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Legge

L.R. Basilicata 35/2015

“DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI MISURE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE IN MATERIA DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 35/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce, in Basilicata, misure transitorie per autorizzare alcuni impianti e variazioni dei flussi dei rifiuti in attesa dell’adeguamento del Piano regionale dei rifiuti. La disciplina vale fino all’approvazione del nuovo Piano e comunque non oltre il 31 agosto 2016; oggi risulta sostanzialmente superata e obsoleta.

Misure urgenti di salvaguardia ambientale per la gestione dei rifiuti

Misure urgenti di salvaguardia ambientale nella gestione dei rifiuti

La legge regionale della Basilicata detta una disciplina transitoria e urgente per garantire la continuità della gestione del ciclo dei rifiuti nelle more dell’adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Le misure operano nel rispetto dei principi di autosufficienza, prossimità e specificità e hanno efficacia limitata nel tempo.

Ambito di applicazione e impianti autorizzabili

Nella fase transitoria possono essere autorizzati, secondo la normativa vigente:

  • gli impianti di trattamento-smaltimento di rifiuti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti;
  • gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti e gli impianti di recupero di rifiuti, anche pericolosi, pur se non specificamente previsti dalla pianificazione, secondo quanto richiamato dalla normativa regionale del 2001;
  • gli ampliamenti di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e delle loro frazioni da separazione successiva alla raccolta, in impianti già in esercizio, anche se non previsti dalle pianificazioni di settore, con esclusione dei termovalorizzatori.

Assenso pianificatorio e procedimento autorizzativo

Per gli impianti e le attività di cui alle lettere a) e c) è richiesto un previo assenso pianificatorio tramite apposita deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso, tutti gli impianti indicati restano soggetti:

  • all’approvazione del progetto;
  • all’autorizzazione all’esercizio;
  • alle procedure e modalità previste dalla normativa vigente.

Esclusioni e continuità con procedimenti già avviati

Le nuove disposizioni non si applicano agli impianti per i quali, prima dell’entrata in vigore della legge, siano già stati adottati i provvedimenti di assenso previsti dalla normativa previgente, anche se non siano ancora stati rilasciati i conseguenti provvedimenti autorizzativi.

Gestione dei flussi di rifiuti urbani nel territorio regionale

È consentita la destinazione dei flussi di rifiuti urbani all’interno del territorio regionale anche in deroga alle pianificazioni di settore. Se si verificano carenze di capacità di smaltimento e trattamento nei comprensori provinciali, la Provincia competente deve modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra bacini di utenza e, se necessario, può attivare i poteri di cui all’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Se la modifica interessa entrambe le Province, serve l’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale d’intesa con i Presidenti delle due Province.

Flussi da piattaforme di trattamento meccanico-biologico

È inoltre ammessa la variazione dei flussi dei rifiuti prodotti dalle piattaforme pubbliche di trattamento meccanico-biologico dei RSU, quando le frazioni trattate siano conferite a impianti di recupero o avviate a operazioni finalizzate al recupero. In tal caso è necessario l’assenso della Provincia territorialmente competente.

Smaltimento provvisorio in discarica

Nelle more della realizzazione, dell’adeguamento o della messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata, è consentito smaltire presso discariche autorizzate e in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione, anche parziale.

Poteri sostitutivi e commissariamento

In caso di gravi ritardi o inadempienze degli enti locali titolari di impianti di stoccaggio, trattamento o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati, relativi alle procedure di ampliamento, adeguamento e gestione, la Giunta regionale, previa diffida, può esercitare poteri sostitutivi mediante commissariamento degli specifici procedimenti. I relativi oneri finanziari sono posti a carico degli enti territoriali.

Durata della disciplina e decorrenza

Le misure introdotte restano in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e, comunque, non oltre il 31 agosto 2016. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Obsolescenza

La disciplina ha carattere chiaramente transitorio, legato a un termine finale già scaduto e al superamento da parte del nuovo Piano regionale dei rifiuti. Per questo, ai fini pratici, deve considerarsi oggi obsoleta e non più applicabile.

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