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Risoluzione

Risoluzione n. 54 del 18/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce l’applicazione del comma 423 della legge n. 266/2005, come modificato dalla legge n. 208/2015, sulla tassazione della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche. Conferma la qualificazione come reddito agrario entro i limiti di 2.400.000 kWh per l’agroforestale e 260.000 kWh per il fotovoltaico, e precisa che oltre tali soglie si applica la tassazione forfettaria solo se sussiste il requisito della prevalenza; in mancanza, opera il regime ordinario di reddito d’impresa.

Tassazione della produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche

Tassazione della produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche

La risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2016 della Direzione Centrale Normativa fornisce chiarimenti sull’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il documento riguarda il trattamento fiscale della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche da parte degli imprenditori agricoli.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione richiama:

  • l’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005;
  • l’articolo 1, comma 910, della legge n. 208/2015, che ha reso a regime una disciplina prima prevista in via transitoria;
  • l’articolo 22, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
  • l’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, in tema di attività agricole connesse;
  • il DPR 10 novembre 1997, n. 442, per l’opzione per la determinazione ordinaria del reddito.

Il testo del comma 423, nella versione vigente, stabilisce che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh annui e fotovoltaiche sino a 260.000 kWh annui, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario, ferme restando le disposizioni in materia di accisa.

Regime fiscale entro le soglie

Per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:

  • da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;
  • da fonti fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui;

la risoluzione conferma che l’attività resta connessa a quella agricola e genera reddito agrario.

Con riferimento al fotovoltaico, viene richiamata la risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, che aveva già precisato che entro il limite di 260.000 kWh la produzione e cessione da fonti fotovoltaiche costituisce sempre attività connessa all’agricoltura e produce reddito agrario.

Regime oltre le soglie e tassazione forfettaria

La nuova tassazione forfettaria riguarda:

  • la produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre 260.000 kWh annui;
  • la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali oltre 2.400.000 kWh annui.

In entrambi i casi, la tassazione forfettaria si applica solo se è rispettato il requisito della prevalenza, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 e dalla nota ministeriale prot. n. 3896 del 2008.

Per la produzione oltre le soglie, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006 è determinato ai fini IRPEF e IRES applicando, all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, limitatamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta e con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Resta salva la possibilità di optare per la determinazione ordinaria del reddito, con comunicazione all’ufficio secondo il DPR n. 442/1997.

Requisito della prevalenza per le attività agroforestali

La risoluzione precisa che, per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, la tassazione su base catastale opera solo entro la franchigia di 2.400.000 kWh e solo se ricorre il requisito della prevalenza, quale caratteristica delle attività agricole connesse.

Il documento chiarisce che, anche se il comma 423 richiama espressamente la prevalenza solo per carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale, tale requisito deve ritenersi esteso anche alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in ragione dell’assimilazione alle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135 c.c.

In generale, il requisito della prevalenza è soddisfatto quando i prodotti utilizzati per l’attività connessa e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo sono quantitativamente superiori rispetto a quelli acquistati da terzi.

Criteri di verifica della prevalenza

La risoluzione indica tre modalità di verifica:

  • se il confronto è possibile in termini quantitativi, occorre verificare che i prodotti propri siano prevalenti rispetto a quelli acquistati;
  • se i beni sono di natura diversa e non consente un confronto quantitativo diretto, si considera il valore: il valore normale dei prodotti agricoli propri deve essere superiore al costo dei prodotti acquistati da terzi;
  • se non è possibile alcuna valutazione dei prodotti, come nel caso dei residui zootecnici, la prevalenza può essere verificata “a valle” del processo produttivo, confrontando l’energia derivante da prodotti propri con quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Conseguenze in mancanza di prevalenza

Se il requisito della prevalenza non è soddisfatto:

  • per il fotovoltaico oltre 260.000 kWh si applicano le regole ordinarie del reddito d’impresa per la parte di reddito derivante dall’energia in eccesso;
  • per l’agroforestale oltre 2.400.000 kWh la produzione e cessione di energia sono assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.

Chiusura e vigilanza amministrativa

La risoluzione richiama infine l’attenzione delle Direzioni regionali affinché vigilino sulla puntuale osservanza dei principi enunciati e delle istruzioni fornite da parte delle Direzioni provinciali e degli Uffici dipendenti.

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