Circolare numero 16 del 16-1-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le proroghe introdotte dal decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 in materia di recupero dei contributi sospesi per le aziende colpite dall’emergenza sanitaria "influenza aviaria". Vengono confermati i termini per il versamento della prima e seconda rata al 29 dicembre 2006, senza sanzioni né interessi, e spostato al 30 giugno 2007 il pagamento della terza e quarta rata, con applicazione degli interessi legali. Restano valide le modalità operative già indicate dall’INPS, inclusa la trasmissione telematica del modello F24 per i titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2007.
Proroga dei termini per il recupero dei contributi sospesi per l’influenza aviaria
Proroga dei termini per il recupero dei contributi sospesi per l’influenza aviaria
La circolare fornisce indicazioni operative sulla proroga dei termini di versamento dei contributi sospesi per effetto dell’emergenza sanitaria denominata "influenza aviaria". Il provvedimento richiama il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, che interviene sulle scadenze originariamente previste dalla legge n. 286/2006.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006, modifica le modalità di recupero dei contributi sospesi e proroga i termini di versamento per le aziende che avevano usufruito della sospensione contributiva. La circolare richiama espressamente le precedenti istruzioni già fornite con le circolari n. 72 del 19 maggio 2006, n. 113 del 17 ottobre 2006 e n. 131 del 14 novembre 2006.
Soggetti interessati
Le nuove disposizioni riguardano le aziende in crisi che si sono avvalse della sospensione contributiva concessa in relazione all’emergenza "influenza aviaria". Per tali soggetti, vengono ridefiniti i termini di recupero delle somme sospese.
Termini di versamento prorogati
L’art. 2, comma 3, del decreto-legge stabilisce che:
- la prima e la seconda rata devono essere versate entro il 29 dicembre 2006, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- la terza e la quarta rata devono essere versate entro il 30 giugno 2007.
La circolare precisa che il termine del 30 giugno 2007 non preclude la possibilità di effettuare il pagamento in via anticipata.
Interessi applicabili
Per effetto del richiamo al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla terza e sulla quarta rata maturano gli interessi legali vigenti. Pertanto, il differimento della scadenza opera insieme all’applicazione degli interessi previsti dalla normativa richiamata.
Modalità di versamento e adempimenti operativi
Per le modalità di versamento continuano ad applicarsi le disposizioni già dettate nella circolare n. 131 del 14 novembre 2006 e nel messaggio n. 30432 del 15 novembre 2006. La circolare ricorda inoltre che, dal 1° gennaio 2007, i titolari di partita IVA sono tenuti alla trasmissione telematica del modello F24, in base all’art. 37, comma 49, del DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006, nonché alla circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2006.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006, modifica le modalità di recupero dei contributi sospesi previste dalla legge n. 286/2006. La circolare ha lo scopo di informare le strutture dell’Istituto sulle nuove scadenze applicabili alle aziende che hanno beneficiato della sospensione contributiva per l’emergenza "influenza aviaria".
Nuove scadenze di versamento
Per le aziende in crisi che si sono avvalse della sospensione contributiva, l’art. 2, comma 3, del decreto-legge stabilisce che la prima e la seconda rata devono essere versate entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni e interessi. Il termine per la terza e la quarta rata è invece prorogato al 30 giugno 2007.
Applicazione degli interessi legali
In virtù del richiamo al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla terza e quarta rata si applicano gli interessi legali vigenti. La circolare segnala quindi che il differimento del termine non esclude l’onere degli interessi per tali due rate.
Facoltà di pagamento anticipato
La scadenza del 30 giugno 2007 non impedisce ai contribuenti di procedere al pagamento anticipato delle somme dovute. La proroga opera quindi come termine massimo, non come divieto di versamento anteriore.
Modalità operative e F24 telematico
Per le modalità di versamento restano ferme le istruzioni contenute nella circolare n. 131 del 14 novembre 2006 e nel messaggio n. 30432 del 15 novembre 2006. Inoltre, viene richiamato l’obbligo, per i titolari di partita IVA, di trasmettere telematicamente il modello F24 dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell’art. 37, comma 49, del DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006, e della circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2006.
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