Cassazione Civile, Ordinanza n. 22467/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un consorzio autotrasportatori era stato coinvolto in una procedura di assegnazione di un lotto di terreno in zona industriale. L'ente gestore sosteneva che il lotto fosse di sua esclusiva proprietà e chiedeva il rilascio del bene, deducendo che l'occupazione del fondo da parte del consorzio non fosse assistita da un valido titolo. Il consorzio occupante resisteva sostenendo che tra le parti si fosse formato un obbligo a contrarre o comunque un preliminare di vendita, fondato sullo scambio di corrispondenza e sull'inserimento in graduatoria, e chiedeva sentenza ex art. 2932 c.c. In appello deduceva, inoltre, la violazione dei criteri ermeneutici e della disciplina regionale sulla assegnazione dei terreni. Con il ricorso per cassazione censurava: 1) la falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della L.R. Sicilia n. 1/1984, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto necessaria la consegna di una polizza fideiussoria e di assegni, condizioni non previste dalla legge, e che la corrispondenza imponesse invece la stipula; 2) la violazione delle norme processuali e di merito per avere la Corte d'appello escluso che l'assegnazione si fosse perfezionata e per non avere riconosciuto l'illegittimità dell'interruzione delle trattative da parte dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato la mancata notifica del ricorso al terzo chiamato, ma ha escluso l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era manifestamente destinato al rigetto. Ha inoltre dichiarato inammissibile la memoria depositata dall'ente intimato, non qualificabile come controricorso. Nel merito ha ritenuto infondate entrambe le censure: ha affermato che i motivi miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e che il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito; ha condiviso la conclusione della Corte d'appello secondo cui lo scambio epistolare non aveva prodotto un obbligo a contrarre, poiché l'assegnazione definitiva era subordinata all'adempimento di condizioni ulteriori e vincolanti previste dal regolamento dell'ente e richiamate nelle note, tra cui polizza fideiussoria e assegni. Poiché tali condizioni non erano state provate come adempiute, non era sorto alcun diritto alla stipula né alcun corrispondente obbligo dell'ente. Il ricorso è stato quindi respinto, con nulla sulle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
invocato dal ricorrente per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'asserito preliminare; la Corte esclude che ne ricorressero i presupposti perché non era sorto un obbligo a contrarre.
artt. 1325, 1326 c.c.
richiamati dal ricorrente in tema di conclusione del contratto; la Corte ritiene che la corrispondenza non integrasse un valido accordo perfezionato.
artt. 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369 c.c.
invocati sui criteri ermeneutici; la Corte afferma che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito e non evidenzia una reale violazione dei canoni interpretativi.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte sottolinea che gravava sul consorzio occupante dimostrare l'adempimento delle condizioni richieste per l'assegnazione definitiva.
artt. 115, 116 c.p.c.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
invocato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ravvisa alcun vizio rilevante di motivazione.
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi della sentenza; non è ritenuto integrato alcun vizio processuale decisivo.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della disciplina applicabile; la Corte lo considera assorbito nella corretta lettura della normativa regionale e regolamentare.
artt. 3 e 23 L.R. Sicilia n. 1/1984
la Corte li legge nel senso che disciplinano la procedura di assegnazione e gli obblighi successivi alla stipula, sicché le condizioni richiamate dal regolamento e dalle note costituivano precondizioni per l'assegnazione definitiva.
art. 111 Cost.
richiamato in collegamento alle censure processuali; non incide sull'esito, essendo la motivazione ritenuta adeguata e la decisione conforme ai limiti del giudizio di legittimità.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per dichiarare inammissibile la memoria dell'intimato nel procedimento camerale.
art. 370 c.p.c.
richiamato per affermare che l'atto depositato dall'intimato non aveva i requisiti del controricorso.
art. 366 c.p.c.
richiamato per il medesimo profilo di inammissibilità del deposito dell'intimato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito è infondato, salvo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'obbligo a contrarre e la configurabilità di un preliminare non possono essere desunti in modo atomistico da uno scambio di lettere, ma vanno verificati alla luce dell'intero iter procedimentale e delle condizioni essenziali poste dall'ordinamento o dal regolamento applicabile; se tali condizioni non risultano adempiute, non sorge il diritto alla stipula.
- Quando la normativa speciale e gli atti della procedura prevedono adempimenti ulteriori come presupposto dell'assegnazione definitiva, tali adempimenti operano come precondizioni vincolanti: in mancanza di prova del loro assolvimento, non può configurarsi alcun obbligo dell'ente a concludere il contratto definitivo.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è infondata se, in realtà, mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento del contenuto probatorio e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- L'onere di provare l'avveramento delle condizioni richieste per il perfezionamento dell'assetto negoziale o amministrativo incombe sulla parte che intende far valere il diritto alla stipula o all'assegnazione definitiva.
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