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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/199

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/199 della Commissione, del 9 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mojama de Isla Cristina (IGP)]

Normativa europea32016R0199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive nel registro delle DOP e IGP la denominazione "Mojama de Isla Cristina" come indicazione geografica protetta. La registrazione avviene perché la domanda presentata dalla Spagna era stata pubblicata e non sono state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo contiene una disciplina essenziale: riconoscimento della IGP e indicazione della sua classificazione merceologica, oltre alle regole generali sull'entrata in vigore e sull'applicabilità diretta.

Iscrizione nel registro UE dell'indicazione geografica protetta "Mojama de Isla Cristina" per un prodotto ittico derivato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Mojama de Isla Cristina", registrata come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda un prodotto della classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Gli effetti sono vincolanti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e decorrono dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Mojama de Isla Cristina (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/199 della Commissione registra la denominazione "Mojama de Isla Cristina" come indicazione geografica protetta nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La registrazione discende dalla procedura ordinaria di esame della domanda, pubblicata a livello اتحeuropeo, senza opposizioni notificate alla Commissione.

Contesto procedurale

La Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, evidenziando che la domanda presentata dalla Spagna è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione poteva essere registrata senza ulteriori ostacoli procedurali.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 dispone che "Mojama de Isla Cristina" è registrata come IGP. La denominazione è inoltre ricondotta alla classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè alla categoria dei pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni tecniche di produzione, essendo limitato all'atto formale di iscrizione nel registro.

Decorrenza ed effetti giuridici

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è espressamente affermata la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione "Mojama de Isla Cristina" nel registro come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichepesca e prodotti ittici

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