L.R. Basilicata 32/2015
“CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata tutela geodiversità, geositi, grotte, cavità artificiali e acquiferi carsici, istituendo catasti regionali, regole di accesso, divieti, controlli e sanzioni. Prevede anche programmi annuali, una Consulta tecnico-scientifica e misure transitorie di protezione delle aree idrogeologicamente sensibili, con efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale
Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico della Basilicata
La legge disciplina, per il territorio della Regione Basilicata, la tutela, la conoscenza e la valorizzazione della geodiversità, dei geositi, del patrimonio speleologico e delle aree carsiche. L’impianto normativo combina strumenti conoscitivi, vincoli di tutela, attività di promozione e misure transitorie per la protezione delle risorse idriche sotterranee.
Finalità e ambito di intervento
La Regione riconosce il pubblico interesse alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico, anche in chiave scientifica, culturale, ambientale, didattica e turistico-ricreativa. Promuove la fruizione compatibile con la conservazione, l’aggiornamento dei catasti regionali, la ricognizione dei siti estrattivi riutilizzabili e azioni di prevenzione e vigilanza negli ambienti ipogei e nei geositi.
Definizioni e componenti del patrimonio tutelato
La legge definisce in modo puntuale:
- geodiversità, intesa come varietà di substrato roccioso, forme e processi geologici, geomorfologici e pedologici;
- patrimonio geologico, come insieme dei luoghi e delle singolarità che testimoniano l’evoluzione geologica, geomorfologica, paleontologica, idrogeologica e pedologica del territorio regionale;
- patrimonio speleologico, come insieme degli ambienti sotterranei di origine carsica o antropica.
Sono inclusi, tra gli altri, geositi, aree carsiche, sistemi carsici, grotte naturali, cavità artificiali, geositi ipogei, grotte e cavità turistiche, acquiferi carsici, aree di ricarica e aree sorgive.
Catasto regionale dei geositi
Presso l’ufficio geologico regionale è istituito il Catasto dei geositi, finalizzato alla conoscenza e conservazione del patrimonio geologico. Il catasto contiene dati cartografici e catastali, aree di rispetto, descrizioni e ogni informazione utile, anche per i geositi ipogei.
La ricognizione, perimetrazione e aggiornamento avvengono sulla base di indagini tecnico-scientifiche e possono essere svolte anche tramite convenzioni con università, enti di ricerca, enti territoriali, ordini professionali e associazioni specializzate. Il catasto è reso pubblico tramite il portale cartografico regionale.
Catasto regionale del patrimonio speleologico
La Regione istituisce il Catasto delle grotte e delle cavità artificiali, affidandone conservazione e aggiornamento all’ufficio geologico regionale, anche mediante convenzione con associazioni speleologiche di riferimento.
Il catasto comprende:
- grotte naturali;
- principali aree carsiche;
- cavità artificiali;
- grotte e cavità turistiche;
- elenco regionale delle forre.
Per ogni cavità sono indicati dati catastali e topografici, aree di rispetto e informazioni geologiche, speleologiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e microclimatiche. Le grotte e cavità turistiche possono essere iscritte se ne sia documentata la valenza turistico-didattica; tali siti devono essere dotati di monitoraggio microclimatico, sistemi di sicurezza e impianti di illuminazione compatibili con l’ecosistema ipogeo.
Sezioni speciali e monumenti naturali
Per geositi, forme ipogee e cavità artificiali di particolare valore o rarità sono previste sezioni speciali dei catasti. L’iscrizione in tali sezioni comporta l’applicazione di specifiche norme di tutela e uso, eventualmente idonee a costituire variante urbanistica.
Nei casi previsti, la Regione può istituire “Monumenti naturali” con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo un regolamento da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Gestione, accesso e divieti
La Regione può affidare la gestione dei geositi a enti parco, province, comuni o altri enti e associazioni, secondo indirizzi e linee guida della Consulta tecnico-scientifica. I geositi possono essere organizzati in rete in base alla tipologia e al territorio.
L’accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è in linea generale libero, salvi i diritti dei proprietari e le eventuali regolamentazioni specifiche per le cavità turistiche. Restano ferme norme territoriali più restrittive e condizioni di sicurezza più rigorose.
Nei siti individuati nei catasti sono vietati, tra l’altro:
- abbandono di rifiuti;
- alterazione del regime idrico;
- alterazione della morfologia del terreno;
- accesso non giustificato alle cavità ipogee e ai geositi delle sezioni speciali e ai monumenti naturali;
- asportazione o danneggiamento di elementi geologici, paleontologici, paletnologici o della biodiversità ipogea;
- realizzazione di nuove cave e discariche.
I divieti si estendono anche ad eventuali aree di rispetto individuate nelle schede di censimento.
Tutela rafforzata, deroghe e rapporti con altre discipline
Il sindaco può vietare l’accesso ai siti in caso di pericolo per la pubblica incolumità o, in caso di necessità e urgenza, per grotte con reperti o situazioni di particolare fragilità. La Giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti solo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico, sicurezza, ricerca o esplorazione.
Se i siti ricadono in aree protette, SIC o ZPS, si applica la disciplina speciale di riferimento, se più restrittiva.
La Giunta regionale può inoltre determinare ulteriori forme di tutela per geositi, grotte e cavità di particolare interesse. La Regione deve monitorare lo stato di conservazione del patrimonio geologico e speleologico anche tramite convenzioni con università, enti di ricerca, associazioni e altri soggetti qualificati. Nel Piano di tutela delle acque devono essere previste misure per proteggere acquiferi, aree di ricarica, emergenze naturali e artificiali e zone di riserva.
Interventi, progetti e programmazione annuale
La Regione promuove progetti presentati da comuni, enti parco, università, enti di ricerca, Ordine dei geologi, CNSAS, gruppi speleologici riconosciuti e associazioni attive nella valorizzazione del patrimonio geologico.
I progetti possono riguardare:
- divulgazione, educazione e sensibilizzazione;
- studi e pubblicazioni;
- formazione e aggiornamento speleologico;
- sistemazione, tutela, fruizione e segnalazione dei siti;
- itinerari, guide, carte e pubblicazioni;
- recupero e ripristino di siti degradati.
Ogni progetto deve indicare localizzazione, caratteristiche, tempi, priorità, impatto ambientale, ricaduta pubblica e forme di finanziamento. La Giunta regionale predispone annualmente un programma di attività con il relativo stanziamento.
Consulta tecnico-scientifica
È istituita una Consulta tecnico-scientifica con funzioni consultive, di studio, valutazione e verifica. Ne fanno parte rappresentanti della Giunta regionale, dell’Ordine dei geologi, dell’ufficio geologico regionale, della Federazione o delle associazioni speleologiche lucane, del dipartimento regionale competente e del CNR.
Quando esprime pareri sulla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici, la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali interessati. Si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o di un ente territoriale e comunque almeno una volta l’anno. La durata è triennale, rinnovabile, con rimborso spese per i componenti fuori sede.
Sanzioni, controlli e sorveglianza
La violazione delle norme di tutela comporta il ripristino dei luoghi, la cessazione immediata dell’attività vietata e sanzioni amministrative pecuniarie differenziate in base alla violazione:
- da 1.033,00 a 10.000,33 euro per alterazione del regime idrico e della morfologia del terreno;
- da 26,00 a 259,00 euro per abbandono rifiuti e accesso vietato, compresi i divieti di accesso disposti dal sindaco;
- da 103,00 a 1.029,00 euro per asportazione o danneggiamento di elementi naturali o reperti.
Si applicano anche le norme generali sulle sanzioni amministrative e gli importi riscossi devono essere destinati alle finalità di tutela e valorizzazione previste dalla legge.
Il comune competente deve apporre segnaletica informativa. Il controllo è affidato al Corpo forestale dello Stato, con possibile intervento di polizie provinciali e municipali, guardie di caccia e pesca, guardie ecologiche volontarie e, per supporto tecnico, gruppi speleologici riconosciuti e CNSAS.
Norma transitoria per acquiferi e aree sensibili
In attesa dell’approvazione del Piano di tutela delle acque, nelle aree carsiche e negli acquiferi di rilevante importanza idrogeologica è vietato insediare:
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- stoccaggi di sostanze chimiche pericolose o radioattive.
Nelle aree di alimentazione a infiltrazione concentrata e nelle aree sorgive sono inoltre vietati, tra l’altro, dispersione di fanghi e reflui, spandimento di fertilizzanti salvo piano di utilizzazione specifico, dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade, aree cimiteriali, cave connessi alla falda, pozzi salvo specifiche eccezioni, gestione di rifiuti e pascolo/stabulazione oltre il limite di 170 kg/ha di azoto negli effluenti.
Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore
Per l’anno 2015 è autorizzata una spesa di 200.000 euro, ripartita in 100.000 euro di spesa corrente e 100.000 euro di conto capitale; per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con la legge di stabilità.
Sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con la legge. L’atto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
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