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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/166

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime rafforzato per l’importazione nell’UE di alimenti contenenti o costituiti da foglie di betel provenienti dall’India, a causa del rischio microbiologico connesso alla Salmonella. Impone certificato sanitario, risultati di campionamento e analisi, notifica preventiva, controlli documentali e, secondo una frequenza fissata nell’allegato, controlli fisici e d’identità. Prevede inoltre obblighi di identificazione della partita, regole sul frazionamento, disciplina dell’immissione in libera pratica, relazioni trimestrali degli Stati membri e imputazione dei costi agli operatori.

Stabilisce condizioni sanitarie e di controllo specifiche per l’importazione nell’UE di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dall’India, e modifica il regolamento (CE) n. 669/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle L.), comunemente note come foglie di paan o betel quid, incluse quelle classificate con codice NC ex 1404 90 00, originarie o provenienti dall’India. Restano escluse le partite destinate a un privato per consumo e uso personali; in caso di dubbio, l’onere della prova grava sul destinatario della partita. Le misure valgono per l’importazione nell’Unione e per i controlli ufficiali ai punti di entrata designati (PED).

Condizioni specifiche per l’importazione di foglie di betel dall’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 è adottato sulla base dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 882/2004 per fronteggiare un rischio alimentare rilevato nelle importazioni di prodotti contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall’India. I considerando evidenziano la persistenza di non conformità microbiologiche, numerose notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e l’assenza di un piano d’azione soddisfacente da parte delle autorità indiane; per questo la Commissione introduce garanzie supplementari per la tutela della salute umana.

Ambito di applicazione

Le misure si applicano alle partite di alimenti contenenti o costituiti da foglie di betel, anche note come paan o betel quid, incluse quelle classificate ex 1404 90 00, originarie o provenienti dall’India. È espressamente esclusa la merce destinata a privati per consumo e uso personali; in caso di dubbio, il destinatario deve dimostrare la natura personale dell’invio. Le partite interessate possono entrare nell’Unione solo tramite il punto di entrata designato ai sensi del regolamento (CE) n. 669/2009.

Requisiti documentali: analisi e certificato sanitario

Ogni partita deve essere accompagnata da due elementi documentali essenziali: i risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti indiane per verificare la conformità ai criteri microbiologici dell’Unione in materia di Salmonella, e un certificato sanitario conforme al modello dell’allegato II. Il certificato deve essere compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente indiana e redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del PED, salvo autorizzazione di un’altra lingua ufficiale dell’UE.

Il campionamento deve essere svolto secondo il regolamento (CE) n. 2073/2005, richiamato sia nel corpo del regolamento sia nell’allegato II. Il certificato, secondo il modello, attesta che la partita è stata prodotta nel rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004, che sono stati prelevati campioni per la verifica della presenza di ceppi di Salmonella e che i risultati di laboratorio sono allegati.

Identificazione della partita e notifica preventiva

Ciascuna partita deve essere identificata da un codice di identificazione univoco, che deve corrispondere a quello riportato nei risultati del campionamento e analisi e nel certificato sanitario. Lo stesso codice deve essere apposto su ciascun sacchetto o confezione della partita.

Gli operatori del settore alimentare, o i loro rappresentanti, devono inoltre notificare preventivamente alle autorità competenti del PED la data e l’ora previste di arrivo fisico della partita e la natura della stessa. La notifica avviene mediante la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 e deve essere trasmessa almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo.

Controlli ufficiali al punto di entrata designato

L’autorità competente del PED effettua controlli documentali su ogni partita per verificare la presenza e la regolarità dei documenti richiesti. Inoltre, i controlli fisici e di identità sono eseguiti secondo il meccanismo del regolamento (CE) n. 669/2009 e con una frequenza pari al 10% delle partite, come indicato nell’allegato I.

Al termine delle verifiche, l’autorità competente compila le sezioni pertinenti della parte II del DCE, allega i risultati del campionamento e delle analisi eventualmente svolti nell’ambito dei controlli, attribuisce e registra un numero di riferimento, timbra e firma l’originale del documento e ne conserva una copia. L’originale del DCE e il certificato sanitario con i risultati delle analisi devono accompagnare la partita fino all’immissione in libera pratica; se è autorizzato il trasporto successivo in attesa dei controlli fisici, può essere rilasciata una copia certificata del DCE originale.

Frazionamento, libera pratica e non conformità

Il frazionamento della partita è vietato fino al completamento di tutti i controlli ufficiali e alla compilazione integrale del DCE. Se in un momento successivo la partita viene frazionata, ogni frazione deve essere accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino alla libera pratica.

L’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, in formato fisico o elettronico, di un DCE correttamente compilato dopo l’esito favorevole dei controlli ufficiali e, se effettuati, dei controlli fisici. Le dogane possono sdoganare la partita solo se nel DCE è riportata una decisione favorevole dell’autorità competente nella casella II.14 e la firma nella casella II.21.

Se viene accertata una non conformità, l’autorità competente completa la parte III del DCE e si applicano le misure previste dagli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Relazioni periodiche e costi

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, con cadenza trimestrale e nel mese successivo a ciascun trimestre, una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite disciplinate dal regolamento. La relazione deve indicare il numero di partite importate, il numero di partite campionate per l’analisi e i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Tutte le spese relative ai controlli ufficiali, al campionamento, all’analisi, all’immagazzinamento e agli eventuali provvedimenti conseguenti a non conformità sono poste a carico degli operatori del settore alimentare.

Regime transitorio e modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

È prevista una norma transitoria: le partite che abbiano lasciato il paese di origine prima dell’entrata in vigore del regolamento possono essere importate anche se non accompagnate dal certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

Il regolamento modifica inoltre il regolamento (CE) n. 669/2009, sopprimendo dall’allegato I la voce relativa alle foglie di betel, poiché il nuovo atto introduce una disciplina autonoma e più specifica. L’entrata in vigore è fissata al terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito e esclusione per uso personale

L’articolo 1 limita l’applicazione alle partite di alimenti contenenti o costituiti da foglie di betel originarie o provenienti dall’India. Sono escluse le partite destinate a un privato per consumo e uso personali; se vi è dubbio sulla natura non commerciale, il destinatario deve provarlo.

Importazione solo secondo le procedure del regolamento

L’articolo 3 stabilisce che tali partite possono essere importate nell’Unione unicamente nel rispetto delle procedure del regolamento e solo attraverso il punto di entrata designato (PED) definito dal regolamento (CE) n. 669/2009.

Campionamento e analisi per Salmonella

L’articolo 4 richiede che ogni partita sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti indiane per verificare la conformità ai criteri microbiologici UE relativi alla Salmonella. Il campionamento deve rispettare il regolamento (CE) n. 2073/2005.

Certificato sanitario obbligatorio

L’articolo 5 impone un certificato sanitario conforme al modello dell’allegato II, compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente indiana. Il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del PED, salvo diversa ammissione da parte dello Stato membro.

Identificazione della partita e marcatura delle confezioni

L’articolo 6 prescrive che ciascuna partita sia identificata da un codice che corrisponda a quello riportato sui risultati delle analisi e sul certificato sanitario; ogni singolo sacchetto o confezione deve recare tale codice.

Notifica preventiva al PED

L’articolo 7 impone agli operatori o ai loro rappresentanti di notificare preventivamente alle autorità competenti del PED la data e l’ora previste di arrivo e la natura della partita. La notifica avviene compilando la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettendola almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico.

Controlli ufficiali al punto di entrata designato

L’articolo 8 prevede controlli documentali su ogni partita per verificare il rispetto degli articoli 4 e 5, nonché controlli fisici e di identità secondo gli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 e secondo la frequenza dell’allegato I (10%). Le autorità compilano la parte II del DCE, allegano i risultati delle analisi, attribuiscono un numero di riferimento, timbrano e firmano l’originale e ne conservano copia.

Documenti che devono accompagnare la partita

L’originale del DCE e il certificato sanitario con i risultati delle analisi devono accompagnare la partita fino all’immissione in libera pratica. Se è autorizzato il trasporto successivo in attesa dei controlli fisici, viene rilasciata una copia certificata del DCE originale.

Divieto di frazionamento prima dei controlli

L’articolo 9 vieta il frazionamento della partita fino al completamento di tutti i controlli ufficiali e alla compilazione integrale del DCE. Se la partita viene successivamente frazionata, ciascuna frazione deve essere accompagnata da una copia autenticata del DCE fino alla libera pratica.

Condizioni per l’immissione in libera pratica

L’articolo 10 subordina lo sdoganamento alla presentazione, fisica o elettronica, di un DCE debitamente compilato dall’autorità competente dopo l’esito favorevole dei controlli; le autorità doganali liberano la partita solo se nel DCE è indicata una decisione favorevole nella casella II.14 e firmata nella casella II.21.

Gestione delle non conformità

L’articolo 11 dispone che, in caso di non conformità alla normativa UE, l’autorità competente completa la parte III del DCE e si applicano le misure di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Obbligo di relazione trimestrale

L’articolo 12 impone agli Stati membri di inviare alla Commissione, ogni tre mesi e nel mese successivo a ciascun trimestre, una relazione con i risultati analitici dei controlli ufficiali, indicando il numero di partite importate, il numero sottoposto a campionamento e i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Ripartizione delle spese

L’articolo 13 pone a carico degli operatori del settore alimentare tutte le spese connesse ai controlli ufficiali, al campionamento, all’analisi, all’immagazzinamento e alle eventuali misure conseguenti a non conformità.

Regime transitorio

L’articolo 14 consente, in deroga agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, l’importazione delle partite che abbiano lasciato il paese di origine prima dell’entrata in vigore del regolamento, anche se sprovviste del certificato sanitario e dei risultati del campionamento e delle analisi.

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

L’articolo 15 modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 in conformità all’allegato III, sopprimendo la voce relativa alle foglie di betel dall’elenco dei prodotti soggetti al livello accresciuto di controlli ufficiali.

Entrata in vigore

L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioniigiene alimentaresanzioni amministrative/adempimenti doganali

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