Cassazione Civile, Ordinanza n. 10246/2026 del 19/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società ricorrente aveva domandato l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale della controparte per un credito chirografario derivante dalla ripetizione di somme che assumeva indebitamente corrisposte in esecuzione di un contratto di sublocazione nullo. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il Tribunale di Firenze aveva rigettato l'opposizione, ritenendo non provato il rapporto di sublocazione e, comunque, non dimostrata la sussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 1322, 1571 e ss., 1766 e ss. c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il rapporto fosse stato erroneamente qualificato come deposito o contratto atipico di self storage anziché come sublocazione; con un secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1323, 1325, 1346 e 1418 c.c., sostenendo che, quale che fosse la qualificazione, il contratto sarebbe stato nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava e sovrapponeva in modo indifferenziato censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., senza rendere distinguibili le doglianze, e perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio e della tipologia del rapporto, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, sollecitava ancora una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione del rapporto, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; inoltre ha osservato che, prima di discutere della nullità per indeterminatezza dell'oggetto, occorreva comunque dimostrare la concreta tipologia contrattuale dedotta, onere rimasto assolto solo in modo inadeguato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata del ricorso in conformità alla proposta conferma l'inammissibilità e consente la condanna per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta indicando con precisione le norme asseritamente violate e il modo in cui la decisione impugnata se ne discosta; non può tradursi in una diversa lettura dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non copre questioni, argomentazioni o richieste di rivalutazione delle prove.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve essere specifico e autosufficiente nel delineare le ragioni della dedotta violazione di legge.
art. 1322 c.c.
Richiamato nel contesto della pretesa errata qualificazione del rapporto come contratto atipico.
art. 1571 c.c. e ss.
Richiamati per sostenere la natura di sublocazione del rapporto dedotto.
art. 1766 c.c. e ss.
Richiamati per sostenere la riconducibilità del rapporto a deposito o a self storage.
art. 1323 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla validità del contratto ai fini della dedotta nullità.
art. 1325 c.c.
Richiamato come parametro di validità contrattuale.
art. 1346 c.c.
Richiamato in relazione alla determinatezza dell'oggetto del contratto.
art. 1418 c.c.
Richiamato per la dedotta nullità del contratto.
art. 2033 c.c.
Richiamato come fondamento della ripetizione dell'indebito, subordinata alla prova della non debenza delle attribuzioni patrimoniali.
art. 96 c.p.c.
La Corte applica la condanna aggravata per la definizione del ricorso in conformità alla proposta di inammissibilità, valorizzando la logica di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la carenza di fondi della procedura ai fini del pagamento delle spese in favore dello Stato.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Le spese di legittimità sono poste a carico della ricorrente con pagamento in favore dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che mescoli, in modo indistinto, censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi senza consentire alla Corte di distinguere e valutare separatamente le doglianze.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle norme asseritamente violate, del loro contenuto precettivo e del contrasto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa qualificazione del rapporto.
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica o apparente; non è consentito opporre una interpretazione alternativa, benché plausibile.
- Quando si agisce per ripetizione di indebito fondata sulla nullità di un rapporto contrattuale, occorre prima dimostrare la concreta tipologia del rapporto e i presupposti della sua invalidità; la contestazione della controparte non sposta automaticamente tale onere probatorio.
- Il ricorso che si risolva nella mera contrapposizione della propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito è inammissibile perché tende a trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
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