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Sentenza

Sentenza n. 1822/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di conferma della nomina del componente effettivo e del ricorrente quale componente supplente della commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio nella materia della legislazione venatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva indetta per la nomina dei componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, risultando nominato componente supplente per la materia della legislazione venatoria, mentre altro candidato era stato nominato componente effettivo. Dopo l'annullamento giurisdizionale della precedente nomina, l'Amministrazione aveva nuovamente nominato il medesimo candidato come componente effettivo, confermando il ricorrente quale supplente. Il nuovo decreto è stato impugnato deducendo: violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva imposto il riesercizio del potere sulla base di criteri obiettivi e senza ricorso alla natura fiduciaria dell'incarico; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza e buon andamento; travisamento dei presupposti e violazione dei principi propri delle procedure comparative. Il ricorrente ha contestato, in particolare, che il decreto avesse qualificato la procedura come non concorsuale o para-concorsuale, avesse affermato una generica equivalenza dei candidati e avesse utilizzato formule astratte senza indicare il criterio oggettivo in base al quale il controinteressato fosse stato preferito quale componente effettivo.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato il decreto impugnato del 19 marzo 2026, ritenendo che esso contrastasse con il giudicato formatosi sulla precedente sentenza, che aveva qualificato la procedura come comparativa o para-concorsuale e aveva imposto una motivazione fondata su criteri obiettivi, escludendo il criterio fiduciario. Il nuovo decreto aveva invece negato la natura concorsuale o para-concorsuale della procedura e aveva confermato il precedente risultato senza spiegare perché, a parità di condizioni, il controinteressato dovesse essere componente effettivo e il ricorrente supplente. Le formule relative a coerenza, correttezza, funzionalità, imparzialità e trasparenza sono state ritenute generiche e inidonee a rendere intelligibile e controllabile l'iter logico della decisione. Il giudice ha sottolineato che, dopo un annullamento fondato su un deficit motivazionale, il nuovo atto deve rendere percepibile che la lacuna è stata colmata; l'istruttoria non può sostituire la motivazione esterna della scelta. L'impugnazione del precedente decreto già annullato e del decreto di indizione della selezione è stata dichiarata inammissibile: il primo per carenza di interesse, essendo già stato annullato, il secondo perché non immediatamente lesivo. L'Amministrazione è stata obbligata a provvedere nuovamente con motivazione puntuale e intelligibile, senza richiamare, esplicitamente o implicitamente, la natura fiduciaria dell'incarico. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante parte, poste a carico dell'Amministrazione per euro 750,00 oltre accessori; irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa, trattata nella camera di consiglio ... può essere decisa con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, anche nell'ambito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    il Collegio ... ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso

    È stato richiamato per sottoporre previamente alle parti le questioni di possibile inammissibilità rilevate d'ufficio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Violazione dell’art. 3 L. 241/1990

    La motivazione del provvedimento di nomina doveva esplicitare il criterio concreto utilizzato per preferire un candidato all'altro e consentire la ricostruzione dell'iter logico della decisione.

  • art. 97 Cost.

    principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)

    I principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento impongono, in una procedura comparativa, una scelta verificabile e adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione si autovincola a una procedura selettiva comparativa o para-concorsuale per la nomina di componenti di una commissione, la scelta non è meramente fiduciaria e deve essere compiuta sulla base di criteri obiettivi e verificabili.
  • In una procedura comparativa, l'accertamento di una parità tra candidati non legittima l'amministrazione a scegliere discrezionalmente il candidato preferito mediante l'intuitus personae, se il giudice ha imposto il ricorso a criteri obiettivi.
  • Il provvedimento che, a fronte di candidati ritenuti equivalenti, attribuisce a uno il ruolo effettivo e all'altro quello supplente deve indicare il criterio concreto che determina la prevalenza del primo; formule generiche riferite a imparzialità, trasparenza, coerenza o funzionalità non soddisfano l'obbligo di motivazione.
  • Dopo l'annullamento di un atto per deficit motivazionale, il nuovo provvedimento deve rendere percepibile che la lacuna motivazionale è stata effettivamente colmata e deve consentire al destinatario e al giudice di ricostruire l'itinerario logico della nuova decisione.
  • L'istruttoria, anche se diligentemente svolta, non sostituisce la motivazione: la raccolta e l'ordinamento dei dati devono essere seguiti dall'esplicazione esterna di come tali dati siano stati valutati e perché abbiano condotto alla scelta adottata.
  • È inammissibile l'impugnazione di un atto già annullato e di un atto generale o di indizione privo, in concreto, di immediata lesività nei confronti del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimento

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