Sentenza n. 2584/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto dell’INPS sulla richiesta di riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre accessori. Ha contestato il silenzio-rigetto dell’INPS, sostenendo che i sei scatti spettano anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio a domanda. La controversia ha riguardato inoltre la portata del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, e la sua eventuale efficacia decadenziale, nonché il rapporto tra tale disposizione, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e le norme del Codice dell’ordinamento militare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nella formulazione che limitava il beneficio per i sottufficiali ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, non sia più vigente dopo l’abrogazione della disposizione che lo aveva sostituito; tale abrogazione non determina la reviviscenza della versione originaria. Per le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare e quindi l’Arma dei Carabinieri, resta applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce i sei scatti anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il beneficio quando la domanda sia presentata successivamente. L’INPS è stato condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori e interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. Spese liquidate in € 1.000, oltre accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Ai sensi del comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
La disposizione estende i sei scatti al personale che cessa a domanda, alle condizioni previste, anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare mantiene applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare la disciplina dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto; tale richiamo conferma l’applicabilità della disciplina ai militari delle forze di polizia.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 disciplina l’attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
art. 6, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 16, comma 6, l. n. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Le somme dovute sono soggette agli accessori previsti dalla disposizione, con corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Gli interessi legali spettano senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate, senza distinzione tra personale appartenente all’ordinamento civile e personale appartenente all’ordinamento militare, e riconosce i sei scatti anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
- L’abrogazione di una disposizione che ha sostituito una norma precedente non ne determina la reviviscenza; in presenza di una disciplina successiva della stessa materia, la norma più antica non può essere considerata ripristinata per effetto della sola abrogazione della disposizione novellatrice.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo, mentre la domanda può essere presentata anche in annualità successive.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all’aggiunta dei sei aumenti alla base pensionabile e alla determinazione della pensione, non disciplina né modifica il calcolo dell’indennità di buonuscita.
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