Risoluzione n. 56 del 19/07/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo da usare nel modello F24 per versare imposte, sanzioni e interessi relativi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative. Indica inoltre le modalità di compilazione del modello e richiama il quadro normativo e procedurale di riferimento.
Istituzione codici tributo F24 per startup innovative
Istituzione dei codici tributo per le startup innovative
La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24, delle imposte, delle sanzioni e degli interessi collegati alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo relativo agli atti costitutivi redatti con modalità speciali per tali società.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama innanzitutto l’articolo 4, comma 10-bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, secondo cui, per le startup innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, l’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti:
- per atto pubblico, oppure
- per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Viene inoltre ricordato che il decreto 17 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico ha definito il modello di atto costitutivo e statuto per le startup innovative, in attuazione della citata norma.
Procedura di registrazione degli atti
Il testo dà atto che il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2016 ha previsto, tra l’altro, che la richiesta di registrazione degli atti sia effettuata via PEC, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
È richiamato anche un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che ha esteso l’utilizzo del modello F24 ai versamenti delle imposte, delle sanzioni e degli interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative.
Codici tributo istituiti
Per consentire il pagamento tramite F24, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 1540: "Startup innovative – atto costitutivo - Imposta di registro";
- 1541: "Startup innovative – atto costitutivo - Sanzione da ravvedimento imposta di registro";
- 1542: "Startup innovative – atto costitutivo - Imposta di bollo";
- 1543: "Startup innovative – atto costitutivo - Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo";
- 1544: "Startup innovative - atto costitutivo - Interessi da ravvedimento".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere indicati:
- nella sezione "Erario";
- esclusivamente nella colonna "importi a debito versati";
- con indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell’anno di stipula degli atti, nel formato "AAAA".
Contenuto sostanziale della decisione
La risoluzione ha quindi una finalità eminentemente operativa: rende possibile il versamento, mediante F24, degli importi dovuti per la registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative, distinguendo tra imposta di registro, imposta di bollo, sanzioni da ravvedimento e interessi da ravvedimento.
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