L.R. Umbria 5/2023
Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 5/2023 promuove i Viaggi della Memoria per diffondere tra i giovani i valori di libertà, democrazia e contrasto a negazionismo e discriminazioni. Prevede contributi regionali a scuole, enti locali e soggetti non profit con progetti condivisi con le scuole, demandando alla Giunta regolamento attuativo e bando annuale. Stanziamenti previsti per il 2023-2025.
Promozione e finanziamento dei Viaggi della Memoria nelle scuole umbre
Promozione e valorizzazione dei Viaggi della Memoria
La legge della Regione Umbria disciplina il sostegno ai Viaggi della Memoria come strumento educativo e civile rivolto alle nuove generazioni. L’intervento regionale mira a rafforzare la cultura della memoria storica, la partecipazione democratica e il contrasto a negazionismo, pregiudizi, razzismo, xenofobia e violenza.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione persegue l’affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, sostenendo pace, ripudio della guerra, rifiuto dell’autoritarismo e del totalitarismo. A tal fine promuove la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro, anche mediante attività di conservazione ed educazione alla memoria.
La legge si applica esclusivamente nel territorio della Regione Umbria e riguarda la promozione di esperienze formative legate alla storia del Novecento.
Definizione di Viaggio della Memoria e luoghi interessati
Per Viaggio della Memoria si intende una visita, in presenza o in modalità virtuale, svolta nel corso dell’anno scolastico presso uno o più luoghi della Memoria situati in territorio regionale, nazionale o estero.
L’attività è rivolta a:
- studenti e personale docente delle scuole primarie;
- studenti e personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie;
- studenti e personale docente degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
I Viaggi della Memoria devono essere finalizzati a:
- preservare e trasmettere la memoria dei drammatici eventi del Novecento;
- valorizzare il ruolo dei luoghi della Memoria;
- potenziare gli strumenti di studio e formazione;
- promuovere riflessione critica sul significato attuale di tali eventi.
Il “luogo della Memoria” è definito come un’area del territorio italiano o estero in cui si siano svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o che comunque li evochi.
Contributi regionali e soggetti beneficiari
La Regione concede contributi finanziari, in forma di compartecipazione alla spesa, per sostenere l’organizzazione dei Viaggi della Memoria.
Possono accedere ai contributi, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria:
- scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, e istituti IeFP;
- enti locali;
- altri enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio regionale.
Per enti locali, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, il progetto deve essere elaborato in condivisione con una o più scuole o istituti appartenenti alla prima categoria.
Criteri di erogazione e bando annuale
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve adottare un regolamento attuativo ai sensi dello Statuto regionale. Il regolamento disciplina modalità operative, criteri di erogazione dei contributi e criteri di valutazione dei progetti.
I criteri di valutazione devono tenere conto:
- del numero di scuole coinvolte;
- del numero di studenti coinvolti;
- della priorità per scuole e istituti che partecipano per la prima volta;
- della condivisione del progetto con enti locali o soggetti non profit;
- della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.
La Giunta emana inoltre un bando annuale per l’assegnazione dei contributi. In caso di partecipazione in forma associata, il progetto è proposto da un soggetto capofila.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di:
- euro 25.000 per il 2023;
- euro 50.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
La copertura è prevista nel bilancio regionale 2023-2025, con corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di riserva. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata annualmente con la legge regionale di bilancio.
Entrata in vigore e rilevanza temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La disciplina finanziaria contenuta nel testo è riferita agli esercizi 2023, 2024 e 2025; la legge, invece, non contiene un termine finale di efficacia generale.
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