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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34392 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione aveva richiesto al ricorrente, quale curatore fallimentare, di trasmettere entro quindici giorni documentazione relativa alla società fallita, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Poiché il ricorrente non aveva risposto, gli era stata irrogata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 53 dello stesso decreto. Il ricorrente ha impugnato la sanzione deducendo, tra l’altro, l’irregolare comunicazione dell’udienza, la contestazione dell’illecito a titolo personale anziché nella qualità di curatore, l’incompetenza dell’ufficio, l’indisponibilità della documentazione richiesta e l’applicabilità di una successiva disciplina processuale favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la comunicazione dell’udienza, poiché era stata tempestivamente inviata all’indirizzo corretto ma rifiutata dal destinatario. Ha inoltre stabilito che la sanzione era stata contestata al ricorrente nella sua qualità di curatore fallimentare. La censura sull’incompetenza dell’ufficio è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e di interesse. È stato poi chiarito che, anche qualora il curatore non disponesse della documentazione, avrebbe dovuto almeno comunicare tale indisponibilità all’Amministrazione. Infine, non è stata ritenuta applicabile la successiva disciplina processuale invocata dal ricorrente. C.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Richiesta di dati, notizie e documenti da parte dell’Amministrazione finanziaria

    La norma consente all’Amministrazione finanziaria di richiedere informazioni e documenti al soggetto interessato. Il destinatario deve fornire una risposta, anche quando non sia in grado di produrre la documentazione richiesta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 53

    Sanzione per l’omissione delle comunicazioni richieste

    La disposizione, nella versione applicabile all’epoca, sanzionava l’omessa risposta alla richiesta dell’Amministrazione. L’obbligo consisteva almeno nel comunicare l’eventuale impossibilità di trasmettere i documenti.

  • D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16-decies, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14

    La disciplina processuale favorevole invocata dal ricorrente non è stata applicata perché successiva alla pronuncia impugnata e non rilevante rispetto al regime processuale applicabile alla controversia.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 28

    La Corte ha richiamato la disciplina processuale tributaria vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, considerando il momento della decisione e il regime processuale applicabile, non soltanto la data successiva di deposito della motivazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75

    La norma ha reso applicabile, per determinate controversie pregresse, la disciplina processuale tributaria previgente.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria richiede informazioni o documenti, il destinatario deve rispondere entro il termine assegnato, anche per dichiarare formalmente che la documentazione non è disponibile.
  • L’indisponibilità dei documenti non giustifica normalmente il silenzio: è necessario informare tempestivamente l’ufficio delle ragioni dell’impossibilità di adempiere.
  • Il rifiuto di ricevere una comunicazione correttamente inviata non equivale a omessa notifica e non consente, di regola, di contestare la mancata conoscenza dell’atto.
  • Il curatore fallimentare può essere sanzionato personalmente per l’omissione di obblighi informativi connessi alla funzione esercitata, anche se la richiesta riguarda la società fallita.
  • Le eccezioni di incompetenza devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e illustrate in modo autosufficiente; in Cassazione non è sufficiente formularle genericamente.
  • Le norme processuali successive non si applicano automaticamente ai procedimenti già instaurati o alle decisioni anteriori: occorre verificare espressamente la loro efficacia temporale e il regime processuale applicabile.

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