Regolamento (UE) 2016/167
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/167 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato, distinto per codice NC e per paese terzo di origine. L'atto è adottato in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato del regolamento, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. L'applicazione riguarda le provenienze indicate con i codici paese terzo riportati nell'allegato, inclusa la voce "ZZ" per "altre origini". È destinato a produrre effetti nell'insieme degli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/167 della Commissione disciplina l'aggiornamento dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando precisano che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, motivo per cui il regolamento entra in vigore immediatamente con la pubblicazione.
Ambito oggettivo: prodotti interessati
L'allegato elenca gli ortofrutticoli interessati tramite codici NC e riporta, per ciascuno, i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. I prodotti ricompresi sono i seguenti:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 91 00
- 0709 93 10
- 0805 10 20
- 0805 20 10
- 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90
- 0805 50 10
- 0808 10 80
- 0808 30 90
Per ciascun codice, i valori variano in funzione del paese terzo di provenienza indicato mediante i codici paese (ad esempio EG, IL, MA, TR, TN, JM, CL, CN, ZA) e della voce "ZZ", corrispondente ad "altre origini".
Contenuto precettivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori da applicare sono quelli fissati nell'allegato. Non sono previste deroghe, procedure ulteriori o sanzioni specifiche; il regolamento si limita a determinare i valori economici di riferimento necessari al calcolo del prezzo di entrata.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell'intero territorio dell'Unione.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e per origine/paese terzo.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e criterio di determinazione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in coerenza con i criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Come è indicizzato
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