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Legge

L.R. Basilicata 21/2010

Modifiche ed integrazioni alla L. R. 19.01.2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale

Normativa regionaleL.R. Basilicata 21/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 21/2010 modifica la L.R. 1/2010 e l’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, ampliando termini procedurali e ridefinendo alcune condizioni per impianti eolici, fotovoltaici e di grossa taglia. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le modifiche su eolico e fotovoltaico risultano però dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale nel 2011.

Modifiche alla L.R. Basilicata n. 1/2010 e al Piano energetico ambientale regionale

Modifiche alla disciplina energetico-ambientale della Basilicata

La legge regionale Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 interviene in modo puntuale sulla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 e sul Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. Le modifiche riguardano soprattutto i procedimenti autorizzativi per alcuni impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la qualificazione degli impianti di grossa taglia.

Termine procedimentale per il rilascio dei provvedimenti

Viene esteso da trenta a centoventi giorni il termine previsto dall’art. 3, comma 2, della L.R. n. 1/2010. La disposizione incide quindi sui tempi di conclusione del relativo procedimento amministrativo disciplinato dalla legge regionale richiamata.

Esclusione dalla procedura e rapporti con il diniego autorizzatorio

La disciplina dell’esclusione prevista per i progetti che hanno già ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente o la decisione di esclusione dalla fase di V.I.A. viene estesa anche ai casi in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego del rilascio dell’autorizzazione regionale. La norma amplia dunque l’ambito di applicazione della preclusione procedurale prevista dalla legge originaria.

Modifiche al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale: microgenerazione eolica

L’Appendice A del Piano viene modificata per ridefinire le condizioni di applicabilità della D.I.A. agli impianti eolici di microgenerazione. La nuova formulazione consente la costruzione e l’esercizio con D.I.A., ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, per impianti:

  • di potenza superiore a 200 kW e inferiore a 1 MW;
  • ubicati ovunque;
  • proposti dallo stesso soggetto, persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli;
  • purché posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.

Nello stesso punto del Piano è inoltre precisato che i requisiti tecnici minimi si riferiscono agli impianti di potenza superiore a 200 kW.

Modifiche al Piano: microgenerazione fotovoltaica

Per gli impianti fotovoltaici non integrati viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista per l’eolico: la D.I.A. è applicabile agli impianti di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW e inferiore a 1 MW, ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli, con distanza minima di 500 metri in linea d’aria tra impianti.

Modifica per gli impianti di grossa taglia

Per gli impianti di generazione, sia elettrica sia termica, e di cogenerazione di grossa taglia, la soglia di potenza elettrica installata viene innalzata: sono considerati di grossa taglia quelli con potenza elettrica installata superiore a 999 kWe e potenza termica installata superiore a 3000 kWt. La precedente soglia elettrica di 500 kWe viene quindi sostituita.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Profili di obsolescenza

Le modifiche concernenti gli impianti eolici e fotovoltaici di cui all’Appendice A risultano colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale con sentenza n. 107 del 2011, con estensione della declaratoria anche alla modifica introdotta da questa legge. Per tale ragione, tali parti hanno rilievo pratico ormai nullo. Le restanti modifiche hanno comunque natura storica e riferita al quadro normativo del 2010.

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