L.R. Basilicata 24/2010
Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Basilicata, l’inserimento nei bandi e nei contratti di appalto di servizi dell’obbligo di impiegare, nei limiti della normativa sugli appalti e dell’efficienza del servizio, il personale già occupato dal precedente appaltatore, salvo condizioni economiche e contrattuali più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva. La regola vale anche per enti subregionali, enti locali che usano fondi/deleghe regionali e, dal 2014, per alcune società partecipate o controllate.
Clausola sociale negli appalti di servizi della Regione Basilicata
Clausola sociale negli appalti di servizi in Basilicata
La legge regionale disciplina, nel territorio della Basilicata, l’inserimento della clausola sociale negli affidamenti di servizi da parte della Regione e di altri soggetti pubblici collegati. L’obiettivo è favorire la continuità occupazionale del personale già impiegato dall’impresa uscente, nei limiti della normativa sugli appalti e della gestione efficiente dei servizi.
Ambito di applicazione soggettivo
Le previsioni si applicano:
- alla Regione, agli enti, alle aziende e alle società strumentali regionali;
- agli enti sub-regionali;
- agli enti locali che utilizzano fondi regionali e comunitari o deleghe della Regione;
- dal coordinamento successivo, anche alle società interamente partecipate e a quelle controllate dalla Regione Basilicata ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- sempre dal coordinamento successivo, alle società interamente partecipate dagli enti locali o da essi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., quando ricorrono le ipotesi di utilizzo dei fondi o delle deleghe regionali richiamate dalla legge.
Contenuto dell’obbligo nei bandi e nei contratti
Nei bandi di gara, negli avvisi e comunque nelle condizioni contrattuali degli appalti di servizi deve essere prevista, fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva se più favorevoli, l’assunzione o il riutilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice. La previsione riguarda anche le procedure per l’affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica sui programmi comunitari di competenza regionale.
Limiti e criteri di applicazione
L’obbligo non è assoluto, ma deve essere bilanciato con:
- la compatibilità con una gestione efficiente del servizio;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti;
- le condizioni economiche e contrattuali già in essere.
L’applicazione deve avvenire in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati. La disciplina non si applica ai dirigenti e al personale che esercita poteri direttivi.
Efficacia territoriale e natura della disciplina
La legge ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata e riguarda i soli soggetti e affidamenti rientranti nel suo ambito applicativo. Non introduce una disciplina generale degli appalti a livello nazionale, ma una regola regionale di clausola sociale per i casi indicati.
Pubblicazione e osservanza
La legge dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e impone a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regionale.
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