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Risoluzione

Risoluzione n. 58 del 20/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la detassazione ambientale ex articolo 6 legge n. 388/2000, abrogata dal 26 giugno 2012, può essere recuperata anche ex post tramite dichiarazione integrativa o istanza di rimborso. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non si pronuncia sulla cumulabilità con gli incentivi dei conti energia, che dipende dalle regole del Ministero dello Sviluppo Economico e può comportare il rischio di revoca degli incentivi.

Cumulabilità della "Tremonti Ambientale" con i "conti energia"

Cumulabilità della "Tremonti Ambientale" con i "conti energia"

La risoluzione affronta il tema della detassazione per investimenti ambientali, c.d. "Tremonti Ambientale", e la sua eventuale cumulabilità con gli incentivi previsti dai c.d. "conti energia" per impianti fotovoltaici. Il documento chiarisce i profili fiscali dell’agevolazione e i possibili strumenti per recuperarla in via successiva, ma precisa anche i limiti delle competenze dell’Agenzia delle Entrate rispetto alle misure non tributarie.

Ambito dell’agevolazione e periodo di applicazione

L’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

La disposizione agevolativa è stata abrogata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con efficacia dal 26 giugno 2012. Ne consegue che l’agevolazione può essere applicata solo agli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il documento evidenzia che l’articolo 6 della legge n. 388/2000 non contiene una disciplina specifica sulla cumulabilità con altre misure agevolative. Pertanto, la detassazione ambientale deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri benefici, salvo che le norme che disciplinano tali altre misure dispongano diversamente.

Nel caso degli impianti fotovoltaici, la questione riguarda la possibile cumulabilità con gli incentivi del "conto energia", disciplinati da diversi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Poiché tali incentivi rientrano nella competenza del Ministero, spetta a quest’ultimo valutare l’attuazione della normativa, inclusi eventuali limiti di cumulabilità e le modalità applicative. La risoluzione richiama, a tale riguardo, la Nota informativa del 18 giugno 2015 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Con specifico riferimento al "secondo conto energia" (decreto ministeriale 19 febbraio 2007), la norma di interpretazione dell’articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, c.d. "quinto conto energia", insieme ai chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito la cumulabilità con la detassazione ambientale entro il limite del 20% del costo dell’investimento.

Recupero ex post dell’agevolazione

La risoluzione affronta il caso di contribuenti che, per incertezza interpretativa sulla cumulabilità con i benefici del conto energia, abbiano rinunciato inizialmente alla detassazione ambientale.

Per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali, prevista dal comma 16 dell’articolo 6 della legge n. 388/2000, viene affermato che il contribuente può, se ne ricorrono i presupposti, procedere alla riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi in cui gli investimenti sono stati effettuati.

In relazione alla comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico prevista dal comma 17 del medesimo articolo, la risoluzione precisa che tale adempimento non è previsto a pena di decadenza. Di conseguenza, il mancato rispetto del termine di un mese dall’approvazione del bilancio annuale non comporta di per sé la perdita dell’agevolazione e la comunicazione può essere effettuata anche successivamente.

Effetti sul risultato d’esercizio

La detassazione ambientale opera indipendentemente dal risultato di esercizio, cioè sia in presenza di utile sia di perdita. In caso di perdita, questa continua a rilevare secondo le regole ordinarie del T.U.I.R., mentre la detassazione incide comunque sulla determinazione del reddito. Il documento richiama, in proposito, la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, già espressa in materia di agevolazione "Tremonti-ter".

Fruizione in dichiarazione integrativa e rimborso

La mancata indicazione della deduzione nella dichiarazione originaria non impedisce di fruire successivamente dell’agevolazione. La risoluzione riconosce la possibilità di recuperare la detassazione ambientale mediante dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998.

Se sono decorsi i termini per la dichiarazione integrativa a favore, il contribuente può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Limiti di competenza dell’Agenzia delle Entrate e rischio di revoca degli incentivi

Dalla ricostruzione complessiva della disciplina, l’Agenzia delle Entrate conclude di non essere competente a pronunciarsi sulla cumulabilità della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria del conto energia. Tale valutazione spetta al Ministero dello Sviluppo Economico.

Di conseguenza, il contribuente che scelga di usufruire della detassazione ambientale ex post può esporsi al rischio che il Gestore dei Servizi Energetici revochi i benefici derivanti dai vari conti energia, sulla base delle valutazioni del Ministero circa la cumulabilità con altre misure agevolative. Per il secondo conto energia, la risoluzione rinvia espressamente alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 giugno 2015.

Vigilanza amministrativa

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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