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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22121/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro una cartella di pagamento di euro 3.120,00 emessa dall’agente della riscossione su richiesta di Equitalia Giustizia s.p.a.; la cartella riguardava il recupero di somme da devolvere alla Cassa delle ammende e di spese del processo penale conseguenti a un’ordinanza di rigetto di ricusazione. In primo grado l’opposizione comprendeva censure sull’inesistenza del credito ex art. 44 c.p.p., sulla mancata allegazione dell’atto presupposto ex art. 7 L. n. 212/2000 e sulla violazione dell’art. 97 c.p.c. Il Tribunale, rilevata d’ufficio la questione ex art. 38 c.p.c. nel decreto ex art. 171-bis c.p.c., ha declinato la competenza per valore in favore del giudice di pace, ritenendo decisivo il solo importo della cartella. Il soccombente ha allora proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che la competenza spettasse al tribunale per materia, poiché la pretesa riguardava spese di giustizia e l’opposizione investiva il merito del credito e anche profili propri dell’opposizione agli atti esecutivi.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto regolare il rilievo officioso dell’incompetenza per valore effettuato dal Tribunale nel decreto ex art. 171-bis c.p.c., ma ha cassato l’ordinanza impugnata perché non aveva considerato la natura della pretesa azionata in cartella. Poiché il credito riguardava spese di giustizia recuperate ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, la controversia sulla sua esistenza e quindi l’opposizione all’esecuzione appartengono alla competenza per materia del tribunale e non del giudice di pace. In ogni caso, l’atto introduttivo conteneva anche doglianze riconducibili all’opposizione agli atti esecutivi; essendo la competenza del giudice di pace fondata, nel caso concreto, solo sul valore e non sulla materia, la connessione non impediva l’attrazione dell’intera causa alla competenza del tribunale. La Corte ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Roma, davanti al quale ha rimesso le parti per la riassunzione, demandando al giudice di merito la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione diretta a contestare l’esistenza del titolo/pretesa posta in esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    Alcune censure dell’atto introduttivo sono state considerate riconducibili anche all’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 38 c.p.c.

    È ritenuto legittimo il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per valore effettuato dal giudice con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., all’esito delle verifiche preliminari.

  • art. 171-bis c.p.c.

    Il decreto previsto da tale norma può essere sede del rilievo officioso della questione di competenza, in esito alle verifiche preliminari.

  • art. 44 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’inesistenza del credito oggetto di cartella.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente per lamentare l’omessa allegazione dell’atto presupposto alla cartella.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i motivi di opposizione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Indicato come disciplina del recupero coattivo delle spese di giustizia e della somma da devolvere alla Cassa delle ammende.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato in via analogica nel precedente citato

    È menzionato solo come riferimento del precedente giurisprudenziale esteso analogicamente al caso di specie.

  • artt. 10, secondo comma, e 104 c.p.c.

    Sono richiamati per affermare che la connessione può attrarre l’intera controversia al tribunale quando la competenza del giudice di pace derivi solo dal valore.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare che, nel caso concreto, la competenza del giudice di pace sull’opposizione all’esecuzione deriverebbe solo dal valore e non dalla materia.

  • art. 42 c.p.c.

    Norma sulla base della quale è stato proposto il regolamento necessario di competenza.

  • art. 47 c.p.c.

    Norma sulla base della quale è stato proposto il regolamento necessario di competenza.

Massime di principio

  • Quando l’opposizione all’esecuzione investe la validità ed esistenza della pretesa creditoria sottostante a una cartella esattoriale relativa a spese di giustizia, la controversia appartiene alla competenza per materia del tribunale e non può essere attratta al giudice di pace per il solo valore del credito iscritto a ruolo.
  • Se l’atto introduttivo contiene cumulativamente doglianze da opposizione all’esecuzione e da opposizione agli atti esecutivi, la competenza deve essere valutata considerando l’eventuale vis attractiva della competenza per materia del tribunale quando la competenza del giudice di pace derivi soltanto dal valore.
  • Il rilievo officioso dell’incompetenza può essere effettuato dal giudice nelle verifiche preliminari tramite il decreto ex art. 171-bis c.p.c., ed è idoneo a fondare la successiva pronuncia declinatoria.
  • Nei giudizi di opposizione contro cartelle per recupero di spese di giustizia, la natura della pretesa iscritta a ruolo è decisiva per la competenza: non basta il dato aritmetico dell’importo indicato in cartella.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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