L.R. Umbria 1/2023
Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, il regime dei beni alla scadenza, le procedure di gara e i requisiti dei concorrenti. Stabilisce inoltre canone fisso e variabile, canone aggiuntivo per il concessionario uscente, cessione/monetizzazione di energia e destinazione di quote dei proventi. Molte disposizioni operano dal 2023 e 2024.
Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e canoni
Disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche in Umbria
La legge regionale Umbria 6 marzo 2023, n. 1 disciplina l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nel territorio regionale, in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. 79/1999. Regola anche il regime dei beni e delle opere alla scadenza, i canoni, gli obblighi del concessionario uscente e la destinazione di parte degli introiti.
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda le grandi derivazioni idroelettriche, identificate come concessioni ad uso energetico con potenza nominale media superiore a 3.000 kW. La legge mira anche a favorire tutela e risanamento ambientale dei bacini, equilibrio ecosistemico e incremento della produzione da fonti rinnovabili.
Regime delle opere, dei beni e del passaggio alla Regione
Alla scadenza della concessione, nonché nei casi di decadenza o rinuncia, le opere ricadenti sul territorio regionale e definite dal testo unico delle acque passano senza compenso in proprietà della Regione, in stato di regolare funzionamento e per il medesimo utilizzo. Il passaggio comprende anche i beni inscindibilmente connessi e necessari al funzionamento, alla sicurezza e al controllo degli impianti.
Se il concessionario uscente ha realizzato, a proprie spese e con investimenti previsti o autorizzati, opere soggette al passaggio, tali investimenti sono indennizzati dal subentrante per il valore non ammortizzato, fermo restando il regime del testo unico delle acque. Per il periodo di prosecuzione oltre la scadenza, il concessionario uscente resta obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria alla sicurezza e al funzionamento; per gli interventi straordinari autorizzati o richiesti è previsto un indennizzo limitato al valore contabile residuo non ammortizzato.
Per altri beni diversi da quelli che passano automaticamente in proprietà regionale, si applicano le regole del testo unico delle acque, con prezzo determinato secondo i criteri del d.lgs. 79/1999. La Regione può acquisire tali beni e metterli a disposizione dei partecipanti alle gare, a parità di condizioni, nei limiti del bilancio. Le opere passate in proprietà della Regione restano comunque nel possesso e nella custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo concessionario.
Rapporto di fine concessione e inventario
Il concessionario deve presentare alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione tre anni prima della scadenza; se la concessione è decaduta, revocata o rinunciata, il rapporto va presentato entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di mancata presentazione, la Regione assegna un termine non superiore a 30 giorni e, dopo formale diffida, l’inadempimento può costituire causa di decadenza.
Il rapporto deve contenere un inventario completo di opere e beni, relazione tecnica sullo stato di fatto e di efficienza, stato di consistenza, elenco degli interventi di manutenzione degli ultimi vent’anni, eventuali obbligazioni verso terzi, dati di produzione elettrica e consumi per pompaggio, servizi obbligatori del gestore di rete, progetto di gestione dell’invaso ove previsto, elementi per la determinazione del prezzo dei beni e organico del personale addetto. La documentazione deve essere in formato informatico o digitale. La Regione può integrare d’ufficio i dati mancanti, con oneri a carico del concessionario uscente.
Competenza, cooperazione interregionale e durata delle concessioni
Per derivazioni che interessano più regioni o corpi idrici di confine, la competenza regionale sussiste quando sul territorio umbro insiste la maggior portata della derivazione da assegnare. La Giunta stipula intese con la Regione confinante, da ratificare con legge regionale.
La concessione ha durata compresa tra 20 e 40 anni, aumentabile fino a 10 anni in relazione agli investimenti, alla potenza nominale media annua e agli interventi di miglioramento ambientale. La durata è definita nel provvedimento della Giunta regionale.
Valutazioni preliminari e pianificazione
Prima di avviare le procedure, la Giunta verifica se sussista un preminente interesse pubblico a un diverso utilizzo delle acque incompatibile con l’uso idroelettrico. A questo fine pubblica avvisi sul BUR e sul portale regionale con l’elenco delle concessioni scadute o in scadenza nei cinque anni successivi.
La valutazione tiene conto della pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, inclusi i Piani di gestione dei distretti idrografici, il Piano regionale di tutela delle acque, il Piano energetico regionale, la Strategia energetico ambientale e i piani Natura 2000. Un regolamento regionale disciplina le modalità della valutazione e il coinvolgimento preliminare dei comuni e degli altri soggetti interessati.
Modalità di assegnazione delle concessioni
L’assegnazione deve rispettare concorrenza, trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento, tutela dell’ambiente e del paesaggio, efficienza energetica e semplificazione amministrativa. Le concessioni possono essere affidate:
- mediante gare a evidenza pubblica;
- a società a capitale misto pubblico privato, con gara unica per scelta del socio privato e affidamento della concessione;
- mediante partenariato pubblico-privato ai sensi del codice dei contratti pubblici.
La Giunta stabilisce, in base alle specificità della concessione o all’accorpamento di più concessioni, quale modalità utilizzare. La procedura può riguardare una singola concessione o più concessioni nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria sia opportuna.
Procedura di gara e contenuto del bando
Con regolamento regionale sono definiti tempi e modalità della procedura, entro un massimo di 540 giorni, inclusa la disciplina del procedimento unico di valutazione dei progetti. La procedura si articola in pubblicazione del bando, presentazione delle istanze, verifica di ammissibilità, valutazione tecnica e ambientale, adeguamento dei progetti, offerta economica, valutazione finale, aggiudicazione e sottoscrizione del disciplinare.
La proposta progettuale deve essere almeno a livello di progetto definitivo. L’atto di assegnazione, con il disciplinare, sostituisce gli atti ambientali e autorizzativi necessari, compresi VIA, VIncA e autorizzazione paesaggistica. La concessione vale anche come titolo urbanistico e le opere previste sono di pubblica utilità.
Il bando deve indicare, tra l’altro: concessioni oggetto della gara, tipologia di affidamento, stato di consistenza dei beni, attività e servizi da svolgere, interventi di sviluppo, obblighi gestionali, miglioramenti energetici minimi, obiettivi ambientali, compensazioni ambientali, territoriali e sociali, requisiti dei concorrenti, base economica e incremento del canone, garanzie, eventuale indennizzo al concessionario uscente, prezzo base dei beni da acquisire, criteri di valutazione, clausola sociale, termini e modalità delle offerte e ulteriori condizioni di decadenza.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare gli operatori economici privi delle cause di esclusione previste dal codice dei contratti pubblici vigente e non destinatari di provvedimenti di decadenza del testo unico delle acque. Per la capacità tecnica occorre aver gestito per almeno cinque anni continuativi uno o più impianti idroelettrici con potenza nominale media di almeno 3 MW, salvo soglie più elevate stabilite nel bando in funzione della complessità dell’impianto.
Per la capacità economico-finanziaria servono referenze bancarie o equivalenti che attestino la capacità di accesso al credito per un importo almeno pari al progetto, agli investimenti, agli eventuali indennizzi e ai beni da utilizzare, oltre alle garanzie richieste dal bando. Non è ammesso l’avvalimento; sono vietate partecipazioni multiple o individuali in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei.
Criteri di valutazione e obblighi gestionali
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri includono incremento del canone, investimenti per l’efficientamento produttivo, miglioramento ambientale e paesaggistico, gestione dell’invaso, certificazioni e sicurezza, risorse organizzative, esperienza tecnica e manutentiva, competenze in sicurezza e telecontrollo, clausole sociali e investimento complessivo programmato.
La Giunta può imporre obblighi e limitazioni gestionali relativi alla sicurezza di persone, territori e sbarramenti, all’uso plurimo delle acque invasate, alla cessione d’acqua per calamità o protezione civile e al mantenimento della capacità utile di invaso, anche mediante gestione dei sedimenti.
Miglioramenti energetici, ambientali e compensazioni
Il bando deve fissare obiettivi minimi di miglioramento energetico, tra cui incremento della producibilità o potenza, aumento della potenza nominale e maggiore capacità di regolazione, anche con pompaggio o accumulo.
Sul versante ambientale, la Giunta definisce gli obiettivi minimi di conservazione, miglioramento e risanamento del bacino idrografico, in coerenza con il Piano regionale di tutela delle acque, il piano di distretto e la pianificazione paesaggistica. Sono richiamati continuità fluviale, deflusso ecologico, mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e tutela di ecosistema, biodiversità e paesaggio.
Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere soltanto patrimoniali o economiche e devono essere compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto. Possono riguardare ripristino ambientale, riassetto territoriale e viabilistico, risparmio energetico, habitat, valorizzazione turistica e infrastrutturale, e ottimizzazione della laminazione delle piene.
Clausole sociali
I bandi devono prevedere clausole sociali per l’assorbimento, nei limiti del fabbisogno e dell’organizzazione del subentrante, del personale già impiegato nell’impianto e per il mantenimento dei diritti acquisiti, inclusi trattamento economico, qualifiche, inquadramento e anzianità. Devono inoltre imporre l’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Cessione gratuita di energia e monetizzazione
Dal 2023 i concessionari devono fornire gratuitamente alla Regione 220 kWh annui per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Almeno il 50 per cento va destinato ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati; in alternativa è possibile monetizzare, in tutto o in parte, al prezzo zonale orario medio.
La Regione può disporre la monetizzazione anche integrale e definirne destinazione e riparto con deliberazione della Giunta, sentita la commissione consiliare, entro il 30 giugno di ogni anno; per l’anno successivo la decisione sulla monetizzazione può essere adottata entro il 31 ottobre. Le somme possono finanziare servizi pubblici, contributi agli utenti, interventi di efficientamento dei servizi pubblici e impianti FER con accumulo su aree pubbliche o comunali. Gli impianti realizzati sono di proprietà regionale.
Canone di concessione e canone aggiuntivo
Dal 2023 il canone è dovuto in una componente fissa e una variabile. La componente fissa è pari a 42 euro per kW di potenza nominale media annua, aggiornabile ogni anno dalla Giunta se vi sono variazioni ISTAT non inferiori al 5%. La componente variabile è una percentuale dei ricavi normalizzati, non inferiore al 2,5%, determinata dalla Giunta con formula matematica che eviti doppie contabilizzazioni rispetto alla cessione gratuita o monetizzata dell’energia.
I dati di misura per il calcolo della componente variabile possono essere acquisiti da TERNA e dal GSE; il concessionario deve installare e mantenere le apparecchiature di misura quando necessarie. La componente fissa si paga in due rate, il 30 aprile e il 31 ottobre; la variabile si paga a consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Fino all’assegnazione della nuova concessione, il concessionario uscente paga un canone aggiuntivo annuo di 30 euro per kW, in due rate semestrali, per l’esercizio nelle more del subentro.
Una quota del 5% degli introiti della componente fissa è destinata al finanziamento delle attività di tutela delle acque e di accertamento/riscossione, con riparto del 2% ai comuni interessati e del 3% agli altri comuni.
Destinazione dei canoni ai comuni interessati
Dal 2024 il 35% della componente fissa dei canoni previsti in bilancio è destinato allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, per interventi di decoro urbano, viabilità, impianti sportivi e grandi eventi o manifestazioni storiche/turistiche. La Giunta ripartisce annualmente le risorse in base alla popolazione residente e le assegna sulla base di programmi o progetti comunali valutati ammissibili.
Sono considerati comuni interessati quelli nei quali sono presenti gli impianti o le opere idrauliche funzionalmente collegate. I comuni devono valutare anche richieste e progetti presentati da associazioni, comitati, enti esponenziali e pro-loco.
Garanzie, cauzioni e controllo
L’assegnatario deve depositare una cauzione almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone, anche con fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione è rivalutata ogni cinque anni ed è vincolata per tutta la concessione; può essere restituita alla scadenza o incamerata in caso di decadenza, revoca o rinuncia. Il bando può prevedere ulteriori garanzie, anche per smantellamento e ripristino ambientale.
Decadenza e cessazione della concessione
La concessione è soggetta alle cause di decadenza del testo unico delle acque e il bando può aggiungere ulteriori cause, in particolare per inadempimenti gestionali e compensazioni ambientali e territoriali. La presenza di cause di esclusione del codice dei contratti pubblici può determinare la cessazione della concessione.
Disposizioni transitorie e prime applicazioni
Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, anche variazioni sostanziali non modificano la scadenza originaria. Il regolamento regionale previsto dalla legge doveva essere approvato entro 180 giorni. In assenza della deliberazione sulla componente variabile, si applica la percentuale minima del 2,5%.
Se alla data di entrata in vigore la concessione era già scaduta, il rapporto di fine concessione va presentato entro 180 giorni. Per il 2023, fino all’entrata in vigore della legge, il canone fisso resta quello previgente; dalla data di entrata in vigore fino a fine 2023 si applicano pro quota le nuove regole sul canone.
Clausola valutativa e copertura finanziaria
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta gli effetti su patrimonio idroelettrico, ambiente e sviluppo locale. La Giunta deve trasmettere ogni anno, entro il 30 settembre, una relazione con dati sulle concessioni, sugli interventi, sulla cessione gratuita o monetizzazione dell’energia, sui canoni incassati, sulle risorse ai comuni e sugli interventi ambientali.
Sul piano finanziario, le entrate da canoni sono iscritte nel bilancio regionale; sono previste autorizzazioni di spesa dal 2024 per gli interventi sui comuni interessati e dal 2023 per le attività sul demanio idrico e per la monetizzazione dell’energia. È inoltre autorizzata una spesa specifica per uno studio di fattibilità relativo alla possibile società mista pubblico-privata.
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