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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/234

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/234 della Commissione, del 9 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salam de Sibiu (IGP)]

Normativa europea32016R0234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Salam de Sibiu" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Romania e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha natura esecutiva e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Salam de Sibiu" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Salam de Sibiu", registrata come IGP nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell'Unione ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Registrazione di "Salam de Sibiu" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/234 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione "Salam de Sibiu" nel sistema europeo delle indicazioni geografiche protette. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la fase di pubblicazione della domanda senza opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione è stata disposta senza ulteriori passaggi contenziosi o istruttori.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione "Salam de Sibiu" come IGP. La denominazione riguarda un prodotto della classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne, inclusi cotti, salati e affumicati. Per i professionisti del settore alimentare, ciò implica che il nome è protetto secondo il regime UE delle indicazioni geografiche e può essere utilizzato nel rispetto delle regole applicabili a tale regime.

Entrata in vigore e portata territoriale

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento interno degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 iscrive "Salam de Sibiu" nel registro come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Romania era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 di tale regolamento, la denominazione doveva essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariindicazioni geograficheregimi di qualità

Testo integrale

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