Ordinanza n. 3236/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in precedenza, adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il provvedimento del 19 febbraio 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 14 luglio 2022. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto. Nel corso del giudizio la Prefettura di Roma ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere emesso un nuovo preavviso di revoca in data 27 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, rilevando che l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato da parte della Prefettura ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla sospensione cautelare di quel medesimo provvedimento. Il giudice non ha esaminato il merito delle censure né ha valutato il fumus boni iuris o il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare; la decisione è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei presupposti sostanziali della tutela cautelare.
Massime di principio
- La domanda cautelare diretta a sospendere un provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato, poiché viene meno l’oggetto attuale della misura cautelare richiesta.
- L’emissione, dopo l’annullamento dell’atto originario, di un nuovo preavviso relativo all’eventuale adozione di un provvedimento sfavorevole non mantiene attuale l’interesse alla sospensione dell’atto ormai rimosso, ferma restando la possibilità di contestare gli eventuali successivi atti lesivi secondo le forme e i termini applicabili.
Come è indicizzato
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