L.R. Umbria 2/2023
Disposizioni in materia di amministrazione condivisa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e strumenti collegati di amministrazione condivisa tra Regione/enti locali ed enti del Terzo settore, nel rispetto del d.lgs. 117/2017. Prevede principi, procedure, trasparenza, monitoraggio, misure di sostegno e clausola valutativa, senza limiti temporali specifici di applicazione.
Amministrazione condivisa e coinvolgimento degli enti del Terzo settore
Disposizioni in materia di amministrazione condivisa
La legge regionale dell’Umbria disciplina gli istituti di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore, in attuazione dell’articolo 55 del Codice del Terzo settore. Il provvedimento definisce principi, soggetti, procedure di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, oltre a misure di sostegno, trasparenza e monitoraggio.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce e valorizza l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali per attività di interesse generale, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e degli articoli dello Statuto regionale richiamati dalla legge. La disciplina si applica agli enti del Terzo settore operanti nell’ambito regionale e regola gli strumenti di amministrazione condivisa per coinvolgerli nella programmazione e organizzazione degli interventi e servizi di interesse generale.
L’amministrazione condivisa è qualificata come modalità di esercizio delle funzioni amministrative, da attuare nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo e delle norme settoriali. La Regione valorizza anche la collaborazione tra enti del Terzo settore e con i soggetti pubblici coinvolti, nel rispetto delle rispettive autonomie.
Soggetti coinvolti e limiti di applicazione
Sono enti del Terzo settore i soggetti definiti dal Codice del Terzo settore e iscritti al RUNTS. I soggetti dell’amministrazione condivisa comprendono:
- gli enti del Terzo settore;
- la Regione, i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;
- gli enti locali, singoli e associati, i loro enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
La legge si applica solo alle materie di competenza legislativa regionale e alle funzioni amministrative di titolarità regionale. Se i soggetti pubblici competenti scelgono di non ricorrere all’amministrazione condivisa, devono procedere mediante affidamenti di contratti pubblici secondo la normativa vigente. In ogni caso, il ricorso agli strumenti collaborativi deve rispettare trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.
Principi generali dei procedimenti di amministrazione condivisa
I procedimenti si svolgono nel rispetto dell’autonomia delle amministrazioni procedenti e secondo principi comuni: coinvolgimento attivo del Terzo settore, iniziativa sia pubblica sia degli enti interessati, perseguimento dell’interesse pubblico tramite convergenza di obiettivi e aggregazione di risorse, uso ordinario della valutazione di impatto sociale e possibilità per gli enti del Terzo settore di avvalersi, in modo limitato e per attività strumentali, del contributo di soggetti diversi.
Co-programmazione
La co-programmazione è un’istruttoria partecipata finalizzata a individuare bisogni, interventi necessari, modalità di realizzazione e risorse disponibili o attivabili. Vi partecipano l’amministrazione procedente, gli enti del Terzo settore selezionati secondo procedure pubbliche o mediante elenco aperto, e altri soggetti invitati se il loro apporto è utile all’istruttoria.
L’avvio avviene con atto dell’amministrazione, che deve indicare finalità, oggetto, requisiti, termini, modalità di partecipazione e svolgimento. Il procedimento può essere attivato anche su istanza degli enti del Terzo settore, singoli o associati, mediante un progetto motivato, restando ferma la discrezionalità dell’amministrazione. L’esito consiste in un documento istruttorio di sintesi; le determinazioni finali spettano comunque all’amministrazione, che tiene conto degli esiti nella programmazione e pianificazione generale e settoriale.
Co-progettazione
La co-progettazione è il procedimento con cui amministrazione e soggetti pubblici o del Terzo settore attivano rapporti di collaborazione per realizzare specifici progetti di servizio o intervento in attività di interesse generale. I partecipanti sono l’amministrazione procedente, gli enti del Terzo settore selezionati secondo procedure pubbliche o elenco aperto, e altri soggetti nei limiti previsti.
L’atto di avvio deve stabilire elementi costitutivi, finalità, oggetto, modalità, durata, quadro progettuale ed economico di riferimento. Anche qui è possibile l’attivazione su proposta degli enti del Terzo settore, con pubblicazione di un avviso se la proposta è accolta, per consentire la partecipazione di altri enti interessati. L’eventuale uso della valutazione di impatto sociale va disciplinato nell’atto di avvio.
Il procedimento si conclude con la definizione condivisa del progetto definitivo. I rapporti sono regolati da convenzione, anche ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241/1990, che individua i contributi economici, materiali e immateriali apportati dalle parti. La convenzione può prevedere la riapertura delle attività di co-progettazione in caso di sopravvenute esigenze, se prevista dall’atto iniziale. Gli enti del Terzo settore devono rendicontare a conclusione le attività svolte e i contributi ricevuti.
Accreditamento
La legge prevede che i procedimenti di accreditamento siano attivati in forma di co-progettazione, nell’autonomia delle amministrazioni e degli altri soggetti pubblici interessati. Gli enti del Terzo settore partecipano alla definizione di obiettivi, requisiti, standard, sistemi di verifica e valutazione per specifici progetti di servizio e intervento.
Trasparenza, informazione e monitoraggio
Le iniziative di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento devono essere raccolte, iscritte e diffuse nel sistema informativo sociale (SISO), in coerenza con la disciplina sulla trasparenza amministrativa. L’iscrizione può essere richiesta da qualsiasi soggetto che partecipi al procedimento ed è curata dalla Regione, anche per favorire diffusione di buone pratiche, controllo e monitoraggio.
La Giunta regionale deve adottare linee guida per l’attuazione della legge e per promuovere la valutazione di impatto sociale. È prevista inoltre una clausola valutativa: entro il primo trimestre di ogni anno la Giunta trasmette all’Assemblea legislativa una relazione su iniziative avviate, accordi di collaborazione, valutazioni di impatto sociale ed esiti. L’Assemblea esercita il controllo, valuta i risultati e pubblica gli esiti della valutazione.
Misure di sostegno e accordi di collaborazione
La Regione promuove l’accesso degli enti del Terzo settore a finanziamenti europei, compreso il Fondo Sociale Europeo, e al Fondo Sociale Regionale. Può inoltre prevedere misure premiali a favore degli enti locali per favorire il ricorso all’amministrazione condivisa.
Per agevolare tali processi, i soggetti pubblici indicati dalla legge possono concludere accordi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241/1990, con centri di servizio per il volontariato accreditati, fondazioni di origine bancaria, articolazioni di reti associative e articolazioni delle associazioni di enti del Terzo settore più rappresentative.
Condivisione di risorse pubbliche
I soggetti pubblici coinvolti possono promuovere l’attuazione, per la parte di competenza, delle disposizioni del Codice del Terzo settore relative all’utilizzo e alla messa a disposizione di risorse pubbliche, attraverso gli istituti e i procedimenti disciplinati dalla legge regionale.
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