e contrasto al bullismo. È inoltre previsto il sostegno ai percorsi di uscita dalle strutture tutelari, anche dopo il compimento dei 18 anni, per favorire l’autonomia.
Protezione dei minori vittime di reato e interventi nel circuito penale
La Regione promuove misure di prevenzione, contrasto e riparazione dei reati in danno dei minori, con particolare riguardo a violenza sessuale, maltrattamento, trascuratezza, sfruttamento del lavoro e prostituzione minorile. Le azioni comprendono:
- individuazione precoce delle situazioni di reato;
- accompagnamento tutelante del minore vittima lungo tutto il percorso di protezione e, se del caso, nel procedimento giudiziario;
- presa in carico sociale, sanitaria ed educativa;
- formazione degli operatori e protocolli territoriali;
- mediazione penale e sociale.
Per i minori inseriti nel circuito penale, la Regione sostiene il principio di residualità della pena detentiva e programmi di recupero, reinserimento sociale e familiare, formazione professionale e inserimento lavorativo, anche per minori stranieri non accompagnati. Sono previsti progetti sperimentali con l’Amministrazione della Giustizia per i primi reati.
Strumenti di qualità, partecipazione e partecipazione economica
La Regione promuove sperimentazioni di servizi socio-educativi e assistenziali e ne verifica l’efficacia. La Giunta definisce con linee guida standard per comunità familiari, strutture residenziali e semiresidenziali, servizi per la prima infanzia e requisiti professionali del personale.
La partecipazione delle famiglie è garantita attraverso informazione, coinvolgimento nell’elaborazione degli indirizzi e nei comitati di partecipazione dei nidi. I soggetti gestori devono favorire la partecipazione dei genitori alle scelte educative.
La compartecipazione alla spesa dei servizi è regolata in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie, con criteri di equità e tutela delle fasce meno abbienti; la quota è determinata dai Comuni secondo i criteri ISEE e la normativa sui servizi sociali agevolati.
Vincolo di destinazione e personale
Sugli edifici destinati a servizi educativi per la prima infanzia e/o servizi sociali realizzati con finanziamenti regionali è imposto un vincolo di destinazione di dieci anni. Prima della scadenza lo svincolo è possibile solo su richiesta motivata al verificarsi di una diversa destinazione per l’infanzia o di una migliore soluzione insediativa.
Il personale dei servizi socio-educativi e assistenziali è composto da personale educativo e collaboratori ai servizi generali; l’attività è svolta secondo lavoro di gruppo e collegialità. Gli enti gestori promuovono formazione permanente, anche in collaborazione con università, centri di ricerca e Provincia, e assicurano il coordinamento tramite figure con laurea specifica.
Politiche giovanili e coordinamento territoriale
La Regione favorisce il raccordo delle politiche settoriali rivolte ai giovani, anche mediante un organismo intersettoriale di coordinamento. A livello distrettuale sono realizzate azioni integrate tra enti locali, ASL, giustizia minorile, scuole, gestori dei servizi e Terzo Settore.
Le politiche giovanili mirano a riconoscere e garantire i diritti di cittadinanza dei giovani, sostenerne l’autonomia e valorizzarne le forme associative, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani.
Benessere, prevenzione del disagio e contrasto ai rischi giovanili
La Regione considera il benessere delle nuove generazioni come obiettivo multidimensionale e promuove interventi per equilibrio psicofisico, sviluppo culturale e autonomia personale, anche attraverso accordi con scuole, enti locali, ASL, Terzo Settore e altri soggetti pubblici e privati.
Gli interventi comprendono anche:
- prevenzione e contrasto di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze;
- educazione alimentare e stradale;
- valorizzazione del tempo libero e dell’educazione alla legalità;
- qualificazione del capitale umano giovanile e partecipazione alla vita collettiva.
Educativa di strada, forum e informazione giovanile
La Regione promuove l’educativa di strada come intervento territoriale di prevenzione del disagio, da pianificare in ambito distrettuale o di ambito e con apporto del Terzo Settore.
È istituito il Forum regionale dei giovani, in carica per l’intera legislatura, con partecipazione dei Forum provinciali e delle associazioni più rappresentative. Possono far parte dei forum i giovani tra 16 e 25 anni. Il Forum esprime pareri, produce studi e documenti, favorisce il coinvolgimento dei giovani e elegge rappresentanti nelle sedi nazionali e internazionali.
La Regione incentiva la rete degli sportelli Informagiovani e la formazione degli operatori, anche tramite nuove tecnologie e con il supporto delle Province.
Interventi sperimentali, mobilità, prestiti d’onore e centri giovani
La Regione promuove e verifica sperimentazioni di servizi, azioni e interventi a favore di giovani e adolescenti, anche realizzati direttamente o tramite ALiSEO per attività di orientamento, valorizzazione delle competenze, crescita culturale e sostegno ai talenti.
Sono inoltre previsti:
- scambi e mobilità giovanile nazionali e internazionali, anche in ambito familiare per giovani tra 18 e 25 anni;
- accordi o partenariati con altre Regioni per programmi europei;
- prestiti d’onore per giovani tra 18 e 25 anni, secondo criteri della Giunta;
- istituzione e sostegno dei Centri giovani, come luoghi di socializzazione e progettualità educativa, con finanziamento e criteri definiti dalla Giunta;
- accordi quadro con Governo, enti locali e associazionismo per programmi integrati.
Valorizzazione degli oratori
La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e aggregativa svolta dagli oratori e da attività similari da parte di parrocchie, istituti religiosi cattolici, associazioni nazionali degli oratori e soggetti delle confessioni con intesa statale. Tali attività integrano la funzione educativa della famiglia e sono sostenute come strumenti di promozione, accompagnamento e supporto alla crescita di minori, adolescenti e giovani.
La Regione può sottoscrivere protocolli d’intesa triennali con la Regione ecclesiastica ligure e con i singoli enti di culto interessati. I protocolli definiscono modalità di attuazione e ulteriori indirizzi di valorizzazione. I progetti finanziabili devono riguardare attività svolte da almeno tre anni; il finanziamento può includere contributi in conto capitale per strutture e attrezzature.
Soggiorni socio-educativi e didattici
La Regione sostiene i soggiorni socio-educativi e didattici di durata non inferiore a sei giorni, promossi da enti e associazioni senza scopo di lucro. Sono previsti tre tipi di soggiorno:
- in accampamento, con strutture prevalentemente mobili e durata non superiore a 20 giorni;
- itinerante, con spostamenti quotidiani e soste non superiori a 48 ore;
- in accantonamento, con strutture ricettive non commerciali e durata non superiore a 15 giorni.
L’organizzatore deve chiedere autorizzazione al Comune, che il Sindaco rilascia entro 30 giorni, con silenzio-assenso in caso di inerzia. La Giunta regionale disciplina i requisiti tecnici e organizzativi.
Sono previsti contributi in conto capitale per aree e strutture destinate ai soggiorni in accantonamento, nonché contributi per la gestione e l’organizzazione dei soggiorni, con particolare riguardo ai minori autosufficienti e ai minori con disabilità. I soggiorni finanziabili devono svolgersi tra il 15 giugno e il 15 settembre.
Regime transitorio, abrogazioni e disposizioni finali
Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni restano valide. La Giunta doveva adottare le linee guida entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; nelle more restavano efficaci il regolamento regionale n. 2/2005 e alcune disposizioni della l.r. 64/1994, poi abrogate con l’entrata in vigore delle nuove linee guida.
La legge abroga, salvo il regime transitorio, la l.r. 64/1994 sugli asili nido e servizi integrativi, la l.r. 6/1998 sui soggiorni socio-educativi e didattici, la l.r. 16/2004 sugli oratori e il regolamento regionale n. 2/2005.
Infine, la Giunta regionale è tenuta a riferire alla Commissione consiliare competente sull’attuazione degli interventi del Titolo III.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 apr 2009L.R. Liguria 7/2009
- Legge · 9 apr 2009L.R. Liguria 8/2009
- Legge · 9 apr 2009L.R. Liguria 9/2009
- Legge · 9 apr 2009L.R. Liguria 10/2009
- Legge · 9 apr 2009L.R. Liguria 11/2009
- Legge · 28 apr 2009L.R. Liguria 12/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →