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Circolare

Circolare numero 14 del 15-1-2007

Il limite di spesa stabilito su base annua dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 costituisce un limite complessivo, da ripartire fra l’indennità economica ed il costo della copertura figurativa.Modalità di attribuzione del valore figurativo di copertura dei periodi di congedo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, confermando il diritto all’indennità economica e alla contribuzione figurativa entro un tetto annuo complessivo, da ripartire tra le due voci. Vengono illustrati i criteri di calcolo dell’importo massimo dell’indennità e del valore figurativo, con tabelle per gli anni 2001-2006, regole di arrotondamento e modalità applicative per datori di lavoro e Sedi. È inoltre precisato che per l’accredito figurativo non è più necessaria una domanda ad hoc, mentre i datori di lavoro devono comunicare nelle denunce mensili le "differenze da accreditare" entro i limiti previsti.

Congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave: criteri di indennità, accredito figurativo e istruzioni operative

Congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave: indennità, copertura figurativa e istruzioni operative

La circolare disciplina il congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 per l’assistenza a familiari con handicap grave. L’intervento chiarisce il rapporto tra indennità economica e accredito figurativo, definendo i criteri di calcolo, i massimali annui e le modalità operative per Sedi e datori di lavoro.

Quadro normativo e soggetti legittimati

Il congedo straordinario spetta ai genitori del soggetto con handicap grave e, dopo la loro morte, ai fratelli o sorelle. Il periodo fruibile è pari a un massimo di due anni nell’arco della vita assicurativa e può essere utilizzato anche in forma frazionata.

La circolare richiama inoltre la modifica introdotta dall’art. 3, comma 106, della legge n. 350/2003, che ha eliminato il requisito dei cinque anni dal riconoscimento della situazione di handicap grave, già menzionato nelle precedenti istruzioni.

Trattamento economico e tetto annuo complessivo

Durante il congedo i beneficiari hanno diritto a:

  • un’indennità economica pari all’ultima retribuzione percepita;
  • l’accredito di contribuzione figurativa.

L’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce un importo massimo complessivo annuo pari a lire 70 milioni, corrispondenti a € 36.151,98 per il 2001, da rivalutare annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare precisa che tale limite costituisce il tetto massimo complessivo dell’onere e deve essere ripartito tra indennità economica e copertura figurativa.

Criteri di determinazione dell’indennità massima

Per dare attuazione al limite complessivo, l’importo massimo dell’indennità economica viene calcolato dividendo il massimale annuo per il coefficiente corrispondente all’aliquota IVS vigente nella gestione pensionistica interessata. Nel FPLD il coefficiente è 1,3270, pari all’aliquota del 32,70%.

La differenza tra il tetto annuo complessivo e l’importo massimo dell’indennità costituisce il costo massimo della contribuzione figurativa. Se la gestione pensionistica applica aliquote diverse, il calcolo deve essere rifatto con il relativo coefficiente.

La circolare riporta inoltre una tabella dei valori massimi dell’indennità economica per gli anni 2001-2006, calcolati con aliquota del 32,70%:

  • 2001: importo complessivo annuo € 36.151,98; indennità massima annua € 27.243,00; importo giornaliero € 74,64;
  • 2002: € 37.128,09; € 27.979,00; € 76,65;
  • 2003: € 38.019,16; € 28.650,00; € 78,49;
  • 2004: € 38.969,64; € 29.367,00; € 80,24;
  • 2005: € 39.749,03; € 29.954,00; € 82,07;
  • 2006: € 40.424,77; € 30.463,00; € 83,46.

Per aliquote differenti, l’importo annuo va diviso per il coefficiente corrispondente all’aliquota contributiva pensionistica (ad esempio, 26,90% = coefficiente 1,2690), con arrotondamento all’unità di euro; l’importo giornaliero si ottiene dividendo per 365 o 366 e arrotondando al centesimo.

Determinazione dell’indennità in base alla retribuzione di riferimento

I valori massimi della colonna C della tabella rappresentano il massimo annuo liquidabile solo se la retribuzione dell’ultimo mese di lavoro precedente il congedo, comprensiva di tredicesima, mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità e premi, rapportata ad anno, è pari o superiore a tali importi.

Se invece la retribuzione annua di riferimento è inferiore al massimale tabellare, l’indennità deve essere corrisposta nel suo importo effettivo.

Domanda di congedo e modulistica

Per la presentazione della domanda si rinvia alla circolare n. 64/2001, ma con l’indicazione che l’istanza va ora presentata con i nuovi moduli Hand 4 e Hand 5 - congedi straordinari, allegati alla circolare e destinati alla pubblicazione online.

Criteri di calcolo della contribuzione figurativa

Per il valore della copertura figurativa la circolare applica, in mancanza di una disciplina specifica, i criteri generali dell’art. 8 della legge n. 155/1981, commi 1-3.

Si distingue tra:

  • indennità economica, calcolata sull’ultima retribuzione del mese precedente il congedo;
  • accredito figurativo, calcolato sulla retribuzione effettiva riferita all’anno dell’evento.

Per gli anni 2001-2004, ai fini dell’accredito si considera la retribuzione effettiva limitatamente alle competenze correnti dell’anno; dal 2005, invece, si utilizza il valore di "differenza accredito" comunicato dal datore di lavoro nelle denunce EMens, corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata se il lavoratore avesse svolto regolare attività lavorativa.

In ogni caso il valore figurativo accreditabile non può superare l’importo massimo dell’indennità economica.

Massimali di retribuzione figurativa accreditabile

La circolare contiene una seconda tabella con i massimali di retribuzione figurativa accreditabile, sempre calcolati con aliquota del 32,70%, per gli anni 2001-2006:

  • 2001: annuo € 27.243,00; settimanale € 523,91; giornaliero € 74,64;
  • 2002: annuo € 27.979,00; settimanale € 538,06; giornaliero € 76,65;
  • 2003: annuo € 28.650,00; settimanale € 550,97; giornaliero € 78,49;
  • 2004: annuo € 29.367,00; settimanale € 564,74; giornaliero € 80,24;
  • 2005: annuo € 29.954,00; settimanale € 576,04; giornaliero € 82,07;
  • 2006: annuo € 30.463,00; settimanale € 585,83; giornaliero € 83,46.

La circolare evidenzia che il valore della copertura figurativa può risultare superiore al limite dell’indennità liquidata, ma deve comunque rispettare i massimali previsti.

Esempio applicativo e adeguamento del valore figurativo

A titolo esemplificativo, viene riportato un caso riferito al 2002 in cui il congedo è fruito per 11 settimane. La retribuzione dell’ultimo mese, rapportata ad anno, è pari a € 26.760,00, quindi inferiore al massimo annuo dell’indennità (€ 27.978,96): l’indennità economica viene quindi liquidata nella misura corrispondente all’ultima retribuzione.

Per la copertura figurativa, la retribuzione effettiva annua sulle sole competenze correnti è pari a € 28.981,00; la media settimanale effettiva risulterebbe € 706,85, ma poiché supera il massimale settimanale accreditabile (€ 538,06), la settimana deve essere valorizzata con tale importo massimo. Il valore figurativo complessivo per 11 settimane è quindi pari a € 5.918,66.

La circolare conclude che, nei casi in cui l’indennità e la copertura figurativa superino i limiti complessivi di spesa, il valore figurativo settimanale accreditabile deve essere adeguato all’importo dell’indennità economica calcolata su base settimanale.

Modalità di accredito figurativo e adempimenti delle Sedi

L’accredito figurativo non richiede più una domanda specifica, poiché la durata dei congedi è già disponibile negli archivi dell’Istituto. Le Sedi devono utilizzare le informazioni trasmesse dai datori di lavoro nelle denunce individuali, in particolare nelle caselle 48 e 49 della Parte C, sezione 3, relative ai congedi ex art. 42, comma 5.

Per i periodi fruiti da gennaio 2005, con l’introduzione della denuncia mensilizzata, le Sedi considerano come retribuzione figurativa l’importo indicato dal datore di lavoro come "differenza da accreditare". Tale valore non può comunque superare i massimali della tabella n. 2, sia per i congedi fruiti a settimane intere sia per quelli fruiti a giornate.

Istruzioni operative per i datori di lavoro

Dalla data di pubblicazione della circolare, i datori di lavoro devono applicare i criteri indicati per determinare l’indennità economica spettante ai dipendenti in congedo.

Ai fini della denuncia mensile delle retribuzioni devono:

  • utilizzare il codice evento MC1;
  • indicare l’importo delle "differenze da accreditare", cioè la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale attività nel periodo considerato.

La circolare ribadisce che, quando la retribuzione di riferimento supera su base annua il limite massimo di legge, il valore da indicare come differenze da accreditare non può eccedere i valori massimi della Tabella 2. Per l’anno 2006, tali limiti sono pari a € 585,83 per ogni settimana interamente non lavorata e € 83,46 per ogni giorno di permesso fruito in una settimana parzialmente retribuita.

Punti principali

Quadro normativo e destinatari del congedo straordinario

Il congedo straordinario è riconosciuto ai genitori e, dopo la loro morte, ai fratelli o sorelle di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita assicurativa, anche frazionabile. La circolare richiama il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5, e precisa che, dopo la modifica introdotta dall’art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non è più richiesto il requisito dei cinque anni dal riconoscimento della gravità dell’handicap.

Trattamento economico e limite annuo complessivo

Durante il congedo spetta un’indennità economica commisurata all’ultima retribuzione percepita, oltre all’accredito di contribuzione figurativa. La norma fissa un tetto massimo annuo complessivo di lire 70 milioni (€ 36.151,98 per il 2001), rivalutabile annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il limite deve essere ripartito tra indennità e copertura figurativa.

Criterio di calcolo dell’indennità massima

La circolare spiega che l’importo massimo annuo dell’indennità si ottiene dividendo il tetto complessivo annuo per il coefficiente derivante dall’aliquota pensionistica IVS vigente nella gestione interessata; per il FPLD il coefficiente è 1,3270 corrispondente al 32,70%. La differenza tra tetto complessivo e indennità massima costituisce il costo massimo della copertura figurativa. Per gestioni con aliquote diverse il calcolo va rifatto utilizzando il coefficiente corrispondente all’aliquota applicabile.

Valori massimi dell’indennità economica e criteri di arrotondamento

Per l’aliquota del 32,70% la circolare riporta una tabella con gli importi massimi annui e giornalieri dell’indennità per gli anni 2001-2006. In particolare, l’indennità massima annua passa da € 27.243,00 nel 2001 a € 30.463,00 nel 2006, con importi giornalieri da € 74,64 a € 83,46. Se si applicano aliquote diverse, l’importo annuo va arrotondato all’unità di euro per difetto o per eccesso in base ai decimali, mentre l’importo giornaliero va arrotondato al centesimo.

Determinazione dell’indennità in base alla retribuzione dell’ultimo mese

I valori della colonna C della tabella rappresentano l’ammontare massimo annuo liquidabile solo quando la retribuzione dell’ultimo mese precedente il congedo, rapportata ad anno e comprensiva delle competenze aggiuntive, è pari o superiore al limite. Se invece la retribuzione annua di riferimento è inferiore al massimo tabellare, l’indennità va corrisposta per l’effettivo importo risultante dalla retribuzione dell’ultimo mese.

Domanda di congedo e modulistica

Per la presentazione della domanda si rinvia alle istruzioni della circolare n. 64/2001, con l’aggiornamento che l’istanza deve essere presentata utilizzando i nuovi moduli Hand 4 e Hand 5 - congedi straordinari, allegati alla circolare e resi disponibili online.

Criteri di calcolo del valore figurativo

Per il valore figurativo si applicano i criteri generali dell’art. 8 della legge n. 155/1981, commi 1-3, poiché la norma non prevede un criterio specifico. Ai fini dell’indennità si considera l’ultima retribuzione mensile; ai fini dell’accredito figurativo, per gli anni 2001-2004 si prende la retribuzione effettiva riferita alle sole competenze correnti dell’anno dell’evento, mentre dal 2005 si considera il valore di "differenza accredito" comunicato dal datore di lavoro tramite EMens. In ogni caso il valore figurativo accreditabile non può superare il limite massimo dell’indennità economica.

Tabella dei massimali di retribuzione figurativa accreditabile

La circolare riporta una tabella con i massimali annui, settimanali e giornalieri della retribuzione figurativa accreditabile per gli anni 2001-2006, calcolati sull’aliquota del 32,70%. I valori annui coincidono con quelli dell’indennità massima: da € 27.243,00 nel 2001 a € 30.463,00 nel 2006; i massimali settimanali vanno da € 523,91 a € 585,83; i massimali giornalieri da € 74,64 a € 83,46.

Esempio applicativo di calcolo e adeguamento dei massimali

La circolare fornisce un esempio relativo al 2002 per mostrare che, quando la retribuzione media effettiva risulta superiore al massimale settimanale, la copertura figurativa deve essere limitata al valore massimo di legge. Nell’esempio, pur essendo la retribuzione media settimanale effettiva pari a € 706,85, il valore accreditabile è ridotto a € 538,06 per settimana, con un accredito complessivo di € 5.918,66 per 11 settimane. In tali casi il valore figurativo va adeguato all’importo dell’indennità economica calcolata su base settimanale.

Accredito figurativo d’ufficio e denunce dei datori di lavoro

L’accredito figurativo non è più subordinato alla presentazione di una specifica domanda, poiché le informazioni sulla durata del congedo sono già presenti negli archivi dell’Istituto. Le Sedi devono utilizzare i dati forniti dai datori di lavoro nelle denunce individuali, in particolare nella Parte C, sezione 3, caselle 48 e 49 dedicate ai congedi ex art. 42, comma 5. Dal gennaio 2005, con la denuncia mensilizzata, si considera come retribuzione figurativa l’importo comunicato come "differenza da accreditare".

Obblighi dei datori di lavoro e limiti nelle denunce mensili

A partire dalla pubblicazione della circolare, i datori di lavoro devono applicare i nuovi criteri nel quantificare l’indennità spettante ai dipendenti e, nella denuncia mensile, indicare con il codice evento MC1 le differenze da accreditare, cioè la retribuzione che sarebbe spettata se il lavoratore avesse prestato attività ordinaria. Tali importi non possono superare i massimali della Tabella 2: per il 2006, € 585,83 per ciascuna settimana interamente non lavorata e € 83,46 per ciascun giorno di permesso fruito in settimana parzialmente retribuita.

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